IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Verona

  Visto  gli  articoli 34,  35  e 38 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  639 del 30 aprile 1970, relativo all'attuazione delle
deleghe  conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n.
153  del  30 aprile 1969 e concernente la revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;
  Visto,  in  particolare, l'art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica  sopra  menzionato,  relativo  all'istituzione  -  in ogni
provincia - di un Comitato provinciale I.N.P.S.;
  Visto  l'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, concernente la
ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  Viste  le  circolari  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 dell'11 dicembre 1970 e n. 31
del  29 aprile  1989, con le quali vengono impartite direttive per la
ricostituzione e la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;
  Visto il decreto n. 1/98 del 2 marzo 1998 del direttore pro-tempore
della  Direzione  provinciale  del lavoro di Verona, con cui e' stato
ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S.;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  ricostituzione  del predetto
comitato, scaduto per compiuto quadriennio di validita';
  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado
di   rappresentativita'   delle   organizzazioni   sindacali  occorre
stabilire,  in  via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono
individuati nei seguenti:
    consistenza    numerica    dei   soggetti   rappresentati   dalle
organizzazioni sindacali;
    partecipazione  alla  formazione  e  stipulazione  dei  contratti
collettivi di lavoro;
    partecipazione  alla  trattazione delle controversie individuali,
plurime e collettive di lavoro;
    ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;
    altra preminente attivita' istituzionale;
  Esaminati  i  dati  -  in  possesso dell'ufficio, della C.C.I.A. di
Verona,  in  ordine  all'indice  di  occupazione dei singoli comparti
produttivi della provincia di Verona;
  Rilevato  che  dalle  risultanze  degli  atti  istruttori  e  dalle
conseguenti   valutazioni   comparative  compiute  alla  stregua  dei
succitati   criteri   di   valutazione   e  dai  dati  forniti  dalle
organizzazioni  sindacali  ed imprenditoriali interessate, sono state
individuate,  come  maggiormente  rappresentative  nella provincia di
Verona:
    per  i  lavoratori  dipendenti: le organizzazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL, CISAL, U.G.L. e, per i dirigenti d'azienda la C.I.D.A.;
    per   i   datori   di  lavoro:  Associazione  degli  industriali,
Confcommercio-Asco e Unione provinciale agricoltori;
    per  i  lavoratori  autonomi:  Confesercenti,  Unione provinciale
artigiani e Federazione provinciale coltivatori diretti;
  Ritenuto,  pertanto,  che l'assegnazione dei membri di cui ai punti
1,  2  e  3  del citato art. 44, primo comma, della legge n. 88/1989,
debba essere cosi' ripartita:
    per  i  lavoratori dipendenti: tre rappresentanti della CGIL, tre
rappresentanti   della   CISL,   due  rappresentanti  della  UIL,  un
rappresentante   della   CISAL,   un rappresentante   della  UGL,  un
rappresentante dei dirigenti di azienda;
    per i datori di lavoro: un rappresentante dell'Associazione degli
industriali,   un   rappresentante  della  Confcommercio-Asco  ed  un
rappresentante dell'Unione provinciale artigiani;
    per   i   lavoratori   autonomi:   un   rappresentante   per   la
Confesercenti,  un  rappresentante per l'Unione provinciale artigiani
ed   un  rappresentante  della  Federazione  provinciale  coltivatori
diretti;
  Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;
  Vista  la nota ministeriale n. 6/3PS/20329 del 2 febbraio 2001, con
la  quale  e' stato trasmesso il parere del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica in ordine alla riconferma
della  funzione  spettante,  nell'ambito  del  Comitato  de  qua,  al
direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;
  Visti  i punti 4, 5 e 6 dell'art. 44, primo comma 1, della legge n.
88/1989;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. Verona, il
comitato provinciale, ai sensi dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, composto come segue:
a) In rappresentanza dei lavoratori:
  1. sig. Albertini Giampaolo;
  2. sig. Bendazzoli Riccardo;
  3. sig. Bighignoli Renzo;
  4. sig. Emanuelli Giancarlo;
  5. sig. Filippi Fernando;
  6. sig. Montini Luigi;
  7. sig. Passagno Renzo;
  8. sig.ra Pellegatta Carla;
  9. sig. Savoia Mario;
  10. sig. Zavarise Carlo;
  11. sig.ra Pastorello Maria Rosa - dirigente d'azienda.
b) In   rappresentanza  dei  datori  di  lavoro  dell'industria,  del
commercio e dell'agricoltura:
  1. sig. Campion Paolo;
  2. sig.ra Galvani Laura;
  3. dott. Gasparato Massimo.
c) In  rappresentanza  dei  lavoratori  autonomi, esercenti attivita'
commerciali, coltivatori diretti e artigiani:
  1. sig. Biondani Sante;
  2. sig.ra Casato Maria Assunta;
  3. sig.ra Lincetti Maria.
d) Membri di diritto:
  il  direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di
Verona ovvero un suo delegato;
  il  direttore  pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato
presso  il  Dipartimento  provinciale  del  Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica di Verona ovvero un suo
delegato;
  il  dirigente  pro-tempore  della sede provinciale dell'I.N.P.S. di
Verona.