IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione

  Visto  il  decreto  dirigenziale  22 dicembre 2000 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
303   del  30  dicembre  2000  concernente  l'elenco  dei  medicinali
veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno
autorizzati  ai  sensi  dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto
legislativo   27   gennaio  1992,  n.  119,  modificato  dal  decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  22  giugno  2001 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
150  del  30  giugno  2001  concernente  la  modifica dell'elenco dei
medicinali  veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per
uso  esterno,  autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 119, modificato dal
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  22 febbraio 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 60
del  12  marzo  2002  concernente  le  integrazioni  dell'elenco  dei
medicinali  veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per
uso  esterno,  autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 119, modificato dal
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;
  Considerato  che i medicinali veterinari ai quali si fa riferimento
nella  parte  dispositiva  al  presente decreto non sono destinati ad
animali produttori di derrate alimentari;
  Considerato   che   le   informazioni   contenute   negli  stampati
illustrativi  dei  prodotti  in  questione  presenti  sul mercato non
differiscono  sostanzialmente  da quelle riportate nei nuovi stampati
illustrativi  approvati  dal  Ministero  della salute e sono comunque
garanti del corretto utilizzo dei prodotti e della salvaguardia della
salute pubblica e del benessere dell'animale;
  Considerato  che gli stampati illustrativi dei prodotti attualmente
sul  mercato  sono  autorizzati  dal  Ministero della salute ai sensi
della normativa sui presidi medico-chirurgici;
  Considerato  altresi'  che la vendita dei prodotti in questione non
e'  riservata esclusivamente alle farmacie e che, pertanto, il ritiro
dal mercato delle confezioni recanti stampati illustrativi diversi da
quelli  attualmente  approvati  dal  Ministero  della salute presenta
gravi difficolta' operative;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  comma  2  dell'art.  1 del decreto dirigenziale 22 dicembre
2000,  citato nelle premesse al presente decreto, come modificato dal
comma  1  dell'art.  1  del  decreto  dirigenziale 22 giugno 2001, e'
sostituito dai seguenti:
  "2.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  notifica dei nuovi stampati
illustrativi  approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei
lotti  dei  prodotti  di  cui  al  comma 1 immesse sul mercato devono
essere conformi a tali stampati.
  2-bis.  Le  confezioni  dei  lotti  dei  prodotti gia' presenti sul
mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.".