IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visti  i  regolamenti  (CEE)  n.  1766/92  del  30 giugno 1992 e n.
3072/95  del  22  dicembre  1995  che  stabiliscono le norme generali
applicabili alla restituzione alla produzione nel settore dei cereali
e del riso;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  1722/93 della Commissione del 30
giugno  1993  recante  modalita'  di  applicazione dei regolamenti n.
1766/92 e n. 3072/95;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1265/01  del 27 giugno 2001 della
Commissione   che   stabilisce   le  modalita'  di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1260/01  del  Consiglio  del  19  giugno  2001
relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per
taluni  prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria
chimica;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato  31  maggio  1986  e 30 dicembre 1986 che fissano le
norme   di  attuazione  dei  regolamenti  comunitari  in  materia  di
restituzione  alla  produzione.  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana rispettivamente n. 129 del 6 giugno 1986 e
n. 3 del 5 gennaio 1987;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  11  aprile 1990 recante modifiche al citato decreto
ministeriale   del   30  dicembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1990;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare le disposizioni dei citati
decreti  e  di  semplificare  la  tenuta  dei  registri necessari per
l'applicazione  della normativa comunitaria relativa al controllo per
la  concessione  delle  restituzioni  alla produzione nel settore dei
cereali e del riso;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  concessione  delle restituzioni alla produzione nel settore
dei  cereali  e  del  riso  e'  disciplinata  dalle  disposizioni del
presente decreto.
  2. Le imprese che utilizzano amidi e fecole, nonche' zucchero, che,
avendo  i  requisiti prescritti, intendono ottenere il riconoscimento
previsto   dai   regolamenti   CE  citati  nelle  premesse,  ai  fini
dell'ottenimento  della  restituzione  alla produzione per i suddetti
prodotti,  devono  presentare  apposita  istanza di riconoscimento in
carta  legale  al  Ministero  delle  attivita' produttive - Direzione
generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'.
  3.  L'istanza deve contenere, per le imprese utilizzatrici di amidi
e  fecole, i dati elencati all'art. 4, comma 1, del regolamento (CEE)
n.  1722/93.  Restano  validi le analoghe disposizioni dettate per le
imprese utilizzatrici di prodotti del settore dello zucchero.
  4.  Il  riconoscimento  viene  concesso,  ricorrendone  i requisiti
richiesti,  entro  sessanta  giorni,  con  decorrenza  dal  giorno di
presentazione  dell'istanza  e,  in  mancanza,  dalla data del timbro
postale di partenza.