IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Reggio Emilia Vista la legge n. 628/1961, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo al "Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro"; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994, che attribuisce all'ufficio provinciale del lavoro e della M.O. - ora Direzione provinciale del lavoro - le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime sui lavori di facchinaggio, esercitate precedentemente dalla Commissione provinciale per la disciplina dei lavori sul facchinaggio di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407/1955; Rilevato che la validita' delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio - rideterminate col proprio decreto n. 2/1999 del 27 gennaio 1999 e per la durata di un anno a decorrere dal 1 febbraio 1999 - e' scaduta; Considerati i seguenti indicatori economici: 1) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini degli adeguamenti retributivi dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per gli anni 1999, 2000 e 2001; 2) il tasso di inflazione programmato per il 2002; 3) l'incremento del costo previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreteo legislativo n. 423/2001 e della cessazione del regime transitorio previsto dall'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30 del 28 febbraio 1991; 4) l'incremento degli oneri fiscali derivanti dalla cessazione del regime transitorio introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 137 del 10 aprile 1998; 5) gli incrementi del costo del lavoro derivanti dall'applicazione della legge n. 142/2001; In vista del prossimo riesame sia delle operazioni di facchinaggio, secondo l'assetto organizzativo aziendale, che delle tariffe, da determinare attraverso l'analisi su campione dei costi aziendali effettivamente sostenuti in relazione alle correnti modalita'; Valutata la proposta, fatta dalle forze sociali dell'Osservatorio provinciale facchinaggio, di determinare la tariffa oraria, sulla base degli indicatori economici con allineamento alla tariffa delle province limitrofe, e la tariffa al quintalato sulla base dei primi 2 indicatori economici menzionati; Decreta: Le tariffe minime per le attivita' di facchinaggio, misurabili al quintalato, vengono rideterminate nella provincia di Reggio Emilia, aumentando il valore di quelle di cui al decreto direttoriale n. 2/1999 del 27 gennaio 1999, secondo il tasso di inflazione reale per gli anni 1999, 2000 e 2001 (8,14%) e secondo il tasso di inflazione programmata limitatamente ai primi 5 mesi dell'anno 2002 (0,50%). La tariffa oraria, di cui al precedente decreto sopra richiamato, con riferimento alla valutazione comparata dei 5 indicatori economici richiamati in premessa e tenuto conto degli attuali valori tariffari vigenti nelle province limitrofe, passa da 13,42 euro (L. 26.000 in base al decreto n. 2/1999) a 15,55 euro. Il nuovo tariffario, che e' parte integrante del presente decreto, avra' effetto dal 1 giugno 2002 e per la durata di 6 mesi, in vista della sua prossima rideterminazione, da fare secondo i criteri richiamati in premessa. Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Reggio Emilia, 14 maggio 2002 Il direttore provinciale: Giorgini