IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visti i regolamenti (CEE) n. 1766/92 del 30 giugno 1992 e n. 3072/95 del 22 dicembre 1995 che stabiliscono le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione nel settore dei cereali e del riso; Visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione del 30 giugno 1993 recante modalita' di applicazione dei regolamenti n. 1766/92 e n. 3072/95; Visto il regolamento (CE) n. 1265/01 del 27 giugno 2001 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/01 del Consiglio del 19 giugno 2001 relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica; Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1986 e 30 dicembre 1986 che fissano le norme di attuazione dei regolamenti comunitari in materia di restituzione alla produzione. pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente n. 129 del 6 giugno 1986 e n. 3 del 5 gennaio 1987; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1990 recante modifiche al citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1990; Ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni dei citati decreti e di semplificare la tenuta dei registri necessari per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al controllo per la concessione delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso; Decreta: Art. 1. 1. La concessione delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso e' disciplinata dalle disposizioni del presente decreto. 2. Le imprese che utilizzano amidi e fecole, nonche' zucchero, che, avendo i requisiti prescritti, intendono ottenere il riconoscimento previsto dai regolamenti CE citati nelle premesse, ai fini dell'ottenimento della restituzione alla produzione per i suddetti prodotti, devono presentare apposita istanza di riconoscimento in carta legale al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'. 3. L'istanza deve contenere, per le imprese utilizzatrici di amidi e fecole, i dati elencati all'art. 4, comma 1, del regolamento (CEE) n. 1722/93. Restano validi le analoghe disposizioni dettate per le imprese utilizzatrici di prodotti del settore dello zucchero. 4. Il riconoscimento viene concesso, ricorrendone i requisiti richiesti, entro sessanta giorni, con decorrenza dal giorno di presentazione dell'istanza e, in mancanza, dalla data del timbro postale di partenza.