Al   Ministero   politiche  agricole  e
                              forestali  -  Dir.  ne  gen.  le  delle
                              politiche  com.  rie  e  intern.  li  -
                              Div. VII - Div. FEOGA
                              All'A.P.T.I.
                              All'UNITAB.
                              Alla    COLDIRETTI    -    Dipartimento
                              economico
                              Alla Conf.ne Italiana Agricoltori
                              Alla CONFAGRICOLTURA
                              Alla COPAGRI
                              Alla F.AGR.I.
                              Alla                    Confcooperative
                              Federagroalimentare
                              All'ANCA LEGA Coop.
                              Alla org.ne Interprof.le INTERBRIGHT
                              Alla org.ne Interprof.le INTERORIENTALI
                              All'ass.ne Interprof.le Tabacco
                              AIIE.T.I. - Ente Tabacchi Italiani
                              Alla S.G.S. Italia s.r.l.
                                  e per conoscenza:
                              Al  Comando  Carabinieri - Tutela norme
                              comunitarie e agroalimentari
  Il  presente  documento  stabilisce  le disposizioni procedurali in
ordine   alla  stipula  e  presentazione  per  la  registrazione  dei
contratti  di  coltivazione  tabacco  raccolto  2002,  ai  sensi  del
regolamento  CEE  n. 2848/98 della Commissione e successive modifiche
ed  integrazioni,  con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 11 e
12, nonche' della circolare MIPA n. 652 del 6 agosto 1999.
Contrattazione: termini e modalita'.
  L'AGEA  entro il 15 giugno 2002, aggiornera' le quote di produzione
tabacco;  tale  aggiornamento terra' conto delle risoluzioni dei casi
di  contenzioso  relativi  agli  accordi  di  cessione  di quota e ai
trasferimenti  di  azienda,  nonche'  delle quote aggiuntive derivate
dalla distribuzione dei residui.
  Le quote aggiornate come sopra saranno oggetto della contrattazione
del  tabacco  sciolto  per  il  raccolto  2002,  le  cui date limite,
stabilite  dal  regolamento (CE) n. 2848/98 e successive modifiche ed
integrazioni, sono:
    stipula contratti primari: entro il 30 giugno 2002;
    presentazione  all'AGEA dei contratti primari: entro il 10 luglio
2002.
  Si  rammenta  che  il  punto 3 dell'art. 10 del regolamento (CE) n.
2848/98,   stabilisce  che  qualora  il  termine  per  la  firma  del
contratto,  o per la sua consegna all'AGEA, sia superato di non oltre
quindici giorni, il premio da rimborsare e' ridotto del 20%.
  Pertanto    i    contratti    presentati   per   la   registrazione
successivamente   al   25 luglio   2002,   termine   ultimo   per  la
presentazione  con  riduzione del premio, saranno ritenuti nulli agli
effetti  dell'attribuzione  definitiva  delle  quote e del diritto al
premio comunitario.
  Si  ribadisce che la nuova regolamentazione non prevede una fase di
attribuzione   di   quote   residue,   essendo   stata  soppressa  la
contrattazione integrativa.
  Pertanto,   le   quote,   o   parte  delle  stesse,  non  impegnate
individualmente,  non  potranno essere riutilizzate dall'Associazione
per la campagna medesima.
  Negli impegni di coltivazione dovranno essere indicate:
    a) quota ADQ ( individuale o associativa);
    b)  quota  parte  nominale  ( corrispondente alla quota ADQ per i
coltivatori non associati);
    c)   quota   contrattata  (uguale  o  minore  della  quota  parte
nominale).
  Il  coltivatore  deve valutare l'entita' della quota contrattata da
dichiarare,  sulla  base  della resa massima applicata alle superfici
effettivamente  coltivate  e  di conseguenza dichiarate coltivate nel
modello T1 sottoscritto.
  Si  pregano  le  associazioni  di  informare  i  propri soci che, a
differenza degli anni precedenti, le quote attribuite per la campagna
2002  che  non  saranno  contrattate  per  la  campagna medesima, non
saranno   revocate   a   decorrere  dal  raccolto  2003,  in  quanto,
conformemente  a  quanto previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n.
546/2002   del   Consiglio,  l'Italia  ha  deciso  di  non  avvalersi
dell'opportunita'  di  istituire  la  Riserva  nazionale  alla  quale
dovevano essere destinate.
Tipologie di contratto ed impegni di coltivazione.
  Relativamente   alle   tipologie   di   contratto   ed  impegni  di
coltivazione  validi per il raccolto 2002, con particolare riguardo a
quanto  disposto  dalla circolare AGEA n. 78 dell'11 ottobre 2001 nel
capitolo  relativo agli effetti del riconoscimento delle associazioni
sulla contrattazione, si richiamano le seguenti prescrizioni:
    C1:  trattasi  del  rapporto  contrattuale tra un coltivatore non
associato  venditore  e  la  ditta  trasformatrice acquirente, per un
determinato raccolto e gruppo varietale;
    C2:  e'  il  contratto  che un'associazione stipula con una ditta
trasformatrice,  per  un determinato raccolto e gruppo varietale, per
la  totalita'  degli  impegni  di  coltivazione  sottoscritti  da  un
determinato numero dei propri soci;
    DC2:  trattasi  dell'impegno  di  coltivazione  che  lega, per un
determinato raccolto e gruppo varietale:
      1.  il  produttore  associato,  socio  diretto o per tramite di
altra   associazione   a   sua   volta   associata,  all'associazione
riconosciuta di appartenenza;
      2.  il  produttore socio di una cooperativa di produzione, alla
medesima cooperativa di produzione;
    DC2A:  e'  l'impegno  di  coltivazione  che  una  cooperativa  di
produzione   associata,  direttamente  o  meno,  ad  una  determinata
associazione  riconosciuta  o  ad  un  consorzio  di  cooperative  di
produzione,  stipula  con l'associazione o il consorzio medesimo, per
un  determinato  raccolto  e gruppo varietale, per la totalita' degli
impegni  di  coltivazione  a  loro volta sottoscritti dai propri soci
produttori.
  Si allegano gli standard della modulistica delle suddette tipologie
di  contratto  ed  impegni di coltivazione, raccomandando particolare
attenzione  alle  innovazioni  in  materia di sanzioni introdotte dal
regolamento  (CE)  n.  2162/99,  che  ha  modificato  l'art.  50  del
regolamento (CE) n. 2848/98.
  Le  parti hanno facolta' di stipulare i contratti con l'aggiunta di
clausole    specificative   purche'   non   in   contrasto   con   la
regolamentazione  comunitaria  ed  in particolare con quanto disposto
agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2848/98.
Registrazione dei contratti.
  Le  associazioni  contraenti  dovranno provvedere alla consegna dei
contratti  presso  la  sede  dell'organismo  pagatore  -  AGEA in via
Palestro,  81  -  Roma,  nonche'  al caricamento dei dati informatici
relativi, entro e non oltre il 10 luglio 2002.
  Le  associazioni contraenti dovranno consegnare i contratti di tipo
C2,  corredati  dalla  stampa  di  riepilogo  dell'inserimento  degli
impegni  di coltivazione dei produttori riferiti a ciascun contratto,
accompagnati  da  una  lettera  di trasmissione, in duplice copia, su
carta intestata dell'associazione.
  Inoltre,   e'   indispensabile,   ai  fini  della  registrazione  e
validazione,  che  ai  contratti  presentati  dalle  associazioni sia
allegata  una  delibera  dell'assemblea  dei soci, o del consiglio se
espressamente  previsto dallo statuto, con la quale si stabiliscono i
prezzi  minimi per varieta' e grado qualitativo da rispettare in fase
di commercializzazione.
  Si  precisa che gli impegni di coltivazione ed i singoli modelli T1
afferenti  ai  contratti  di  cui sopra, dovranno essere conservati e
catalogati  da  parte  delle  associazioni  stesse,  unitamente  alla
documentazione probatoria richiesta.
  Gli  impegni  di  coltivazione,  i  modelli T1,  le  visure e mappe
catastali,   i  titoli  di  possesso  e  la  restante  documentazione
probatoria,  in  originale, dovranno essere conservati, nel fascicolo
aziendale, unicamente presso le sedi delle associazioni riconosciute,
e non presso le sedi delle associazioni ad esse aderenti.
  Resta  a  carico  delle ditte trasformatrici la presentazione degli
eventuali   contratti   individuali  (C1),  anch'essi  da  consegnare
accompagnati  da  lettera  di trasmissione in duplice copia, su carta
intestata della ditta.
  Si  precisa  che  essendo  a cura dell'AGEA il caricamento dei dati
relativi  ai  contratti  C1  nel sistema informatico, a differenza di
quanto  avverra' per i C2, questi dovranno essere presentati completi
dei rispettivi modelli T1, nonche' di tutta la documentazione (visure
e  mappe  catastali,  titoli  di  possesso  e restante documentazione
probatoria, in originale).
  Si   coglie   l'occasione   per  precisare  che  i  produttori  che
risulteranno non regolarmente associati ad associazioni riconosciute,
non   potranno  sottoscrivere  impegni  di  coltivazione  con  alcuna
associazione,  ma  dovranno  esclusivamente  stipulare  contratti  di
coltivazione  individuali  con  la  ditta trasformatrice; in tal caso
perderanno  il diritto a percepire la parte variabile del premio e ad
accedere  ai  meccanismi  di  flessibilita'  delle  quote  in  ambito
associativo.
  Gli  impegni  di coltivazione che non ottemperano al rispetto della
suddetta  disposizione saranno segnalati alle associazioni e potranno
eventualmente essere sostituiti da contratti individuali.
  Per  contro,  i  coltivatori  che  risultano  associati, non avendo
prodotto  disdetta  nei  termini  stabiliti per la campagna 2002, non
potranno  stipulare  contratti  di coltivazione individuali con ditte
trasformatrici:  in  caso  cio'  avvenisse,  i  coltivatori  medesimi
perderanno  totalmente il diritto a percepire l'aiuto comunitario per
la produzione della campagna in oggetto.
  Si avverte che l'AGEA controllera' il rispetto di tali disposizioni
al   momento  dell'acquisizione  informatica  dei  dati  relativi  ai
contratti, sulla base degli albi soci consolidati.
Documentazione probatoria per il raccolto 2002.
  Si raccomanda il rispetto delle disposizioni in materia di quote di
produzione,   introdotte   dalla   circolare   MIPA  n.  127/G-1  del
16 febbraio  1998,  che  ha  comportato conseguenti adeguamenti della
modulistica   e   delle  procedure  connesse  alla  contrattazione  a
decorrere dal raccolto 1998.
  Al  riguardo,  per  quanto  attiene  specificatamente  al  tipo  di
prestazione   lavorativa  del  coltivatore  contraente,  si  e'  reso
necessario  inserire  nel  testo  del  contratto  e  dell'impegno  di
coltivazione  una dichiarazione con la quale il soggetto intestatario
della   quota   di   produzione   attestera'  che,  per  il  raccolto
interessato, la produzione sara' effettuata direttamente, mediante la
propria  attivita' lavorativa, oppure mediante la prestazione d'opera
d'altri;  si  precisa  che  nei  casi  di  tipo misto, per i quali la
prestazione  d'opera  d'altri  si  affianca  a quella del titolare di
quota  e  del  proprio  nucleo  familiare,  sara'  necessario barrare
entrambe le caselle sul contratto o sull'impegno di coltivazione.
  Nella seconda ipotesi, si evidenzia che la circolare MIPA succitata
stabilisce  che "gli accordi di compartecipazione, di qualsiasi tipo,
anche  a  carattere  stagionale,  compresi  quelli  di mezzadria e di
colonia  parziaria,  stipulati  per  la  produzione  del tabacco, non
possono essere presi in considerazione".
  E'   evidente  che  la  prestazione  d'opera  d'altri  deve  essere
documentata  a  termini  di  legge,  e che tale documentazione dovra'
essere esibita dal produttore ad ogni eventuale richiesta dell'AGEA.
  Inoltre,  il  produttore  contraente  e'  tenuto  ad  indicare, sul
proprio  impegno  contrattuale, l'ubicazione delle strutture di cura,
di stendaggio e di deposito del tabacco.
  Dovranno,  infine,  essere  dichiarati  gli  estremi  degli atti di
detenzione  dei  terreni (data di stipula e di registrazione e durata
del   possesso),   l'eventuale   esistenza  d'accordo  verbale  sulla
detenzione dei terreni stessi e il titolo di conduzione del fondo.
  A  tal  riguardo  si  precisa che l'allegato alla circolare MIPA n.
127/G-1 del 16 febbraio 1998 prevede che i titoli validi per ottenere
la disponibilita' dei terreni siano i seguenti:
    1.  proprieta'  -  atto  notarile, o denuncia di successione, nei
casi in cui il diritto non si evinca dalla visura catastale, che deve
essere  aggiornata  all'anno  solare  in  corso  o  resa tale tramite
autodichiarazione del proprietario, secondo le forme di legge;
    2.   affitto   -  atto  pubblico  registrato;  scrittura  privata
registrata; accordo verbale registrato;
    3. usufrutto - atto notarile o dichiarazione di successione (vedi
proprieta);
    4. comodato  -  contratto registrato sottoscritto dalle parti. In
ambito  familiare occorre specificare la documentazione attestante il
rapporto di parentela. Qualora il terreno utilizzato da un produttore
risultasse   intestato   ad  un  altro  membro  del  medesimo  nucleo
familiare,   circostanza  dimostrabile  con  uno  stato  di  famiglia
aggiornato  abbinato  al  titolo  di  possesso  del  titolare, non e'
richiesto alcun atto; in tal caso s'invita ad indicare il codice "F",
corrispondente a tale ultima fattispecie.
  Qualsiasi  tipo  di  atto diverso da quelli sopra elencati non puo'
essere preso in considerazione.
  Anche per la campagna 2002 e' confermato l'utilizzo del modello T1,
costituente parte integrante del contratto, nel quale vanno riversati
i   dati   dettagliati  del  piano  di  coltivazione  del  produttore
contraente, e che dovranno pertanto obbligatoriamente essere stampati
al  termine  delle  operazioni  di  caricamento  nella banca dati dei
contratti  da  parte  dell'associazione  e successivamente sottoposti
alla  firma  dei soci produttori a fine di convalida, previa verifica
da parte di questi ultimi.
  L'apposita   procedura   di   stampa   provvedera'   ad  attribuire
numerazione progressiva ed univoca ai modelli.
  Non  saranno ritenuti validi modelli T1 compilati a mano se non per
quanto  riguarda quelli relativi ai contratti di tipo C1, per i quali
si potra' utilizzare copia dell'allegato alla presente circolare.
  Si   comunica   che   non  sara'  possibile,  successivamente  alla
presentazione, modificare od integrare i piani di coltivazione, salvo
causa  di  forza maggiore  ma  comunque non oltre la data di notifica
alle  associazioni  o al produttore non associato dell'esecuzione dei
controlli  in  campo  previsti  dall'art.  46 del regolamento (CE) n.
2848/98,  fatte  salve le sanzioni introdotte dal regolamento (CE) n.
2162/99.
  Si  precisa  che nel quadro C del modello T1, il tipo di conduzione
deve essere indicato esclusivamente tramite i seguenti codici:
    "P" per proprieta';
    "A" per affitto;
    "U" per usufrutto;
    "C" per comodato;
    "F" per ambito familiare.
  Si   prega   di   prestare   la   massima   attenzione   all'esatta
identificazione   delle   particelle   dichiarate  e  delle  relative
superfici  catastali,  nonche'  al  rispetto  dell'impegno assunto di
coltivare effettivamente su tali terreni.
  A  tale scopo, si dispone che ai predetti modelli T1 siano allegate
le  visure  catastali  aggiornate, per ciascuna particella dichiarata
coltivata.
  Resta  inteso  che  l'AGEA,  in  qualunque  momento,  si riserva di
chiedere  l'esibizione  del  titolo  di  proprieta' o di utilizzo dei
terreni,  documenti  che  dovranno  pertanto  far parte del fascicolo
aziendale conservato dalle associazioni.
Cenni sul cambio di titolarita' dei contratti di coltivazione.
  Qualora   un'impresa  di  trasformazione  non  potesse,  per  cause
indipendenti   dalla   propria   volonta',   tener  fede  all'impegno
contrattuale  sottoscritto,  dovra'  darne formale comunicazione alla
controparte,  in  modo  tale  che questa possa richiedere all'AGEA il
cambio  di  referente  onde  assicurare  il  regolare prosieguo delle
operazioni di ricevimento.
  Si  fa  notare  che  la  sostituzione  delle  ditte  trasformatrici
referenti per i contratti gia' registrati non e' di norma consentita,
ma costituisce un'evenienza dettata da cause di effettiva ed assoluta
forza maggiore che debbono, per ciascuna fattispecie, essere valutate
da quest'amministrazione per l'eventuale autorizzazione.
  Tale autorizzazione non potra' comunque essere rilasciata:
    se  richiesta  dopo l'inizio dei ricevimenti del tabacco relativi
ai contratti interessati;
    se richiesta comunque oltre la data del 28 febbraio 2003;
    se  riguarda  singoli  impegni  di  coltivazione  anziche' interi
contratti.
  Si  preavvisa che la posizione delle ditte trasformatrici coinvolte
in  tali situazioni sara' attentamente valutata dall'AGEA, per quanto
concerne  l'affidabilita',  in sede di riconoscimento per la campagna
successiva.
Documentazione giuridica da allegare ai contratti.
  Relativamente  alla  documentazione  giuridica a corredo degli atti
contrattuali, si rimanda a quanto disposto in materia nelle circolari
per  le  campagne  precedenti,  precisando che i contraenti che hanno
gia'  sottoscritto  impegni  di coltivazione in passato sono esentati
dall'obbligo  di  riprodurre la documentazione, fatti salvi i casi di
variazione  dell'identificativo  fiscale, della ragione sociale e del
rappresentante legale.
  Si  pregano gli organi in indirizzo di dare la massima e tempestiva
divulgazione   al  contenuto  della  presente  nota,  avuto  riguardo
all'importanza delle disposizioni in essa contenute.

                                     Il direttore
                            dell'area organismo pagatore
                                      Migliorini