IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39
del  30 gennaio  1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
il  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 115, di riconoscimento dei titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea  dalla  cittadina  comunitaria  sotto  indicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli
di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1,  comma  1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  professionale  attestata  dai  titoli;  alle
attivita'  comprese  nella  professione  cui si riferiscono i titoli;
alla conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi  nella  seduta del 14 marzo 2002, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono  i presupposti per il riconoscimento atteso che i
titoli   posseduti   dall'interessata   comprovano   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
i titoli;
    che  la  formazione  professionale  attestata  dai  titoli non e'
inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);

                              Decreta:

  1.  I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: "Licenciado
en  filosofia y letras - seccion de filologia hispanica" - conseguito
presso  l'Universita'  di  Cadice  in  data 27 agosto 1991; titolo di
abilitazione  all'insegnamento:  "Certificado  de aptitud pedagogica"
(Certificato di idoneita' pedagogica), rilasciato dall'Universita' di
Cadice il 9 gennaio 1992, posseduti dalla cittadina comunitaria:
    cognome: Salas PatiƱo;
    nome: Maria Auxiliadora;
    nata a: Cadice (Spagna);
    il: 19 dicembre 1968;
    nazionalita': spagnola,
comprovanti   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che li ha
rilasciati  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituiscono,  per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115: titolo di abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione   secondaria   nelle  classi  di  concorso:  45/A  "Lingua
straniera" - spagnolo; 46/A "Lingue e civilta' straniere" - spagnolo;
titolo  di  idoneita'  all'esercizio  in  Italia della professione di
docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  nella  classe  di
concorso: 3/C "Conversazione in lingua straniera" - spagnolo.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 14 maggio 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli