IL CONSIGLIO

  Con   la  determinazione  n.  16/23  del  5 dicembre  2001,  questa
Autorita',  in risposta a richieste di chiarimenti da parte di alcune
stazioni    appaltanti    e    nell'intento    di    far   conseguire
un'interpretazione  uniforme  delle  norme,  ha  dato  indicazioni in
merito   al   contenuto  di  quelle,  unitariamente  e  coerentemente
interpretate,  relative  ai  requisiti occorrenti alle imprese per la
partecipazione  alle  gare  di  appalto  e  di concessione dei lavori
pubblici   e   la   stipulazione   dei   relativi   contratti.  Nella
determinazione  indicata  e'  stata  data  risposta anche a possibili
dubbi  interpretativi  in  ordine  ai  comportamenti  delle  stazioni
appaltanti    riguardanti    concrete    fattispecie   specificamente
individuate;  e  sono  state  inoltre  indicate  linee  operative cui
intendeva attenersi l'Autorita' nella definizione dell'organizzazione
del  casellario  informatico  delle  imprese  qualificate, al fine di
renderlo  coerente  con le norme e garantire in pieno la finalita' di
pubblicita' e trasparenza cui esso e' preordinato.
  Successivamente,  tuttavia,  sono stati formulati ulteriori quesiti
da parte di altre stazioni appaltanti in ordine all'individuazione ed
all'accertamento  dei requisiti occorrenti per la partecipazione alle
gare  di  appalto  ed  alle  conseguenze  del mancato riscontro degli
stessi,  ed  in  particolare ai comportamenti da tenere nei confronti
delle   imprese  le  cui  autodichiarazioni  circa  il  possesso  dei
requisiti  medesimi,  rese nella domanda di partecipazione alle gare,
non   trovano   riscontro   nelle   disposte   verifiche  e  relativi
accertamenti;  il  che rende opportuno fornire ulteriori precisazioni
in  merito  al  problema  in  esame  ribadendo, innanzitutto, che gli
affidamenti  relativi  all'esecuzione  dei  lavori  pubblici  possono
essere  disposti  esclusivamente in favore di soggetti in possesso di
predefiniti  ed  accertati  requisiti di tipo economico-finanziario e
tecnico-organizzativo   i   quali   siano,   altresi',  moralmente  e
professionalmente  affidabili, e che funzionale alla pubblicizzazione
dei  dati  incidenti  su  tali requisiti e' l'Osservatorio dei lavori
pubblici  istituito  presso  l'Autorita'  per  vigilanza  sui  lavori
pubblici.
  Va  ribadito, poi, che, per le gare di appalto di importo superiore
a  150.000 euro, l'accertamento relativo al possesso dei requisiti di
capacita'  tecnica  e finanziaria e' demandato a soggetti terzi (Soa)
rispetto alle stazioni appaltanti, appositamente autorizzati ai sensi
del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio  2000,  n.  34.  Soggetti  i  quali,  non  si  limitano  a
certificare  l'idoneita'  tecnica  dell'impresa,  cui e' strettamente
correlata  l'attestazione  di  qualificazione da essi rilasciata, dal
momento  che,  per il rilascio dell'attestazione medesima, verificano
anche   che   non   ricorrano   situazioni,   a   quella   data,   di
incompatibilita'   morale   e   professionale   che   precludono   la
partecipazione alle gare e quali specificamente elencate dall'art. 17
del  detto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Con il
rilievo ulteriore che il legittimo conseguimento dell'attestazione di
qualificazione  importa  una  presunzione  di  idoneita' dell'impresa
implicante   una  generale  capacita'  giuridica  della  stessa  alla
stipulazione  dei  contratti  di  appalto e di concessione dei lavori
pubblici,  sia  pure  limitata  alla  durata triennale dell'efficacia
dell'attestazione.   E   di   tale  idoneita'  e'  data  divulgazione
attraverso   l'iscrizione   dell'impresa   qualificata  nel  relativo
registro  informatico  istituito  presso  l'Osservatorio per i lavori
pubblici  ai  sensi degli articoli 11 e 27 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000. Iscrizione che e' disposta sulla base di
informazioni   direttamente   fornite  dalle  Soa  dopo  il  rilascio
dell'attestazione  di  qualificazione  e  previa validazione da parte
dell'Autorita'  dei  dati  trasmessi  in  via  informatica con quelli
contenuti  nei  documenti  inviati contestualmente in via cartacea; e
sulla  quale iscrizione l'Autorita' ha ritenuto di poter intervenire,
con  le necessarie annotazioni, esclusivamente nel caso in cui le Soa
medesime   non   apportino  le  dovute  modifiche  alle  attestazioni
rilasciate  conseguenti alla constatazione successiva al suo rilascio
di  fatti e circostanze i quali fanno ritenere che la stessa e' stata
conseguita   irregolarmente   per   quanto   riguarda   categorie   e
classifiche, ovvero nella mancanza dei previsti necessari presupposti
di tipo oggettivo e soggettivo.
  Per  le  tipologie di gare in esame, quindi, le stazioni appaltanti
"non   possono  richiedere  ai  concorrenti  la  dimostrazione  della
qualificazione  con  modalita',  procedure  e  contenuti  diversi" da
quelle  indicate  in detto decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000  e nella considerazione che "l'attestazione di qualificazione
(ove  legittimamente  conseguita)  rilasciata a norma del regolamento
(medesimo)  e'  sufficiente  per  la dimostrazione dell'esistenza dei
requisiti  di  capacita'  tecnica  e  finanziaria"  (art. 1, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica indicato). Unica eccezione e'
prevista  per  i bandi di gara relativi ad appalti di "importo a base
di gara superiore ad euro 20.658.276 (40 miliardi di lire)" e "per le
imprese  stabilite  in altri Stati aderenti all'Unione europea" (art.
3, comma 6 e 7, detto regolamento). Per le gare di appalto relative a
lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  150.000  euro, invece, la
verifica  relativa  al  possesso dei requisiti di capacita' tecnica e
finanziaria  oltre  che di quelli soggettivi, ove l'impresa non abbia
gia' conseguito l'attestazione di qualificazione, spetta direttamente
alle stazioni appaltanti le quali, tuttavia, dovranno provvedervi con
le  medesime modalita' previste dal regolamento indicato per societa'
organismi di attestazione e di cui ai titoli III e IV del regolamento
medesimo.  In  base  alle  considerazioni svolte precedentemente, va,
quindi,  ulteriormente  ribadito  che,  relativamente ai requisiti di
idoneita'  tecnica  e  finanziaria,  ove l'impresa concorrente sia in
possesso  di  attestazione  di qualificazione, non e' consentita alle
stazioni   appaltanti   alcuna   possibilita'  di  pretendere  alcuna
ulteriore documentazione per la comprova del requisito richiesto.
  Tuttavia,  il  possesso  dell'attestazione di qualificazione, se e'
sufficiente  alla dimostrazione dei requisiti di idoneita' tecnica ed
economica   del   concorrente,  non  basta  a  far  ritenere  provato
l'ulteriore   requisito   di   idoneita'   morale   e   professionale
dell'imprenditore   che,   oltre   che   alla   data   del   rilascio
dell'attestazione di qualificazione, deve permanere sino alla data di
stipulazione  del  contratto.  Tale idoneita' si ricollega al mancato
verificarsi   di   fatti   e  circostanze  suscettibili  di  continua
modificazione  e  la cui insussistenza va verificata dinamicamente in
occasione  anche  di  ogni  singola  gara  secondo i criteri indicati
dall'art.   75  del  regolamento  21 dicembre  1999,  n.  554,  quale
introdotto  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 agosto
2000,  n. 412. Da tenere presente, poi, che il casellario informatico
delle  imprese  qualificate e' funzionale alla pubblicizzazione anche
di  tali  specifici  dati  che sono anch'essi, ai sensi dell'art. 27,
comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000,
trasmessi  dalle stazioni appaltanti ed ai sensi del successivo comma
4  del  medesimo articolo, messi "a disposizione di tutte le stazioni
appaltanti  per  l'individuazione  delle  imprese  nei  cui confronti
sussistono  cause  di  esclusione  dalle  procedure di affidamento di
lavori pubblici".
  Ribadite  dette  considerazioni  di  carattere  generale e passando
all'esame  piu' specifico dei quesiti formulati, va altresi' rilevato
che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000,  nel  casellario  informatico  delle imprese
qualificate    vanno,   tra   l'altro,   inseriti:   gli   "eventuali
provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'art. 8, comma 7,
della  legge  adottati  dalle  stazioni  appaltanti" (lettera r) e le
"eventuali falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e
alle  condizioni  rilevanti  per  la partecipazione alle procedure di
gara,  accertate  in  esito  alla procedura di cui all'art. 10, comma
1-quater  della  legge" (lettera s). Va rilevato, poi, che in base al
disposto  di  cui  al  piu'  volte richiamato art. 75 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  554/1999,  tra  le  ipotesi  che
precludono  la  partecipazione  alle  gare  di  appalto, vi e' quella
relativa  al  fatto  di  avere,  nell'anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione  del  bando di gara, reso false dichiarazioni in merito
ai  requisiti  e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure  di gara "risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
dei  lavori  pubblici"  (lettera h). Ed in proposito va precisato che
l'indicazione  del  dato di cui all'art. 75, comma 1, lettera h), del
detto  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 nella fase
di  avvio  del  casellario  informatico delle imprese qualificate, va
ugualmente  inserita anche dopo la scadenza dell'anno successivo alla
data  in cui e' stata resa la falsa dichiarazione assumendo lo stesso
rilevanza  con  riferimento  alle  gare indette entro l'anno e per le
quali non sia stato ancora stipulato il relativo contratto.
  Quanto  detto  in  precedenza consente di ritenere, poi, che vi sia
l'obbligo  per  le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorita' di
vigilanza,  affinche' ne venga fatta annotazione nel casellario delle
imprese  qualificate,  di  entrambe  le  indicate  ipotesi  di  falsa
dichiarazione;   obbligo,  peraltro,  che,  per  quanto  riguarda  la
segnalazione  delle  false  dichiarazioni  in  ordine ai requisiti di
capacita'  economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, trova anche
specifica  enunciazione  nell'art. 10, comma 1-quater, della legge n.
109/1994  indicata.  Dalle  dette  norme si rileva, inoltre, ai sensi
dell'art.  8,  comma  7,  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e
successive modificazioni, indipendentemente dalla iscrizione del dato
nel  casellario  informatico,  la  sussistenza  in capo alle stazioni
appaltanti  del  potere  di  esclusione dalle successive gare da esse
indette,  e per un periodo compreso tra tre e sei mesi, delle imprese
nei  cui confronti sia stata adottata la sanzione dell'esclusione per
false  dichiarazioni  in  merito  ai requisiti di carattere generale,
laddove,  invece,  per  le  altre  stazioni appaltanti, perche' possa
applicarsi  tale  sanzione  occorre  attendere  che  il  dato risulti
annotato nel casellario informatico delle imprese.
  Sulla   base   delle   svolte  considerazioni  si  puo',  pertanto,
concludere  che  le stazioni appaltanti, come gia' indicato nei bandi
tipo  pubblicati  nel  supplemento  ordinario  n.  18  alla  Gazzetta
Ufficiale  n. 23 del 28 gennaio 2002, dopo aver verificato sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte, il rispetto:
    a) della  completezza e della correttezza formale delle offerte e
della  documentazione  ed  in caso negativo provvedendo ad escluderle
dalla gara;
    b) dell'assenza di offerte di concorrenti che sono fra di loro in
situazione di controllo ed in caso positivo provvedendo ad escluderli
entrambi dalla gara;
    c) del divieto per i consorziati - per conto dei quali i consorzi
di  cui  all'art.  10,  comma  1,  lettere  b)  e c),  della legge n.
109/1994,  e successive modificazioni hanno indicato che concorrono -
di  presentare  offerte  in qualsiasi altra forma ed in caso positivo
provvedendo ad escludere il consorziato dalla gara;
debbono  procedere,  sulla  base  delle  dichiarazioni presentate dai
concorrenti,   delle  certificazioni  dagli  stessi  prodotte  e  dai
riscontri  rilevabili  dai dati eventualmente presenti nel casellario
delle  imprese  qualificate istituito presso l'Autorita' di vigilanza
dei lavori pubblici, ad una immediata verifica circa il permanere, al
fine  dell'ammissione  alla gara, del possesso dei requisiti d'ordine
generale  da  parte  dei  concorrenti nonche', per le gare di importo
inferiore  a  euro  150.000,  alla  verifica  anche  del possesso dei
requisiti  di  cui  all'art.  28  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  25 gennaio  2000, n. 34, da parte dei concorrenti che non
possiedono l'attestazione di qualificazione.
  Con  riferimento,  poi, ai requisiti d'ordine generale, dal momento
che l'assenza nel casellario delle imprese qualificate di indicazioni
di   preclusione   alla  partecipazione  alle  gare  di  appalto  non
costituisce  prova  assoluta  circa  la  non  sussistenza di cause di
esclusione  dalle  stesse,  le  stazioni appaltanti, ove lo ritengano
necessario, possono effettuare, ulteriori verifiche della veridicita'
delle  dichiarazioni  rese  dai concorrenti. Il controllo deve essere
effettuato   senza  che,  ai  sensi  dell'art.  71  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, ne derivi un
aggravio  probatorio  per  i  concorrenti,  e,  pertanto, richiedendo
direttamente   agli  uffici  che  ne  sono  in  possesso  (tribunali,
prefetture,  Inps,  Inail,  casse edili, uffici finanziari, camera di
commercio,  ecc.)  le  relative  certificazioni. I concorrenti le cui
dichiarazioni devono essere verificate possono essere individuati con
sorteggio   oppure   secondo  criteri  discrezionali.  I  criteri  da
applicare  per  la  verifica sono stabiliti dalle stazioni appaltanti
tenendo  anche  conto  delle  considerazioni  ed  indicazioni fornite
dall'Autorita'  nella  citata  determinazione  n.  16/23 del 2001 che
comunque vanno ritenute di massima e non esaustive.
  Qualora  dalle  verifiche  effettuate non risulti, a giudizio della
stazione  appaltante,  confermato  il possesso dei requisiti d'ordine
generale,  oppure,  con  riferimento alle gare di importo inferiore a
euro  150.000  per i concorrenti che non posseggono l'attestazione di
qualificazione,  confermato il possesso dei requisiti di cui all'art.
28  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000, la
stazione  appaltante  stessa  procede  all'esclusione  dalla gara dei
concorrenti ed alla conseguente escussione della cauzione provvisoria
nonche'  a  segnalare,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 1-quater della
legge   n.  109/1994  e  successive  modificazioni  per  i  requisiti
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi, e dell'art. 27, comma
1,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, il fatto
all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
  L'Autorita' adotta, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti
nonche'  sulla  base del procedimento di contestazione previsto dalla
determinazione   n.  16/23  del  2001,  gli  eventuali  provvedimenti
sanzionatori    di   propria   competenza,   compreso   l'inserimento
nell'elenco su base regionale delle imprese qualificate e nell'elenco
delle   imprese   per   le   quali   l'Autorita'  ha  assunto  misure
provvedimentali che sono entrambe presenti nel casellario informatico
delle   imprese   qualificate,  delle  informazioni  sulle  cause  di
esclusione  dalle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici
venute in evidenza.
  L'Autorita'  sulla  base  delle suesposte considerazioni in diritto
dispone che:
    a) i  responsabili unici del procedimento, ove un concorrente sia
stato  escluso  dalla  partecipazione  ad  una  gara  di appalto o di
concessione  di  lavori  pubblici  per  la  mancata dimostrazione del
possesso  dei requisiti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 gennaio 2000, n. 34, oppure per la sussistenza di
una  della cause di esclusione dalle gare di appalto e di concessione
di  lavori  pubblici previste dall'art. 75 del decreto del Presidente
della   Repubblica   21 dicembre   1999,   n.   554,   e   successive
modificazioni,   devono,   entro   dieci   giorni   dalla   data  del
provvedimento di esclusione, segnalare il fatto all'Autorita';
    b) la  mancata  comunicazione  dell'esclusione  oppure il ritardo
della  comunicazione  e'  sanzionabile ai sensi dell'art. 4, comma 7,
della legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni;
    c) la  stazione  appaltante  con proprio provvedimento stabilisce
che  il  concorrente escluso da una gara non puo' partecipare, per un
periodo  che  puo'  essere  previsto da tre a sei mesi, ad altre gare
indette  dalla medesima stazione appaltante; l'esclusione dalle altre
gare  ha  effetto  comunque  fino  alla  adozione  del  provvedimento
dell'Autorita'  relativo  all'inserimento  o meno, ai sensi dell'art.
75,  comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999  e  successive modificazioni, nel casellario informatico
delle  imprese qualificate del divieto per un anno - decorrente dalla
data di scadenza per la presentazione dell'offerta relativa alla gara
per  la quale e' stata accertata la falsita' della dichiarazione - di
partecipazione  alle  gare  di  appalto  o  di  concessione di lavori
pubblici indette da qualsiasi stazione appaltante.
    Roma, 29 maggio 2002
                                                 Il presidente: Garri