IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  l'art.  50  della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive
modificazioni,  sullo  stato  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  47  della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni,  sullo  stato  dei  sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  119  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
14 febbraio  1964,  n.  237,  riguardante  la  leva e il reclutamento
obbligatorio;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Vista   la   legge   10   dicembre  1957,  n.  1248,  e  successive
modificazioni,   concernente  l'aumento  della  misura  dei  soccorsi
giornalieri   alle  famiglie  bisognose  dei  militari  richiamati  o
trattenuti alle armi;
  Considerata   la   necessita'  di  provvedere  all'aggiornamento  e
all'addestramento  del  personale  in  congedo  ancora  soggetto agli
obblighi militari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno 2002 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di  personale  in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per
aggiornamento ed addestramento:
    per l'Esercito, cinquanta ufficiali per periodi di cinque giorni,
dieci  ufficiali,  due  sottufficiali  e sette militari di truppa per
periodi   di   cinquanta  giorni,  pari  a  circa  due  ufficiali  un
sottufficiale e un militare di truppa in ragione d'anno;
    per  la  Marina  militare,  quarantotto  ufficiali  e  diciannove
sottufficiali  per  periodi  di  trenta  giorni, pari a circa quattro
ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno;
    per l'Aeronautica militare, venti ufficiali e venti sottufficiali
per  periodi  di  trenta  giorni,  pari  a  circa due ufficiali e due
sottufficiali in ragione d'anno.