IL DIRETTORE PROVINCIALE
                     del lavoro di Reggio Emilia
  Vista  la  legge n. 628/1961, recante modifiche all'ordinamento del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo al
"Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici
del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione
delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro";
  Visto  l'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342
del  18  aprile  1994,  che  attribuisce  all'ufficio provinciale del
lavoro  e  della  M.O.  -  ora  Direzione provinciale del lavoro - le
funzioni  amministrative  in  materia di determinazione delle tariffe
minime  sui  lavori di facchinaggio, esercitate precedentemente dalla
Commissione provinciale per la disciplina dei lavori sul facchinaggio
di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407/1955;
  Rilevato  che la validita' delle tariffe minime per le attivita' di
facchinaggio  -  rideterminate  col  proprio decreto n. 2/1999 del 27
gennaio  1999  e  per la durata di un anno a decorrere dal 1 febbraio
1999 - e' scaduta;
  Considerati i seguenti indicatori economici:
    1) gli  indici  ISTAT del costo della vita valevoli ai fini degli
adeguamenti   retributivi   dei  settori  dell'industria,  commercio,
agricoltura  ed  altri settori interessati, per gli anni 1999, 2000 e
2001;
    2) il tasso di inflazione programmato per il 2002;
    3) l'incremento     del     costo     previdenziale     derivante
dall'applicazione  dell'art. 2 del decreteo legislativo n. 423/2001 e
della  cessazione  del  regime  transitorio previsto dall'art. 27 del
decreto-legge  31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 30 del 28 febbraio 1991;
    4) l'incremento  degli  oneri  fiscali derivanti dalla cessazione
del  regime transitorio introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo n. 137 del 10 aprile 1998;
    5)    gli    incrementi    del   costo   del   lavoro   derivanti
dall'applicazione della legge n. 142/2001;
  In vista del prossimo riesame sia delle operazioni di facchinaggio,
secondo  l'assetto  organizzativo  aziendale,  che  delle tariffe, da
determinare  attraverso  l'analisi  su  campione  dei costi aziendali
effettivamente sostenuti in relazione alle correnti modalita';
  Valutata  la  proposta, fatta dalle forze sociali dell'Osservatorio
provinciale  facchinaggio,  di  determinare  la tariffa oraria, sulla
base  degli  indicatori economici con allineamento alla tariffa delle
province limitrofe, e la tariffa al quintalato sulla base dei primi 2
indicatori economici menzionati;
                              Decreta:
  Le  tariffe  minime per le attivita' di facchinaggio, misurabili al
quintalato,  vengono  rideterminate nella provincia di Reggio Emilia,
aumentando  il  valore  di  quelle  di cui al decreto direttoriale n.
2/1999  del 27 gennaio 1999, secondo il tasso di inflazione reale per
gli  anni  1999, 2000 e 2001 (8,14%) e secondo il tasso di inflazione
programmata limitatamente ai primi 5 mesi dell'anno 2002 (0,50%).
  La  tariffa  oraria, di cui al precedente decreto sopra richiamato,
con riferimento alla valutazione comparata dei 5 indicatori economici
richiamati  in premessa e tenuto conto degli attuali valori tariffari
vigenti  nelle  province limitrofe, passa da 13,42 euro (L. 26.000 in
base al decreto n. 2/1999) a 15,55 euro.
  Il  nuovo tariffario, che e' parte integrante del presente decreto,
avra'  effetto  dal 1 giugno 2002 e per la durata di 6 mesi, in vista
della  sua  prossima  rideterminazione,  da  fare  secondo  i criteri
richiamati in premessa.
  Il   decreto   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Reggio Emilia, 14 maggio 2002
                                   Il direttore provinciale: Giorgini