LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica," con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31  dicembre  1993  con  cui  si  e'  proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997,   recante:   "Misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica", con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155  del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo", che all'art. 70,
comma  5,  prevede  la  riduzione del 15% del prezzo medio europeo in
sede di ammissione in fascia di rimborsabilita';
  Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato", in
particolare l'art. 29;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato", in
particolare l'art. 85, comma 1;
  Vista  la legge 16 novembre 2001, n. 405 "Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
interventi  urgenti  in  materia  di spesa sanitaria" con riferimento
agli  articoli 5 e 6 che prevedono misure di contenimento della spesa
sanitaria e definizione dei livelli essenziali di assistenza;
  Considerato  l'Accordo  del  22 novembre  2001 recante "Accordo tra
Governo,  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano sui
livelli  essenziali  di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni",  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  14 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 19
del 23 gennaio 2002;
  Visto il provvedimento CUF 4 dicembre 2001 recante l'individuazione
dei  farmaci  aventi  un  ruolo  non  essenziale,  per  i  quali sono
presenti,   fra  i  medicinali  concedibili  dal  Servizio  sanitario
nazionale,   prodotti  aventi  attivita'  terapeutica  sovrapponibile
secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee;
  Ritenuto  di  dover apportare alcune modifiche ed integrazioni agli
allegati I e II di cui al suddetto provvedimento;
  Vista la propria deliberazione adottata sull'argomento nelle sedute
del 5 e 6 febbraio 2002;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  All'allegato  I  del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e' apportata
la seguente modifica ad integrazione:
    tra  i  principi  attivi  compresi  nell'ATC  J01DA  -  categoria
terapeutica: cefalosporine e sostanze correlate (nota 55) e' aggiunto
il seguente principio attivo: cefodizima.