(parte 1)
                             AVVERTENZA
  Con  il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23‚dicembre  1997)  ed  in  attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
  Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei
contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  -  Ufficio  federalismo
fiscale,  nelle more della emanazione del decreto interministeriale -
previsto  dall'art.  52, comma 2, del predetto decreto legislativo n.
446/1997,  come  modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1)
ed  u),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
  Si  segnala che i comuni sono riportati in ordine alfabetico in tre
elenchi   e   che   successivi  estratti  di  deliberazioni  comunali
concernenti  la  stessa  materia  saranno  pubblicati  in supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - del 24 giugno
2002.
  La  presente  pubblicazione,  che e' priva di rilevanza giuridica e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
  Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al  contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.

    Il  comune  di  ABBADIA  SAN  SALVATORE  (provincia  di Siena) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
Di  determinare,  per  l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6,8 per mille;
Di  determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota ridotta dell'imposta
comunale  sugli immobili nella misura del 5,6 per mille, ai sensi del
decreto  legge  8 agosto 1996 n. 437, art. 4, comma 1, convertito con
legge  n. 556/696, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita da abitazione
principale;
Di  determinare  per  l'anno  2002,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 4 per mille, per le nuove costruzioni
adibite  ad attivita' industriali ed artigianali, ricadenti nelle vie
indicate  nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del
presente atto ed ultimate nel corso dell'anno 2002; per tali immobili
l'aliquota  del  4  per mille verra' applicata anche per i successivi
quattro anni;
Di  determinare  per  l'anno  2002,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 4 per mille, per le nuove costruzioni
adibite   ad   attivita'  commerciali,  industriali  ed  artigianali,
ricadenti  nella  zona  artigianale  Val di Paglia in via S.S. Cassia
ultimate nel corso dell'anno 2002; per tali immobili l'aliquota del 4
per mille verra' applicata anche per i successivi quattro anni;
Di  determinare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti
ad  attivita'  commerciale  ed  artigianale  e  ricadenti  nelle  vie
indicate  nell'allegato B) facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di   dare   atto  che  la  detrazione  di  imposta  per  l'abitazione
principale,  salvo  quanto  stabilito  nel  regolamento  comunale per
l'applicazione  dell'Imposta  Comunale sugli immobili, e' pari a Euro
103,29, pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge.
    (Omissis).
02A06001
    Il  comune  di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  adottare  per  l'anno  2002  le  seguenti  aliquote  relative
all'Imposta Comunale sugli Immobili:
    a) 5,50  per mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione
principale e relative pertinenze;
    b) 5,50  per  mille  per gli immobili concessi dai proprietari in
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli  appositi  accordi  di  cui  all'art. 2,  comma  3  della legge
431/1998;
    c) 7 per mille per gli alloggi non locati;
    d) 6,50 per mille per tutti gli altri immobili;
2) per l'anno 2002 e' fissata in Euro 103,291 la detrazione spettante
alle  unita'  immobiliari  adibite  dal  proprietario  ad  abitazione
principale;
3)  di  elevare  la  detrazione  d'imposta  per le unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale  a  Euro  170,431  a  favore  dei
contribuenti aventi i seguenti requisiti:
    a) pensionati  e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento
a condizione che:
      a.1)  il  reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2001 prodotto
da  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  non  abbia  superato
l'importo  di  Euro 12.911,42  (lire  25.000.000)  aumentato  di Euro
516,46 (lire 1.000.000) per ogni familiare a carico;
      a.2)  sussista titolarita' del diritto di proprieta' o di altro
diritto  reale  esclusivamente  sull'immobile  adibito  ad abitazione
principale   e  sulle  unita'  accessorie  (box,  cantina,  soffitta)
utilizzate direttamente;
    b) contribuenti   nel   cui  nucleo  familiare  sia  presente  un
componente   convivente   portatore  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile  in  misura pari o superiore al 75% o anziano non
autosufficiente  con  certificazione  U.S.S.L.,  a  condizione che il
reddito  annuo  complessivo  ai  fini  IRPEF 2001 prodotto da tutti i
componenti  il  nucleo familiare non abbia superato l'importo di Euro
15.493,71 (lire 30.000.000) aumentato di Euro 516,46 (lire 1.000.000)
per ogni familiare a carico;
4)  di  riconoscere  la maggiore  detrazione  di  cui  al punto 3) su
richiesta  del  contribuente,  con  autocertificazione  attestante la
presenza  di  ammissibilita',  fatti  salvi  i poteri di accertamento
d'ufficio;
5)  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi
casi a Euro 258,228 .
    (Omissis).
02A06002
    Il  comune  di  AGUGLIARO  (provincia di Vicenza) ha adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    5  per mille per le sole abitazioni principali, e loro pertinenze
ex  art. 5  comma  4o  e 5o reg. com. I.C.I., di persone fisiche o di
soci di cooperative edilizie o proprieta' indivise;
    5  per  mille  per  le  aree fabbricabili individuate dal vigente
P.R.G. nella zona territoriale omogenea: C2/5;
    7  per  mille  per  le  aree fabbricabili individuate dal vigente
P.R.G.  come  zone  territoriali omogenee: C (ad eccezione della C2/5
per la quale non e' ancora ravvisabile alcuna inerzia) e D;
    6 per mille per i terreni agricoli;
    5,50   per   mille  per  tutti  gli  altri  immobili  presupposto
d'imposta;
1.  di  prendere atto che ai sensi dell'art. 8, secondo comma, D.Lgs.
n.   504/1992,   come   rinnovellato,  la  detrazione  d'imposta  per
l'abitazione principale e' di Euro 103,29 - rapportata all'anno;
2.  di  fissare  un aumento di Euro 25,82 della suindicata detrazione
per i seguenti immobili:
    a) abitazione  occupata da nuclei familiari che sono assistiti in
via continuativa dal Comune;
    b) abitazione  occupata  da  nuclei familiari con figli a carico,
aventi  un  unico  reddito  da  lavoro dipendente, quando il titolare
ditale  reddito  e'  stato  licenziato  (per  motivi  allo stesso non
ascrivibili)  o  messo  in  cassa  integrazione  guadagni  oppure  in
mobilita';
    c) abitazione   occupata   da   nucleo   familiare   con  reddito
complessivo  costituito  esclusivamente  da  pensione o da reddito da
lavoro dipendente, inferiore a Euro 7.746,85 lordi annui;
    Numero  c/c  per  effettuare  i  versamenti  10049369 intestato a
Comune di Agugliaro - Servizio I.C.I.
    Termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia I.C.I.:
scadenza presentazione dichiarazione dei redditi.
    (Omissis).
02A06003
    Il  comune  di  AIRUNO  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il 13
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs n.
504  deI 30 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come
segue:
    aliquota  ridotta:  4,8  per  mille  da applicare alle abitazioni
principali;
    aliquota  ordinaria:  6,4  per  mille da applicare sugli immobili
diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta;
2.  di  confermare  anche  per  l'anno  2002 la detrazione I.C.I. per
abitazione principale di Euro 123,95;
3. di dare atto che le aliquote ICI di cui sopra hanno decorrenza dal
1o gennaio  2002  ai sensi art. 53, comma 16, della legge finanziaria
n.  388  del 23 dicembre 2000, come sostituito dalIart. 27, 8o comma,
della legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001.
    (Omissis).
02A06004
    Il  comune  di ALBANO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il
28   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Si   conferma   l'aliquota   dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita con D.Lgs 504/92 e successive integrazioni e modificazioni,
per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria 7 per mille;
    abitazione  principale  e loro pertinenze (cosi' come individuate
dall'art. 4 del vigente regolamento I.C.I.) 4,9 per mille.
Di  introdurre  l'aliquota  agevolata  del due per mille a favore dei
proprietari  dei  fabbricati  situati  nel centro storico, cosi' come
individuato  dal  vigente  piano  regolatore  generale,  che eseguano
interventi destinati:
    al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili,
dichiarati tali dall'Ufficio urbanistica del Comune;
    al  recupero  di immobili di interesse artistico o architettonico
cosi'  come  individuati  e  disciplinati  dal  titolo  I del D. Lgs.
490/99,
tenendo  conto  che  l'applicazione  di  detta aliquota deve avvenire
dietro  richiesta  scritta  da  presentarsi  all'Ufficio  Tributi del
Comune, corredata dalle necessarie autorizzazioni previste per legge,
entro  la  fine  del  mese di inizio dei lavori; l'aliquota agevolata
trovera' applicazione per un periodo di tre anni da tale data.
    Ai fini della predetta agevolazione, per recupero deve intendersi
l'insieme  degli  interventi  cosi' come individuati dalla lettera c)
dell'art. 31  della legge 457 del 5 agosto 1978 e in presenza di beni
di  interesse artistico o architettonico dall'art. 34 del testo unico
490/1999.
Di  confermare  la detrazione prevista per l'abitazione principale in
Euro 113,62.
Di elevare la detrazione per l'abitazione principale a Euro 154,94 ai
proprietari  di  immobili  i  cui  nuclei familiari siano composti al
massimo da due persone, di cui almeno una con eta' pari o superiore a
60 anni di eta', il cui reddito complessivo, al netto del reddito dei
fabbricati  inerenti  l'abitazione  principale e relative pertinenze,
sia  composto dalle sole quote di pensione e non sia superiore a Euro
10.329,14.  L'elevazione  della detrazione per l'anno in corso dovra'
essere  richiesta  con  apposita  istanza  da  presentarsi  su moduli
predisposti  dall'amministrazione  entro il termine di scadenza della
prima rata d'imposta.
    (Omissis).
02A06005
    Il comune di ALBINEA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
20 novembre  2001 e il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1) di fissare le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    5,75 per mille per la generalita' dei casi di imposta;
    7 per mille per le aree edificabili;
    7  per mille nel caso di unita' abitative, e relative pertinenze,
non  locate  o  tenute a disposizione, ad eccezione di quelle date in
uso  gratuito ad un familiare per la dimora abituale risultante dalla
iscrizione anagrafica;
rapportate  al valore degli immobili come previsto dalla normativa in
materia;
2)  di  determinare  in  Euro  103,30  (lire 200.016) l'importo della
detrazione per abitazione principale;
3)  di dare atto che con delibera consiliare n. 7 del 31 gennaio 2000
e'  stata recepita la facolta' prevista al comma 56 dell'art. 3 della
legge  n.  662  del 23 dicembre 1996 di considerare come direttamente
adibita  ad  abitazione  principale l'unita' immobiliare, che risulti
non  locata,  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
    (Omissis)
1)  di integrare le misure delle aliquote approvate con deliberazione
G.C. n. 110 del 20 novembre 2001, esecutiva, con le seguenti:
    3  per  mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di
abitazione   principale,  immobili  alle  condizioni  definite  negli
accordi di cui all'art. 2, comma 3 e dall'art. 5, comma 1 della legge
9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni;
    3   per  mille  per  gli  immobili  concessi  in  locazione  alle
condizioni  previste  dall'art. 5  commi 2 e 3 della legge 9 dicembre
1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni.
    (Omissis).
02A06006
    Il  comune  di  ALLEGHE (provincia di Belluno) ha adottato, il 20
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
    aliquota agevolata del 5,5 per mille per l'abitazione principale;
    aliquota ordinaria del 7 per mille;
    detrazione d'imposta di Euro 129,11 per l'abitazione principale;
L'abitazione  principale  cosi' come individuata all'art. 7 del nuovo
regolamento  I.C.I.  del Comune di Alleghe viene definita come quella
nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi
familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
      a) abitazione  di  proprieta'  o  di  altri  diritti  reali del
soggetto passivo;
      b) abitazione  utilizzata dai soci delle Cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
      c) alloggio  regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le
case popolari;
      d) abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto
di  ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, condizione
che la stessa non risulti locata;
      e) sono  considerate  abitazioni  principali,  con  conseguente
applicazione  dell'aliquota ridotta e detrazione per queste previste,
quelle  concesse  in  uso gratuito ai parenti in linea retta di primo
grado  secondo quanto previsto dal Codice civile, a condizione che le
stesse  siano  usate  come abitazioni principali dai parenti e che il
soggetto passivo sia residente nel Comune a tal proposito il soggetto
passivo  dovra'  darne avviso al Comune con dichiarazione sostitutiva
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (il
primo  anno  entro  la  naturale  scadenza  della presentazione della
dichiarazione I.C.I. per l'anno in esame);
    Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, con
applicazione   della   medesima  aliquota  ed  eventuale  computo  in
diminuzione,  per  la  parte residua, della detrazione per abitazione
principale  che  non  trovi  totale  capienza nell'imposta dovuta per
l'abitazione  principale medesima, le sue pertinenze, appartenenti al
titolare dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte
in catasto.
    (Omissis).
02A06007
    Il   comune  di  ALTAVILLA  IRPINA  (provincia  di  Avellino)  ha
adottato,  il  13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  unica del 5 per mille
relativamente  alla  Imposta  comunale sugli immobili, praticando una
detrazione di Euro 104,00 per la prima casa di abitazione.
    (Omissis).
02A06008
    Il  comune  di  ALTISSIMO  (provincia  di  Vicenza)  ha adottato,
l'8 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  determinare  nella  misura unica del 5,5 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel
comune di Altissimo per l'esercizio finanziario 2002;
2)   di  dare  atto  che  la  detrazione  all'imposta,  da  applicare
all'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, rimane fissata a lire 200.000.
    (Omissis).
02A06009
    Il  comune  di  AMATO  (provincia  di  Catanzaro) ha adottato, il
20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di riconfermare anche per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'I.C.I. al
5 per mille.
    (Omissis).
02A06010
    Il comune di AMBLAR (provincia di Trento) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di   determinare,   (omissis),   per   l'anno   2002,   l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) da applicarsi in questo
comune  nella  misura  del  4  per  mille  per  le unita' immobiliari
direttamente  adibite  ad abitazioni principali e del 5 per mille per
le seconde case e per i terreni edificabili;
2. di mantenere in L. 300.000, la detrazione d'imposta ai fini I.C.I.
dovuta  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, pro 2002.
    (Omissis).
02A06011
    Il  comune  di  ANDALO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili,
ad eccezione dei seguenti:
    a) immobili  censiti  in  catasto  in  categoria  C6  per i quali
l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille;
    b) immobili censiti in catasto in categoria D1/D2 e classificati,
ai  sensi  dell'art. 6  della  L.P.  16 novembre 1981 n. 23 e ss.mm.,
quali  esercizi  alberghieri  a  quattro o cinque stelle, per i quali
l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille;
2. di  determinare,  per  l'anno  2002,  in Euro 300,00 la detrazione
d'imposta  per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
dei soggetti passivi I.C.I.
    (Omissis).
02A06012
    Il  comune  di  ANDRANO  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
3. di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota l.C.l. nella misura del
6,5  per  mille  e  di determinare in L. 154,94 annua la misura della
detrazione  prevista per l'abitazione principale da sottrarre, fino a
concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta.
    (Omissis).
02A06013
    Il  comune  di ANDRIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).

Aliquote imposta comunale immobili
01|Aliquota ordinaria                                         |   5,5
---------------------------------------------------------------------
02|Aliquota abitazione principale                             |   5,0
---------------------------------------------------------------------
03|Aliquota immobili del centro storico                       |   3,0
---------------------------------------------------------------------
  |Aliquota immobili delle imprese costruttrici non vendute   |
04|(per i primi tre anni)                                     |   4,0
---------------------------------------------------------------------
05|Detrazione abitazione principale: euro                     |129,12
---------------------------------------------------------------------
  |Detrazione per immobile concesso in uso gratuito ai parenti|
06|di primo grado: euro                                       |129,12
---------------------------------------------------------------------
  |Detrazione per abitazione principale per l'anziano solo    |
07|ultrasessantacinquenne: euro                               |258,24
---------------------------------------------------------------------
  |Detrazione per abitazione principale per le famiglie con   |
  |almeno un membro disabile con percentuale non inferiore al |
08|66,66%: euro                                               |258,24

a) aliquota  al  6  per  mille  per le abitazioni sfitte o comunque a
disposizione,  per  un  periodo  non superiore a due anni riferito al
1o gennaio  2002,  di  categoria catastale A ad eccezione delle A10 e
            quelle di campagna, anche diverse dalle A07;
b) aliquota  al  6,5  per mille per le abitazioni sfitte o comunque a
disposizione  da  oltre  due  anni  riferiti  al  1o gennaio  2002 di
categoria  catastale  A  ad eccezione delle A10 e quelle di campagna,
anche diverse dalle A07;
c) aliquota al 2,5 per mille, relativa all'abitazione principale, per
le   famiglie   che   hanno   un   componente  del  nucleo  familiare
tossicodipendente, presso una comunita' terapeutica, al 1o gennaio e,
un  reddito  complessivo  familiare  non  superiore a Euro 18.592,45.
L'aliquota  e'  elevata  al  4 per mille se il reddito e' superiore a
detto limite.
    (Omissis).
02A06014
    Il comune di ANGUILLARA VENETA (provincia di Padova) ha adottato,
il   2 febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  anche  per  l'anno  2002  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella misura unica del 5,5 per mille;
2. di  confermare  contestualmente  che  la  detrazione  dell'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia
di Euro 129,11.
    (Omissis).
02A06015
    Il comune di ARIANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare,  con decorrenza 1o gennaio 2002, nel modo seguente
le aliquote per Iimposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
    a) abilitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;
    b) altri immobili (abitazioni, aree edificabili, negozi, etc.): 7
per mille;
    c) immobili  posseduti  a  titolo di proprieta' o diritto reale o
usufrutto ONLUS: 2 per mille;
    d) detrazione abitazione principale 200.000.
    (Omissis).
02A06016
    Il  comune  di  ARIANO  nel  POLESINE  (provincia  di  Rovigo) ha
adottato,  il  20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di  dare  atto  che  per  l'anno  2002  le aliquote l.C.l. vengono
mantenute inalterate rispetto a quanto deliberato per l'anno 2001 con
atto di consiglio comunale 22 marzo 2001, n. 4;
3. di  fissare, pertanto, per l'anno 2002, come di seguito riportate,
le  aliquote  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(l.C.l.).  istituita con decreto legislativo n. 504/1992, esercitando
le  facolta'  attribuite  ai  comuni dall'art. 6, comma 2 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504, come modificato dall'art 3,
commi  53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' quelle di cui
al  comma  4 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come  modificato  delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1
del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, determinando:
    a) nel  5,5  per  mille, in favore delle persone fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
    b) nel  7  per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi
dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all'abitazione
principale, e/o di alloggi non locati;
4. di  avvalersi  della  facolta'  di  cui al comma 3 dell'art. 8 del
decreto   legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art. 3   comma   55   della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,
determinando  in  Euro 113.62 (L. 220.000) la detrazione dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;
5. di  dare  atto  che, ai fini della detrazione d'imposta anzidetta,
per   abitazione   principale   si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro  diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, e che
la  detrazione  in discorso si applica anche alle unita' immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
6. di  avvalersi  della  facolta'  di  cui al comma 5 dell'art. 1 del
decreto  legislativo  27 dicembre  1997  n. 449 fissando una aliquota
agevolata  del  1,00  per  mille a favore di proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili ad
interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
alla  realizzazione  di  autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure all'utilizzo di sottotetti;
7. di avvalersi nella facolta' di cui all'art. 3 comma 56 della legge
del  23 dicembre 1996 n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
    (Omissis).
02A06017
    Il  comune di ARSAGO SEPRIO (provincia di Varese) ha adottato, il
19 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002  nella  misura  del  sei  per  mille  e  di applicare la
detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per le abitazioni principali.
    (Omissis).
02A06018
    Il  comune di ARTENA (provincia di Roma) ha adottato, il 28 marzo
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
di  stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili come di seguito specificato:
    abitazione principale: 5 per mille;
    altri immobili: 6,5 per mille;
    terreni ed aree fabbricabili: 6,5 per mille;
di  confermare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale di
Euro 103,29 (L. 200.000) per anno solare.
    (Omissis).
02A06019
    Il  comune  di  ASSISI  (provincia  di  Perugia)  ha adottato, il
13 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 4,50 per mille
in  favore  delle  persone fisiche e soci di cooperative a proprieta'
indivisa,  residenti  nel comune di Assisi, per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale;
2. di  determinare, sempre per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 6,50
per   mille   per   gli   immobili   adibiti  ad  abitazione  diversi
dall'abitazione  principale  o  posseduti  in aggiunta all'abitazione
principale;
3. di  determinare, sempre per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 5,75
per  mille  per  tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai
precedenti punti 1) e 2);
4. di  prendere  atto  che la detrazione per abitazione principale e'
pari ad Euro 103,291 (corrispondenti a L. 200.000).
    (Omissis).
02A06020
    Il  comune  di  ATRI  (provincia  di  Teramo)  ha  adottato, il 6
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare, per l'esercizio finanziario 2002, le seguenti misure
di  aliquote,  detrazioni,  e  modalita' di applicazione dell'Imposta
comunale sugli immobili:
    aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali;
    detrazione   per  l'abitazione  principale  pari  a  Euro  103,30
(L. 200.016);      aliquota  5,5  per  mille  per  le  abitazioni  in
aggiunta  a quella principale a condizione che la stessa sia concessa
in locazione e che cio' risulti da atti aventi data certa;
    aliquota  7  per  mille  per i fabbricati diversi dall'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06021
    Il  comune  di  AUGUSTA  (provincia  di Siracusa) ha adottato, il
29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1) Ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate
dalla   legge,   per   l'anno  2002  le  aliquote  per  il  pagamento
dell'imposta  comunale sugli immobili di questo Comune sono stabilite
nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria 6 per mille;
    abitazione principale 4 per mille;
    immobili  appartenenti alle categorie catastali D/1 - D/4 - D/5 -
D/7 - D/8, 7 per mille.
2)  Con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3
dell'art. 8   del   decreto  legislativo  n.  304/92,  la  detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  e'  elevata  a  L. 250.000  ed  e'  usufruita,  ai  sensi
dell'art. 6   del  regolamento  comunale,  dal  contribuente  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, fino
all'assorbimento  dell'imposta annuale ed e' rapportata al piu' breve
periodo  infra  annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel
caso di coabitazione di piu' soggetti passivi.
    (Omissis).
02A06022
    Il  comune  di  AYAS  (provincia  di  Aosta)  ha  adottato, il 25
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Per   l'anno   2002   le  aliquote  I.C.I.  sono  stabilite  come  da
deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  19  del 25 febbraio 2002
secondo i criteri deliberati nella stessa, piu' precisamente:
    a)  aliquota  del  4  per  mille  generalizzata a tutti i cespiti
imponibili;
    b)  ai  sensi  dell'art. 8  comma  3  del  decreto legislativo n.
504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma della legge 662/1996 e ai
sensi  dell'art. 58  comma  3 del decreto legislativo 446/1997, si e'
stabilito che all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e' applicata una detrazione forfetaria d'imposta
di  Euro 309,87 (Lire 600.000) fino a concorrenza dell'imposta dovuta
per  la  predetta  unita'  rapportata aI periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A06023
    Il  comune di BADALUCCO (provincia di Imperia) ha adottato, il 19
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare  ed  approvare  per  l'anno  2002  l'aliquota I.C.I. nella
misura del 5,5 per mille;
evidenziare  che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo si detraggono, fino
alla  concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno  durante  il  quale si protrae tale destinazione, mentre se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
rilevare  che  ai  sensi  dell'art. 3,  commi  48 e 51 della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  sono state rivalutate le rendite catastali
urbane  del  5%,  nonche'  i redditi dominicali del 25% ai fini della
determinazione del valore imponibile l.C.I.
    (Omissis).
02A06024
    Il comune di BADIA CALAVENA (provincia di Verona) ha adottato, il
27   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  confermare, ai fini I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili),
per  l'anno  2002  le  seguenti aliquote e la seguente detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
    aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione
principale,   come   individuati   dal   Regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;
    aliquota   del  7  per  mille  per  gli  altri  fabbricati,  come
individuati  dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta
comunale sugli immobili;
    detrazione  fino  ad Euro 103,29 (L. 200.000) dell'imposta dovuta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale, come
individuati  dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta
comunale sugli immobili.
    (Omissis).
02A06025
    Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato,
il  14  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)   di   modificare,  per  l'esercizio  2002  le  seguenti  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili:
    6 per mille aliquota ordinaria;
    5 per mille prima casa;
    6,5 per mille seconda casa in affitto;
    7 per mille seconda casa non affittata e tenuta a disposizione;
    5  per  mille per i proprietari che affittano la seconda casa con
contratto concordato proprietari-inquilini;
    4 per mille a favore dei proprietari che effettuano interventi di
recupero  di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili (durata anni
tre).
    detrazione abitazione principale: L. 200.000 - Euro 103,29.
di  dare  atto che l'imposta sara' incassata direttamente utilizzando
il c/c postale n. 10025468.
    (Omissis).
02A06026
    Il  comune  di  BALME  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 12
aprile  2002,  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di prendere atto che con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 18
febbraio  2002,  avente  ad  oggetto "Imposta comunale sugli immobili
anno  2002  -  Aliquote" sono state confermate le aliquote I.C.I., ai
sensi  dell'art. 42  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
lettera f), per l'anno 2002, nelle misure sottoindicate:
    6 per mille aliquota base;
    3  per  mille aliquota ridotta per la durata di 3 anni dalla data
di   inizio   lavori,   sugli  immobili  inagibili  o  inabitabili  o
d'interesse   storico  o  architettonico  oggetto  di  interventi  di
recupero,  ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed
utilizzo dei sottotetti.
di  confermare  la  misura  della detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, Euro 103,29.
di  stabilire l'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova
totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo'
essere  computata  per  la  parte residua in diminuzione dell'imposta
dovuta  per  la  pertinenza  (sono considerate quali parti integranti
dell'abitazione   principale   le  pertinenze:  cantine,  box,  posti
macchina   scoperti   e   coperti,   soffitte  e  tettoie,  ancorche'
distintamente iscritte a catasto). Tale agevolazione viene attribuita
ad una sola pertinenza.
    (Omissis).
02A06027
    Il  comune  di  BARBANIA  (provincia di Torino) ha adottato, il 7
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I. applicabile all'abitazione principale
e  ad  una  sua pertinenza nella misura del 6 per mille e la relativa
detrazione   nella   misura  di  Euro  104,00  (arrotondamento  delle
L. 200.000) e di portare l'aliquota al 7 per mille per tutte le altre
tipologie  di  immobili,  in  quanto,  allo  scopo  di  perseguire la
realizzazione  del  programma  amministrativo, risulta indispensabile
aumentare   le   entrate   per   poter  sostenere  soprattutto  nuovi
investimenti  e  le maggiori spese di parte corrente, pur nel massimo
sforzo di contenere i costi.
    (Omissis).
02A06028
    Il  comune  di  BARBIANELLO  (provincia  di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  confermare  per  l'anno  2002  le  aliquote I.C.I. di seguito
indicate:
    abitazione principale 5,5 per mille;
    altri fabbricati 6 per mille;
    aree fabbricabili 6 per mille;
    terreni agricoli 6 per mille;
2)  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nelle  misure  di  Euro  103,29  (L. 200.000),  elevata a Euro 258,23
(L. 500.000)  per  gli  anziani  e  i  disabili  che  acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente   purche'  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta' o usufrutto non risulti usata.
    (Omissis).
02A06029
    Il  comune  di  BARDINETO  (provincia  di Savona) ha adottato, il
25 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   confermare  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (cat. catastali B-C-D aree fabbricabili - unita' immobiliari
di  cat. A)  esclusi  gli  immobili  adibiti ad abitazione principale
nella misura del 6 per mille;
di  confermare  l'aliquota  ridotta  per  le  unita'  immobiliari  di
proprieta'  di persone fisiche adibite ad abitazione principale nella
misura  del 4,5 per mille, stabilendo per tali unita' imobiliari, una
detrazione  di Euro 103,29 rapportata al periodo dell anno durante il
quale  ai  protrae  la  detenzione  ed  alla  percentuale di possesso
dell'immobile.
    (Omissis).
02A06030
    Il  comune di BASELGA di PINE' (provincia di Trento) ha adottato,
il   28 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2.  di  determinare,  per  l'anno 2002, l'aliquota del 4 per mille in
favore   delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale,
nonche'  nell'ipotesi di quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 5 per mille per le
aree fabbricabili;
4.   di   fissare,  per  l'anno  2002,  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 130,00, ai sensi
dell'art. 8,  comma  3,  decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
come  sostituito  dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
5.  di  dare atto che, a termini dell'art. 6 del regolamento, vengono
considerate   abitazioni  principali,  con  conseguente  applicazione
dell'aliquota  e  della  detrazione  stabilite  ai  punti  2. e 4. le
seguenti fattispecie:
    a) abitazione  concessa  in  uso gratuito dal possessore, ai suoi
familiari,  parenti  in  linea retta entro il primo grado, purche' il
familiare  vi  dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza
anagrafica;
    b) abitazione  posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02A06031
    Il  comune  di  BELMONTE  PICENO  (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002,  le  aliquote  e le detrazioni
d'imposta  vigenti  nell'anno  2001,  per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 504 e determinate con la propria deliberazione
n. 13 in data 12 marzo 2001, nelle seguenti misure:
    a) aliquote
      ordinaria 5 per mille;
      alloggi non locati 7 per mille;
    b) detrazioni d'imposta
L. 200.000, controvalore in Euro 103,29, per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06032
    Il  comune  di  BERZO DEMO (provincia di Brescia) ha adottato, il
11 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  immobiliare  -  I.C.I.,  a  norma
dell'art. 6  del  decreto  legislativo  n.  504/92,  come  sostituito
dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
2. di  dare  atto  che  la  detrazione  dell'imposta per l'abitazione
principale  nella misura minima consentita nella somma di Euro 103,29
(L. 200.000),  ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92
cosi'  come  sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre
1996,  n.  662  e'  stata stabilita nella deliberazione del consiglio
comunale n. 51 del 21 dicembre 1999, rimane invariata.
    (Omissis).
02A06033
    Il  comune  di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Ha  confermato per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. in misura unica pari
al  6  per  mille e la detrazione per l'abitazione principale pari ad
Euro 103,29.
    (Omissis).
02A06034
    Il  comune  di  BEVAGNA  (provincia  di  Perugia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per l'anno 2002, nelle seguenti misure, le aliquote
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.),
istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    a)  per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da
parte dei soggetti passivi 5 per mille;
    b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta 7 per mille;
2.  di  dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle
previste   dall'art. 8   del  decreto  legislativo  n.  504/93,  come
sostituito dall'art. 3, comma 55 della L. n. 662/96.
    (Omissis).
02A06035
    Il  comune  di  BIANDRONNO  (provincia di Varese) ha adottato, il
10 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del sei per mille;
    (Omissis).
di   concedere  una  detrazione  da  applicare  all'importo  relativo
all'imposta  comunale  sugli immobili pari a Euro 103,29 (L. 200.000)
alle  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e sue
pertinenze) ex art. 24 regolamento comunale).
    (Omissis).
02A06036
    Il  comune  di  BIBIANA  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  abitazione  principale  prima casa e una pertinenza (comma 3-bis,
art. 10  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917) aliquota 5 per mille con la detrazione d'imposta di L. 200.000;
2. abitazione secondaria aliquota 6 per mille;
3.  fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e di fatto non
utilizzati,   rapportati   al  periodo  dell'anno  durante  il  quale
sussistono  le condizioni di inagibilita', l'imposta ha una riduzione
del 50 per cento.
    (Omissis).
02A06037
    Il comune di BLEGGIO INFERIORE (provincia di Trento) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  in  L. 250.000  per  l'anno  2002, la detrazione
prevista  all'art. 8,  comma 2,  del  decreto legislativo n. 504/92 e
s.m.,  per  l'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare direttamente
adibita   ad   abitazione  principalee  sue  assimilazioni  ai  sensi
dell'art. 7  del  regolamento  comunale  del soggetto passivo di tale
tributo  nonche'  alle  sue pertinenze per la quota eventualmente non
gia'  assorbita  dall'abitazione  principale ai sensi dell'art. 6 del
regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
2.  di  stabillire  che  l'aliquota  I.C.I. prevista per l'abitazione
principale, per tutte le altre tipologie di fabbricati nonche' per le
aree fabbricabili viene fissata al 4 per mille anche per l'anno 2002.
    (Omissis).
02A06038
    Il comune di BOFFALORA d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il
25 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nel seguente
modo:
    abitazione   principale  e  sue  pertinenze  (anche  se  iscritte
distintamente al catasto), 5,25 per mille;
    per tutti gli altri immobilil 7 per mille;
2.  di  determinare  in  Euro 103,29  la  detrazione per l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06039
    Il  comune  di  BOJANO  (provincia di Campobasso) ha adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  le
abitazioni  principali  e  del  5,8  per  millle  per le altre unita'
immobiliari compreso le aree fabbricabili.
    di  non  apportare  alcuna modifica alla detrazione di L. 200.000
per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06040
    Il  comune  di BOLOGNANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
    a) ordinaria 6 per mille;
    b) abitazione principale 5 per mille;
    c) detrazione abitazione principale Euro 103,29.
    (Omissis).
02A06041
    Il  comune  di  BORGHETTO  d'ARROSCIA  (provincia  di Imperia) ha
adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
4,5  per  mille  in  favore  delle  persone  fisiche soggetti passivi
residenti  in comune per l'unita' immobiliare direttamente abitata ad
abitazione  principale  con  relativi  locali  di  sgombero,  garage,
magazzini di deposito, ecc.;
5,5  per mille per tutte le altre fattispecie (abitazione secondarie,
altri fabbricati, ecc.).
    (Omissis).
02A06042
    Il  comune  di BORGHETTO di BARBERA (provincia di Alessandria) ha
adottato,  il  16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  e  quindi  confermare  anche  per  l'anno  2002,
l'applicazione  delle  seguenti  aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili:
    a)   unita'   immobiliari   direttamente  adibite  ad  abitazione
principale  da persone fisiche soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5
del  regolamento  I.C.I.  approvato  con  deliberazione del consiglio
comunale  n.  41  del  30 novembre 2000 5 per mille, tale aliquota si
applica  anche  agli immobili adibiti a pertinenze limitatamente alle
categorie  catastali  C2  e  C6  e per non piu' di due pertinenze per
ciascuna abitazione principale scelta dal contribuente;
    b) di determinare per l'anno 2002 nella misura dei Euro 118,79 la
detrazione  d'imposta  per le unita' immobiliari direttamente adibite
ad  abitazione principale da soggetti passivi, art. 5 del regolamento
I.C.I.  approvato  con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del
30 novembre 2000;
    c)  di fissare nella misura del 6,25 per mille l'aliquota base di
riferimento  per  l'anno 2002 da applicare agli immobili non compresi
nel precedente punto a).
    (Omissis).
02A06043
    Il  comune  di  BORGO  SAN  LORENZO  (provincia  di  Firenze)  ha
adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire per tutti i motivi espressi in narrativa le aliquote
relative  all'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 2002 nelle
seguenti misure:
    a) 7 per mille aliquota ordinaria;
    b) 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci  di coperative edilizia a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  (tale aliquota a partire dall'anno 1999 viene
applicata   anche   alle  fattispecie  indicate  all'articolo  5  del
regolamento comunale;
    c)  6  per  mille  nei confronti dei soggetti passivi che abbiano
locato con contratto registrato unita' immobiliari a soggetti i quali
le utilizzino come abitazione principale.
    (Omissis).
02A06044
    Il  comune  di  BORGO  SAN  MARTINO (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  al  5  per mille uniformemente per ogni categoria di
immobile,  in  base  a  quanto  stabilito  dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
2.  di  fissare in Euro 103,30 la detrazione spettante ai proprietari
che occupano immobili adibiti a prima casa.
    (Omissis).
02A06045
    Il  comune di BORZONASCA (provincia di Genova) ha adottato, il 28
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille con decorrenza 1o gennaio
2002;
2. di stabilire le detrazioni I.C.I. per la prima casa nelle seguenti
misure:  euro  206,58  categoria  catastale  A2,  euro  103,29  altre
categorie.
    (Omissis).
02A06046
    Il  comune  di  BOZZOLE (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  I.C.I.  che  sara' applicata in questo comune, nella
misura  del 5 per mille uniformemente per ogni categoria di immobile,
in  base a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 e s.m.i.;
2.  di fissare in Euro 103,30 (L. 200.017) la detrazione spettante ai
proprietari  che  occupano immobili adibiti a prima casa ...(Omissis)
....
    (Omissis).
02A06047
    Il  comune  di  BRUNELLO  (provincia  di  Varese)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  anche per il 2002 le aliquote I.C.I. vigenti nel 2001
come segue:
    4,8  per  mille  per abitazione principale con detrazione di Euro
103,29;
    5,5  per  mille  per  le abitazioni diverse dalla principale, per
tutti gli altri tipi di fabbricati e per i terreni.
    (Omissis).
02A06048
    Il  comune  di  BUSCATE  (provincia di Milano) ha adottato, il 17
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 la seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
    abitazione principale 5 per mille;
    pertinenze 5 per mille;
    terreni agricoli 6 per mille;
    aree fabbricabili 6 per mille;
    abitazione secondaria 6 per mille;
    insediamenti produttivi 6 per mille.
2.  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo la detrazione
e' di Euro 104,00.
    (Omissis).
02A06049
    Il comune di BUSETO PALIZZOLO (provincia di Trapani) ha adottato,
il   4  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
A.  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili sara' applicata
nella misura del 5 per mille;
B.  per  le abitazioni principali spettera' la detrazione pari a Euro
129,11 (L. 250.000).
    (Omissis).
02A06050
    Il  comune di CA' d'ANDREA (provincia di Cremona) ha adottato, il
26 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  e  determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno
2002;
    aliquota  da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
4,8 per mille;
    aliquota  da applicare ai soggetti passivi per le restanti unita'
immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 5,5 per mille;
di  confermare, per l'anno 2002, che dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
siano  detratte,  fino  a  concorrenza del suo ammontare Euro 103,29,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione,  elevabili  a  Euro 139,44,  limitatamente  ai soggetti
passivi  che  siano proprietari, o comunque possessori di quell'unico
immobile e, ad abitazioni, che non siano classificate nelle categorie
catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  che  godono  di un reddito familiare
imponibile  IRPEF  non  superiore  ad  Euro 13.118,01,  elevabile  di
Euro 3.253,68  per  il  coniuge  a carico e di Euro 1.032,91 per ogni
figlio a carico.
La  maggiore detrazione e' riconosciuta su richiesta del contribuente
(resa  su  appositi  prestampati  messi  a  disposizione dell'ufficio
tributi)   a  cui  va  allegata  un'adeguata  documentazione  atta  a
comprovare  il  possesso  dei requisiti necessari per l'aumento della
detrazione;
di stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene
conto   di  quanto  stabilito  dall'art. 5  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito  dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
di  confermare  che  l'imposta  e'  ridotta  del 50% per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  o  di  fatto non utilizzabiti,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario   che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di presentare dichiarazione sostitutiva art. 47 decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella
quale  deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono
inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile;
di  richiamare  la  delibera  di  C.C.  n.  11  del 28 febbraio 2000,
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  veniva approvata la
disposizione  regolamentare  in  materia  di  I.C.I. disciplinante il
trattamento   delle   pertinenze  dove  cita:  "(Omissis)  delimitare
l'estensione dell'aliquota agevolata alla sola categoria catastale C6
(autorimesse)  per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione
principale".
La  predetta  disposizione  riguarda  l'aliquota  agevolata  e non le
detrazioni  stabilite  per  unita'  immobiliare adibite ad abitazione
principale,  pertanto,  l'ammontare  della  detrazione,  se non trova
totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve
essere  computata  per  la  parte  residua sull'imposta dovuta per la
pertinenza.
    (Omissis).
02A06051
    Il  comune  di  CABIATE  (provincia  di  Como)  ha adottato, il 9
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
    aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;
    aliquota  del  5,5 per mille per immobili diversi dall'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06052
    Il  comune  di  CADONEGHE  (provincia  di Padova) ha adottato, il
21 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili:
    5,3  per  mille  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale;
    9 per mille per le abitazioni non occupate per almeno un anno;
    4  per  mille  per  i  proprietari  che concedono in locazione, a
titolo  di abitazione principale immobili ai sensi dell'art. 2, comma
3  della  legge  n.  431  del  9  dicembre  1998, cosi' come previsto
dall'art. 7, comma 2, del vigente Regolamento comunale sull'I.C.I.;
    6,6 per mille per le restanti fattispecie impositive;
2.  di  fissare  per  l'intero anno 2002 la detrazione per abitazione
principale pari a Euro 300,00;
3.  di  non  considerare  alloggi  non locati quelli realizzati dalle
imprese di costruzione ed in attesa di essere alienati.
    (Omissis).
02A06053
    Il  comune  di  CALUSO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 6
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Il  comune  di  Caluso  con  atto  G.C.  n. 18 del 6 febbraio 2002 ha
confermato  per il 2002 le aliquote I.C.I.(*) gia' vigenti per l'anno
2001  e  approvato  la  detrazione  per l'abitazione principale nella
misura di Euro 124,00 (L. 240.000).
(*)NOTA:   per   l'anno   2002   aliquote  e  detrazioni  sono  cosi'
sintentizzabili:
    Abitazione principale: 5 per mille;
    Pertinenze  abitazione  principale come definite dal regolamento:
5 per mille;
    Detrazione abitazione principale: Euro 124,00 (L. 240.000);
    Altri fabbricati: 6 per mille;
    Fabbricati sfitti da almeno un anno: 7 per mille;
    Terreni agricoli: 5 per mille;
    Aree fabbricabili: 6 per mille.
    (Omissis).
02A06054
    Il  comune  di  CAMERANO  (provincia  di  Ancona) ha adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  approvare  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  con  decorrenza  dal  1o gennaio 2002, a conferma di quelle
vigenti nell'anno 2001:
    abitazione  principale  5,6  per  mille,  comprese  le pertinenze
dell'abitazione   principale   tenuto  conto  che  l'agevolazione  e'
limitata  per regolamento ad una sola unita' immobiliare classificata
o classificabile nella categoria catastale C/6;
    abitazioni possedute in aggiunta a quella principale destinate ad
abitazione  principale  di  ascendenti  o  discendenti  diretti  o di
parenti  in  linea collaterale ed affini entro il primo grado 5,6 per
mille;
    immobili  di proprieta di enti senza scopo di lucro, compresi gli
alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.: 5,6 per mille;
    abitazione  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata: 5,6 per mille;
    abitazioni non locate: 7 per mille;
    altri immobili: 6 per mille;
3.  di  non  apportare  modifiche  alla  detrazione di imposta minima
stabilita  dalla  legge  n.  662/96  per  l'abitazione  principale e,
quindi,  applicare  la  detrazione  di L. 200.000 pari a Euro 103,29,
dando  atto  che  essa potra' essere applicata anche alle pertinenze,
limitatamente  al  caso  in  cui,  dopo averla applicata sull'imposta
dovuta  per  l'abitazione  principale,  risulti  ancora una eccedenza
della medesima;
4.  di  applicare,  ai  sensi  dell'art.  4  del  vigente regolamento
comunale,  una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto
precedente  e quindi pari a Euro 206,58, nel caso in cui l'abitazione
risulti  posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
5.  di  riconoscere,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto
legislativo  n.  504/92  come  modificato  dal decreto-legge n. 50/97
convertito  con  legge  n.  122/97,  una detrazione pari al doppio di
quella  stabilita al punto 3) e quindi pari a Euro 206,58 nel caso in
cui  almeno un componente del nucleo familiare del soggetto d'imposta
che  occupa l'abitazione principale risulti portatore di handicap con
un  grado  di invalidita' permanente pari o superiore all'ottanta per
cento e che al 31 dicembre dell'anno di imposizione abbia compiuto al
massimo il sessantacinquesimo anno di eta'. Il soggetto d'imposta che
usufruisce  della  maggiore  detrazione  deve  presentare all'Ufficio
tributi  del  comune,  entro  il  30 giugno dell'anno di imposizione,
apposita  dichiarazione attestante il grado di invalidita', allegando
il  certificato  rilasciato  dal  Servizio  sanitario nazionale. Tale
agevolazione  e'  valida  anche nel caso in cui il soggetto d'imposta
sia  egli stesso un portatore di handicap con gli stessi requisiti di
cui sopra.
    (Omissis).
02A06055
    Il  comune  di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato,
il   24  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  Ai  sensi  e  per gli effetti del decreto legislativo 30 dicemrbe
1992  n.  504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota e la
detrazione  dell'imposta I.C.I. da applicare all'anno di imposta 2002
nel  territorio  comunale  e'  stabilita  come segue:     a. aliquota
unica del 5,5 per mille;
    b.  detrazione  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo di Euro 103.29.
    (Omissis).
02A06056
    Il  comune  di CAMPOLATTARO (provincia di Benevento) ha adottato,
l'8   febbraio   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota
ordinaria  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.)  istituita  con  decreto  legislativo n. 504/92 e s.m.i. per
l'abitazione principale;
di  confermare  l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti i restanti
immobili;
di  confermare  la  detrazione  d'imposta  sull'abitazione principale
nell'importo di L. 250.000, pari ad Euro 129,11;
di  confermare un'aliquota agevolata pari all'1 per mille a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).
02A06057
    Il  comune  di  CAMPOROSSO  (provincia di Imperia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle misure di seguito indicate:
    terreni:
      terreni agricoli: 4 per mille;
      altri terreni: 5 per mille;
    abitazioni:
      abitazione principale e sue pertinenze, utilizzata direttamente
dal proprietario: 4 per mille;
      altre  abitazioni  concesse  in uso gratuito a parenti entro il
terzo grado o ad affini entro il 2o grado: 5 per mille;
      altre abitazioni locate con regolare contratto: 6,5 per mille;
      altre abitazioni sfitte: 7 per mille;
    altri immobili:
      non pertinenziali alla prima casa - sfitti: 7 per mille;
      non  pertinenziali  alla  prima  casa  -  locati  con  regolare
contratto: 6,5 per mille;
2.  di determinare altresi' in Euro 114,00 la misura della detrazione
di imposta sulla prima casa;
    (Omissis).
02A06058
    Il  comune  di  CANDELO  (provincia di Biella) ha adottato, il 30
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare,  confermando  le disposizioni gia' assunte con D.G.C. n.
231  del  5  dicembre  2000  valevole  per  l'anno  2001, le seguenti
aliquote e misure I.C.I. per l'anno 2002:
    5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze;
    2 per mille, agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge
n. 449 del 27 dicembre 1997, nei seguenti casi:
      a) per  unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili oggetto di
recupero edilizio;
  immobili  di interesse storico o architettonico, vincolati ai sensi
di legge, oggetto di interventi di recupero edilizio;
      b) immobili  ubicati  nei nuclei di antica formazione (N.A.F.),
cosi'  come  zonizzati  dal  Piano  regolatore  comunale,  oggetto di
recupero edilizio;
      c) nuove  autorimesse  e/o  nuovi  posti auto che costituiscano
pertinenza ad un fabbricato esistente;
      d) utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi.
    L'aliquota agevolata di cui sopra e' applicata limitatamente alle
unita'  immobiliari oggetto degli interventi sopra descritti e per la
durata  di tre anni dall'inizio dei lavori; gli interventi, oltre che
essere   conformi   allo   strumento   urbanistico,  dovranno  essere
autorizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica:
  6.50 per mille per tutti gli altri casi;
  detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A06059
    Il  comune  di  CANDIDA  (provincia  di  Avellino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
    aliquota unica: 5,5 per mille.
    (Omissis).
02A06060
    Il  comune  di CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di applicare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'imposta comunale sugli
immobili con l'aliquota unica del 5,5 per mille;
di  non  operare  diversificazioni  dal  regime  base stabilito dalla
legge.
    (Omissis).
02A06061
    Il  comune  di  CANNOBIO  (provincia  di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di applicare, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota I.C.I. cosi'
come segue:
    l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  comprese le pertinenze alle stesse cosi' come
previsto  dall'art.  5,  comma  2, del regolamento per l'applicazione
dell'I.C.I.;
    l'aliquota  del  7  per mille per i fabbricati di proprietari per
usi  occasionali,  o  non  continuativi,  o  non  locati  comprese le
pertinenze delle stesse;
    l'aliquota  del  6  per  mille  per  tutti  gli altri casi di cui
all'art.  1,  comma 2, e art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e
s.m.i. diversi dalle abitazioni principale e relative pertinenze alle
stesse;
2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06062
    Il  comune  di  CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato,
il 2 febbraio  2002  -  20  aprile 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1, 2
e  3  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, nel testo
sostituito  dall'art. 3,  comma  53,  della  legge  n.  662/1996,  le
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili - I.C.I., per l'anno
2002  nella  misura  del  7  per  mille,  per gli alloggi non locati,
posseduti  in aggiunta dell'abitazione principale, e nella misura del
5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
2.  di  confermare in Euro 103,29, misura minima fissata dalla legge,
la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3.  di stabilire in Euro 154,94 la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  disabile totale o invalido di grado non inferiore al novanta
per  cento  o  che  presenti  nel  proprio  nucleo  familiare persone
conviventi nella detta situazione.
    (Omissis).
    1.  Di  modificare,  (omissis),  il punto 3 del dispositivo della
propria  deliberazione  n.  14  del  2 febbraio 2002 come di seguito:
      "Di  stabilire in Euro 154,94 la detrazione dell'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  dei
soggetti passivi disabili residenti nel comune, riconosciuti ai sensi
della  legge  n.  104/1992  con  indennita'  di accompagnamento o che
presentino  nel  proprio  nucleo  familiare  persone conviventi nella
suddetta situazione".
    (Omissis).
02A06063
    Il  comune  di  CAPODRISE  (provincia  di  Caserta)  ha adottato,
il 27 febbraio   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del
4,5 per  mille  per  gli immobili adibiti ad abitazione principale ed
occupati direttamente dai proprietari;
2. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del
6  per  mille  per  gli  immobili  destinati  ad  altri  usi, le aree
fabbricabili ed i terreni agricoli;
3.  di  confermare,  per  l'anno  2002,  la detrazione di Euro 129,11
(L. 250.000),  per  gli  immobili adibiti ad abitazione principale ed
occupati direttamente dai proprietari.
    (Omissis).
02A06064
    Il  comune  di CARERI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il 20 febbraio   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I.  - Imposta
comunale sugli immobili, nella misura unica del 5 per mille.
    (Omissis).
02A06065
    Il  comune  di  CAROBBIO  degli  ANGELI (provincia di Bergamo) ha
adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli  immobili  - I.C.I., che sara' applicata da questo comune nella
misura unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
2.  di  dare  atto  che  la  detrazione d'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
sara'  applicata nella misura unica di Euro 103,29 (L. 200.000), come
previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, nonche' dall'art.
58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997;
3. di dare atto, altresi', che le abitazioni concesse in uso gratuito
a  parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (da padre
a  figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali,
se  nelle  stesse  il  parente  in  questione ha stabilito la propria
residenza. A queste abitazioni sara', quindi, applicata la detrazione
prevista  per  le  abitazioni  principali, nella misura unica di Euro
103,29.
    (Omissis).
02A06066
    Il  comune  di  CARTOSIO  (provincia di Alessandria) ha adottato,
il 17-27  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cartosio nella
misura unica del 5 per mille;
2.  di  dare  atto  che  il consiglio comunale adottera' le opportune
determinazioni   in   merito   all'ammontare   della  detrazione  per
l'abitazione principale dei soggetti passivi, come pure su ogni altro
aspetto attinente all'ordinamento del tributo.
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002 la detrazione per l'abitazione
principale  del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili
nella  misura  unica  di  Euro  103,29  rapportate  ad  anno,  per la
generalita' dei contribuenti;
2.  di  riconoscere  la detrazione di cui al punto 1, come per l'anno
precedente,  anche  per  le  abitazioni concesse in uso gratuito o in
comodato  a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli),
a  condizione che detti parenti abbiano la residenza anagrafica ed il
domicilio nell'abitazione in questione;
3.  di dare atto che l'applicazione della detrazione nelle ipotesi di
cui  al  precendente  punto  3,  e' subordinata alla presentazione al
comune  di  apposita richiesta in tal senso da parte del proprietario
interessato, entro il 31 dicembre 2002.
    (Omissis).
02A06067
    Il  comune  di CASAL BORGONE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002, con effetto dal 1o gennaio 2002,
l'aliquota I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e l'aliquota
agevolata per l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille;
2.  di  dare  atto  che  la  detrazione di cui all'art. 8 del decreto
legislativo  n. 540/1992 cosi' come sostituito dall'art. 58, comma 3,
della  legge  n. 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  rapportato al periodo
dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale destinazione, rimane
fissata in Euro 113,62.
    (Omissis).
02A06068
    Il  comune  di  CASALNUOVO  di  NAPOLI  (provincia  di Napoli) ha
adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura
del 7 per mille;
di  stabilire  l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 6 per mille
per  l'abitazione  principale e per gli immobili dati ad uso gratuito
ai parenti fino al secondo grado cosi' come previsto dall'art. 10 del
vigente regolamento comunale;
di  confermare la detrazione per l'abitazione principale e per quelle
date in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado,
in L. 250.000, Euro 129,11 su base annua.
    (Omissis).
02A06069
    Il  comune di CASANOVA LERRONE (provincia di Savona) ha adottato,
il  27  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota ordinaria: 6,7 per mille;
aliquota per abitazione principale: 6,3 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 103,29.
    (Omissis).
02A06070
    Il  comune  di  CASARGO  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 29
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2002,  in  attuazione dell'art. 6 del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  I.C.I.  nella  misura  del  5,5 per mille,
confermando la medesima aliquota gia' in vigore nell'anno 2001;
    (Omissis).
3.  di  dare  atto,  altresi',  che detta aliquota verra' applicata a
tutti gli immobili del territorio comunale senza alcuna riduzione e/o
agevolazione   per   particolari  categorie  di  immobili,  salva  la
detrazione per la prima casa stabilita per legge.
    (Omissis).
02A05771
    Il  comune di CASOLA in LUNIGIANA (provincia di Massa Carrara) ha
adottato,  il  22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002 come segue:
    a) per  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale dei
residenti nel comune di Casola: 6,5 per mille;
    b) per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta 7 per mille;
2.  di  confermare l'importo della detrazione ordinaria, per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a
Euro 113,62.
    (Omissis).
02A05772
    Il  comune  di  CASSINETTA  di LUGAGNANO (provincia di Milano) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2002
nella misura gia' fissata per il 2001 ovvero: 6 per mille.
    Detrazioni:
      a) Euro  154,94  su richiesta documentata degli interessati per
coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la
sola  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa
pertinenza  (1  box  e/o  cantina)  e che sono titolari di un reddito
familiare  costituito  da  pensione  sociale  o minima; le pertinenze
restano   escluse   dall'applicazione  della  detrazione  che  spetta
unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
      b) Euro 154,94 per coloro che possiedono a titolo di proprieta'
o   altro  diritto  reale  la  sola  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  con  valore catastale pari o inferiore a Euro
77.468,54  riferito  al  solo  valore  di  tale  unita' immobiliare e
relativa  pertinenza  (1  box  e/o  cantina);  le  pertinenze restano
escluse  dall'applicazione  della  detrazione  che  spetta unicamente
all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
      c) Euro  113,62  per  coloro che non rientrano ai punti a e b e
che  sono  possessori  a  titolo  di proprieta' o altro diritto reale
dell'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale con valore
catastale pari o inferiore a Euro 113.620,52;
      d) Euro  103,29  per  coloro  che  sono  possessori a titolo di
proprieta'  o altro diritto reale delle unita' immobiliari adibita ad
abitazione   principale   con   valore  catastale  superiore  a  Euro
113.620,52.
    Il  versamento  va  effettuato  su  bollettino  di e/e postale n.
177469 intestato a: Servizio Riscossione Tributi - I.C.I. Concessione
di  MILANO  "A"  -  CARIPLO ESA.TRI. S.p.a. - via della Chiusa n. 2 -
Milano.
    La  dichiarazione  per le variazioni I.C.I. intervenute nell'anno
2001  va  presentata:  su  modello  ministeriale  entro  la  scadenza
prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
    (Omissis).
02A05773
    Il  comune  di  CASTAGNOLE  PIEMONTE  (provincia  di  Torino)  ha
adottato, il 24 gennaio e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 10/2002
che  ha  riconfermato  per  l'anno 2002 le aliquote dell'I.C.I., come
gia' fissate per l'anno 2001 e cioe':
    terreni agricoli e abitazione principale: 5 per mille;
    aree fabbricabili: 6 per mille;
    altri fabbricati: 5,5 per mille;
di  determinare  in Euro 104,00 la detrazione sull'imposta dovuta per
l'abitazione  principale  stabilendo  che  la  parte  della  predetta
detrazione  non  fruita  sull'imposta per l'abitazione principale, in
ossequio alla circolare del Ministero delle finanze 25 maggio 1999 n.
114/E e seg., potra' essere scomputata dall'imposta dovuta per un box
per  ogni unita' immobiliare rispetto alla quale risulta il beneficio
della detrazione non fruita in toto, confermando per il predetto box,
rientrante   nella   categoria  altri  fabbricati,  l'assoggettamento
all'aliquota del 5,5 per mille.
    (Omissis).
02A05774
    Il  comune  di CASTELBIANCO (provincia di Savona) ha adottato, il
25   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Di determinare per il 2002 le misure di aliquote differenziate per
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
    5,5  per  mille  in favore delle persone fisiche soggetti passivi
residenti  in Comune per l'unita' immobiliare direttamente abitata ad
abitazione  principale  con  relativi  locali  di  sgombero,  garage,
magazzini di deposito, ecc.
    6,5   per  mille  per  tutte  le  altre  fattispecie  (abitazioni
secondarie, altri fabbricati, ecc.).
    (Omissis).
02A05775
    Il  comune  di  CASTELFRANCO  EMILIA  (provincia  di  Modena)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare per l'anno 2002 le aliquote l.C.l. da applicare nel
comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure:
    A)  aliquota  del  cinque  per mille da applicare al valore degli
immobili adibiti ad abitazione principale nonche' per quelle concesse
in  uso  gratuito  come  abitazione  a  figli e parenti fino al primo
grado;
    B)  aliquota  ridotta del cinque per mille da applicare in favore
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Castelfranco
Emilia,  esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale;
    C) aliquota del sei virgola sei per mille, da applicare al valore
di  tutti  gli  altri  immobili,  salvo  quelli  previsti  nei  punti
successivi;
    D)  aliquota  del  sette  per mille da applicare agli alloggi non
locali, specificando che:
      per  alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e
non utilizzate, escluse le pertinenze;
      l'aliquota  del sette per mille va rapportata ai mesi dell'anno
durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato;
    E)  aliquota  del  cinque per mille da applicare agli immobili di
proprieta' di Imprese e destinati alla vendita;
    F)  aliquota  del  tre  per  mille,  da applicare al valore degli
immobili  concessi  in  locazione,  a soggetti che vi stabiliscono la
loro  abitazione  principale,  alle condizioni definite negli accordi
territoriali  di  cui al comma 3, dell'art. 2 della legge n. 431/1998
(per  alloggi  dati  in  locazione  facendo  riferimento ai contratti
stipulati secondo "Accordi Territoriali");
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata, cioe' non utilizzata, ai sensi
dell'art. 56 della legge n. 662/23 dicembre 1996;
3.  di determinare in (Euro 103,29 pari a lire 199.997) la detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  rapportate  al periodo dell'anno
durante  il  quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita'
indicate nell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come
modificato  dalla  legge  n.  662/1996  e in (Euro 154,94 pari a lire
300.005) la detrazione per i seguenti casi:
    A)  famiglia  composta  da un pensionato solo o da due pensionati
conviventi che presentano i seguenti requisiti:
      1)  possesso  del solo appartamento abitato ed eventuale garage
annesso,  quale  unica  proprieta' immobiliare del contribuente al 1o
gennaio  2002. NeI caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di
usufrutto,  uso  o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna
proprieta' immobiliare;
      2)  65  anni  di  eta' dei componenti compiuti alla data del 1o
gennaio 2002;
      3)   condizione  non  lavorativa  e  reddito  da  pensione  non
superiore a Euro 8.005,00 pari a lire 15.499.841 annui lordi riferito
all'anno  2001  neI  caso  di una persona sola o non superiore a Euro
12.395,00  pari  a  lire  24.000.067  annui  lordi  nel  caso  di due
pensionati conviventi;
      4) ai fini della detrazione l.C.I. l'appartamento di proprieta'
di anziani che acquisiscono la residenza in luoghi di ricovero non e'
considerato seconda casa;
    B)  famiglie  numerose con cinque o piu' persone che presentino i
seguenti requisiti:
      1)  possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso
garage,  quale  unica  proprieta'  immobiliare del contribuente al 1o
gennaio 2002.
    Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto,
uso  o  abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
      2)  nucleo  familiare  composto  da cinque o piu' componenti al
1o gennaio 2002;
      3)  reddito  familiare  riferito all'anno 2001, non superiore a
Euro 38.734,00  (pari  a lire 74.999.482) lordi annui nel caso di una
famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono Euro 7.747,00 (pari
a  lire  15.000.284)  lordi  annui  per  ogni  componente superiore a
cinque;
      4)  l'applicazione  del  beneficio dell'ulteriore detrazione di
Euro  51,65  (pari a lire 100.008) e' subordinata alla condizione che
nessun  componente  del  nucleo  familiare possieda alcuna proprieta'
immobiliare;
4.  di  determinare  le seguenti modalita' applicative dell'ulteriore
detrazione di cui al punto 3):
    i contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione
ai  sensi  del  D.P.R  n.  445  deI  28  dicembre 2000, attestante la
sussistenza  dei  requisiti  richiesti  entro  il  30 giugno  2002 se
obbligati  al  pagamento  dell'imposta  della prima rata, ed entro il
30 novembre  2002  se  obbligati  a  pagare  l'imposta  della rata di
dicembre,   in  quanto  divenuti  soggetti  passivi  di  imposta  per
l'acquisto della prima casa successivamente al 30 giugno 2002;
    l'Amministrazione  comunale si riserva la facolta' di richiedere,
in  qualsiasi momento ulteriori documenti comprovanti il diritto alla
detrazione di Euro 154,94 (pari lire 300.005);
5.  di  applicare  la detrazione di Euro 103,29 (pari a lire 199.436)
anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti  Autonomi  Case  Popolari,  in conformita' a quanto previsto
daIIart.  8,  comma  4 del decreto legislativo n. 504/1992 modificato
dalla  legge  n.  662/1996  e  alIart. 8,  comma  9,  del regolamento
dell'l.C.I.;
6.  di  dare  atto  che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati
dichiarati   inagibili   inabitabili   e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni,  ai  sensi  dell'art. 8,  comma 1, decreto legislativo n.
504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 55 comma 1).
    (Omissis).
02A05776
    Il  comune di CASTELFRANCO in MISCANO (provincia di Benevento) ha
adottato,  il  18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota
per  l'applicazione  dell'Imposta  Comunale  sugli  Immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
3.   fissare,   per  l'anno  2002,  l'importo  della  detrazione  per
l'abitazione  principale  nella  misura  minima di legge, pari a Euro
103,29, nulla variando rispetto allo scorso anno.
    (Omissis).
02A05777
    Il comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato,
il  23  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. e la detrazione per
l'abitazione  principale gia' in vigore per l'anno 2001 apportando le
modifiche di seguito indicate:
    1.  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad abitazioni
principale,  nonche'  quelle  locate a residenti, con un contratto di
locazione  regolarmente registrato sono assoggettate all'aliquota del
5 per mille;
    2.  le  unita' immobiliari concesse in uso gratuito con contratto
di  comodato  registrato a parenti e/o affini entro il primo grado in
linea retta e entro il secondo in linea collaterale sono assoggettate
all'aliquota del 5 per mille;
    3.  le  pertinenze delle unita' immobiliari di cui punti 1 e 2 in
un  numero  massimo  di due (categorie catastali C2, C6) vengono pure
assoggettate all'aliquota del 5 per mille.
L'ammontare   di   detrazione  e'  unico  e  se  non  trova  capienza
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale puo' essere computato
per  la  parte  residua  in  diminuzione  dell'imposta  dovuta per le
pertinenze dell'abitazione principale medesima;
    4.  le unita' immobiliari sfitte, nonche' quelle a non residenti,
come precedentemente specificato, sono assoggettate alle aliquote del
6 per mille;
    5.   le   pertinenze   delle  stesse  vengono  pure  assoggettate
all'aliquota del 6 per mille;
    6. le unita' adibite ad abitazione diversa da quella principale e
non incluse nelle categorie precedenti sono assoggettate all'aliquota
del 6 per mille;
    7.   le   pertinenze   delle  stesse  vengono  pure  assoggettate
all'aliquota del 6 per mille;
    8.  tutti  gli  altri  beni  immobili  (opifici, terreni, negozi,
immobili  adibiti ad attivita' produttiva ecc.) indipendentemente dal
fatto  che  siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non
residenti, sono assoggettati alla aliquota del 5 per mille:
    9. detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29;
    10. concessionario di riscossione "Padana Riscossioni S.p.a." c/c
postale n. 300293.
    (Omissis).
02A05779
    Il  comune  di  CASTELLO  di  CISTERNA  (provincia  di Napoli) ha
adottato,  il  7  marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.   Si  e'  ritenuto  opportuno  confermare  le  aliquote  e  le
detrazioni I.C.I. gia' vigenti nell'esercizio precedente: aliquota al
6  per  mille  per  tutte  le  unita'  immobiliari  e  detrazione per
l'abitazione principale pari a Euro129,11.
    (Omissis).
02A05780
    Il  comune  di CASTELLO TESINO (provincia di Trento) ha adottato,
il   25 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sotto riportate:
    aliquota per abitazione principale dei soggetti residenti 5,5 per
mille;
    aliquota  per  abitazione principale dei soggetti residenti 4 per
mille;
    aliquota per aree edificabili 4 per mille;
    aliquota  per immobili classificati o classificabili in categoria
D2 (alberghi e pensioni) 4 per mille;
    aliquota   per  abitazioni  non  locate  di  anziani  e  disabili
residenti presso case di riposo o di cura 4 per mille;
    aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 4,5 per mille.
    (Omissis).
02A06081
    Il  comune  di  CASTELMOLA  (provincia di Messina) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. determinare l'aliquota unica I.C.I. al 5,5 per mille;
2.   determinare  l'importo  di  detrazione  per  la  prima  casa  di
abitazione, in lire 350.000 (Euro 180,76).
    (Omissis).
02A06082
    Il  comune  di  CASTIGLIONE  FALLETTO  (provincia  di  Cuneo)  ha
adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I. da applicare in
questo comune nella misura del 5 per mille con riferimento alla prima
casa   e  con  detrazione  unica  di  Euro  103.29  estendibile  alle
pertinenze identificate ai sensi di legge;
di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I. da applicare in
questo  comune  nella  misura del 6 per mille con riferimento a tutti
gli altri immobili e fabbricati;
di  determinare  la  detrazione  per  l'abitazione principale in Euro
258,22.
    (Omissis).
02A06083
    Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato,
il   6 febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
In merito all'imposta comunale degli immobili (I.C.I.).
1.  di  mantenere  per  l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura pari a quelle determinate per
l'anno 2001 come appresso indicate:
    a)  4,5  per  mille - prima casa: unita' immobiliare direttamente
adibita   ad   abitazione  principale  occupata  dal  proprietario  e
pertinenze (garage - autorimessa - posti auto e box);
    b)  4,5  per  mille  -  immobili  ad  uso abitativo affittati con
regolari contratti di locazione ed utilizzati come prime case;
    c)  5,5 per mille - altre destinazioni diverse dall'uso abitativo
(negozi, uffici, industrie) ed aree fabbricabili;
    d) 4,5 per mille - abitazioni principali, comprese le pertinenze,
concesse  in  comodato  o  in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale,  per  tali  intendendosi  i figli legittimi, naturali ed
adottivi,  i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle, previa
istanza presentata al comune;
    e)  7 per mille - immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione
o comunque non ricompresi nei casi precedenti e relative pertinenze;
2. fissare in Euro 103.29 l'importo della detrazione sull'imposta per
gli  immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e
per  le  pertinenze  dell'abitazione  principale,  se  non ha trovato
totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06084
    Il comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il   22 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare,  per  l'anno  2002  le aliquote e detrazioni I.C.I.
applicate nel 2001 e di seguito specificate:
    aliquota ordinaria - 6 per mille;
    aliquota abitazione principale - 5 per mille;
    detrazione per abitazione principale Euro 103.29;
    detrazione  per  abitazione principale abitata esclusivamente dai
nuovi  nuclei familiari che si costituiranno nel corso dell'anno 2002
Euro 154.94;
    detrazione  abitazione  principale dei nuclei familiari residenti
nel  centro  storico  del capoluogo e della frazione Ripaberarda Euro
154.94.
    (Omissis).
02A06085
    Il  comune  di CAVALLERLEONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il
24 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  del  5,2 per mille ed,
inoltre,  di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione
dal  applicare  per gli immobili adibiti ad abitazione prinicipale di
Euro 103.29 (L. 200.000) annue rapportate per il periodo di durata di
tale destinazione.
    (Omissis).
02A06086
    Il  comune  di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato,
l'11 febbraio   2002  ,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille da applicare
in misura unica a tutte le basi imponibili;
2.  di  riconoscere  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3.  di confermare in Euro 113.62 l'importo della detrazione spettante
al  soggetto  passivo  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  da  applicarsi  anche  da  parte  dei  soggetti di cui al
precedente  punto  2)  cosi'  come deliberato con d.c.c. n. 12 del 28
febbraio  2000,  dando  atto che qualora detto ammontare non trovasse
totale  capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve
essere   computato,   per  la  parte  residua,  sull'imposta  per  le
pertinenze.
    (Omissis).
02A06087
    Il  comune  di  CAVEDINE  (provincia  di  Trento) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  - 5 per
mille;
    altre unita' immobiliari - 5 per mille;
    aree edificabili - 7 per mille;
2.  di  determinare per l'anno 2002 in Euro 150,00, la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06088
    Il  comune  di  CAVRIGLIA  (provincia  di  Arezzo)  ha  adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  per l'anno 2002 le aliquote e tariffe di competenza comunale sono
riconfermate  nella  misura  deliberata per il decorso esercizio anno
2001, secondo la elencazione qui di seguito riportata:
    (Omissis).
I.  di  stabilire  le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'I.C.I.  -  imposta  comunale  sugli  immobili, in questo comune,
(omissis).
    1.  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale: 4,5 per mille;
    2.    aliquota    agevolata    da   applicare   alle   pertinenze
dell'abitazione  principale anche se distintamente iscritte a catasto
4,5 per mille;
    3.  aliquota  agevolata  da applicare alle abitazioni concesse in
uso  gratuito  con  scrittura  privata  a  parenti  in  linea retta a
prescindere   dal   grado   di  parentela  ed  in  linea  collaterale
nell'ipotesi  di  parentela  entro  il  terzo  grado  ed  adibite  ad
abitazione principale: 4,5 per mille;
    4.  aliquota  da  applicare  per le unita' immobiliari locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale: 6,8 per mille;
    5. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che  non  rientrano  fra  quelle di cui al precedente punto 2.: 7 per
mille;
    6.  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
    7.  aliquota  da  applicare ai soggetti passivi per gli immobili,
diversi  dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,8 per
mille;
    8.  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti da enti ed
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dell'imposta  previste  dall'art. 7  della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
        6.1  organizzazioni  di  volontariato  di  cui  alla legge 11
agosto  1991,  n.  266, iscritte nel registro istituto dalle regioni:
4,5 per mille;
        6.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 4,5 per mille;
    9.  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6,8 per mille.
II.  Per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5  del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51
e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
III.  L'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno  durate il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.   In   alternativa  il  contribuente  ha  facolta'  di
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale deve dichiarare la data di
inizio   delle   condizioni   che   rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
IV.  L'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  del 4 per mille per un
periodo  non  superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per
beneficiare   dell'aliquota   agevolata   l'impresa  deve  effettuare
immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della
costruzione,  con  avviso  che  la  stessa e' destinata alla vendita.
Entro  quindici  giorni  dalla  cessione dell'immobile l'impresa deve
comunicare  al  comune  i dati relativi agli acquirenti e la data del
contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma e' applicata dalla
data  di  ultimazione  della  costruzione  a  quella del contratto di
vendita.
    (Omissis).
02A06089
    Il  comune  di  CELANO  (provincia  di  L'Aquila) ha adottato, il
16 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire, (omissis), le aliquote relative all'imposta comunale
sugli immobili anno 2002 di seguito indicata:
    4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    5 per mille per ogni altro tipo di immobile.
    (Omissis).
02A06090
    Il  comune  di  CELLARENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 20
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire,  per  il corrente anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I.
nella misura del 6 per mille;
2. di confermare la detrazione all'I.C.I. nella misura minima di Euro
103,29;
3. di  confermare  anche  per il corrente anno il valore venale delle
aree edificabili nella misura di Euro 25,82 al mq ai fini dell'I.C.I.
    (Omissis).
02A06091
    Il  comune  di  CELLENO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 15
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel modo seguente:
      per   le   persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative  edilizie a prorieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
      per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,5 per mille;
      aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
      aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi  per gli alloggi
posseduti e non locati: 7 per mille;
      aliquota  da  applicare  a  tutti  i  soggetti  passivi per gli
immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune:
7 per mille;
di  confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto
passivo  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge n. 662/1996 in L. 200.000 (Euro 103,29);
    (Omissis);
di dare atto che sono equiparati alle abitazioni principali le unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito a parenti di primo e secondo
grado ed al coniuge anche se separato.
    (Omissis).
02A06092
    Il comune di CELLINO ATTANASIO (provincia di Teramo) ha adottato,
il  14  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di adottare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
    l'applicazione  dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille
e la detrazione per l'abitazione principale di Euro 113,00;
    l'applicazione  dell'aliquota  del 5 per mille e la detrazione di
Euro 258,00 per le abitazioni principali di nuova costruzione per una
durata di anni cinque dal rilascio del certificato di abitabilita';
    l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille per gli insediamenti
produttivi industriali, artigianali e commerciali;
    l'applicazione  dell'aliquota  del  7  per  mille alle abitazioni
secondarie con riduzione al 5 per mille a chi produce un contratto di
locazione regolarmente registrato;
    l'applicazione   dell'aliquota  dell'1  per  mille  per  i  nuovi
insediamenti  produttivi  industriali, artigianali e commerciali, per
la durata di anni 3 dal rilascio dell'agibilita';
    l'esecuzione,   ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 449 del 27 dicembre 1997, dal pagamento dell'I.C.I. in
favore  di  proprietari  che eseguono interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati nei centri storici per la durata di anni 3.
    (Omissis).
02A06093
    Il  comune  di  CEMBRA  (provincia  di Trento) ha adottato, il 27
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille per tutte
le categorie di immobili.
2. di  determinare  la  detrazione  d'imposta  per unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo e dei suoi
familiari entro il primo grado in Euro 155,00 pari a L. 300.112.
    (Omissis).
02A06094
    Il  comune di CENATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il
15   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella
misura del 7 per mille;
2. di  applicare  un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi
dell'art.  4  del  decreto  legislativo  n. 437 dell'8 agosto 1996, a
favore   delle   persone   fisiche  soggetti  passivi,  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  con  una detrazione
d'imposta pari a Euro 103,29;
3. di  applicare  un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi
dell'art. 52  del  decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, a
favore   delle   persone   fisiche  soggetti  passivi,  per  l'unita'
immobiliare  date  in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea
retta:  genitori  ai  figli  e  viceversa  figli  ai  genitori, senza
ulteriori detrazioni;
4. di  applicare  un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi
dell'art.  2 del regolamento comunale, a favore delle persone fisiche
soggetti passivi, per le pertinenze delle abitazioni principali.
    (Omissis).
02A06095
    Il  comune  di  CENCENIGHE  AGORDINO  (provincia  di  Belluno) ha
adottato,  il  14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure,  provvedendo,  per  i  motivi  in  premessa  evidenziati,  ad
apportare le seguenti integrazioni e precisazioni:
    a) 5   per   mille   per  le  abitazioni  principali  e  relative
pertinenze,  anche se con rendita catastale distinta; abitazioni date
in  locazione con contratto registrato, ai sensi dell'art. 2, comma 3
e  5  della  legge  n.  431/1998; unita' e pertinenze concesse in uso
gratuito,  a titolo di abitazione principale, da possessore residente
ai suoi familiari (parenti entro il primo grado in linea retta);
    b) 0  per  mille,  ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 59 del
decreto  legislativo n. 446/1997, per tre anni dall'inizio dei lavori
volti:
      al recupero di unita' inagibili o inabitabili;
      al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
nel centro storico;
      alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  macchina  anche
pertinenziali;
      all'utilizzo di sottotetti;
    c) 0  per  mille  per  utilizzo di fabbricati ex rurali (stalle e
fienili) esclusivamente adibiti a ricovero attrezzi o legna;
    d) 7   per   mille  per  gli  altri  fabbricati  e  per  le  aree
fabbricabili;
di   confermare  per  l'anno  2002  l'importo  della  detrazione  per
l'abitazione principale nella misura di Euro 129,11.
    (Omissis).
02A06096
    Il  comune  di CENTALLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 e
27   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale: 5 per
mille;
    b) altre unita' immobiliari: 5 per mille;
    c) terreni agricoli: 5 per mille;
    d) aree edificabili: 5 per mille;
detrazione  per  l'abitazione  principale  e  pertinenze pari ad Euro
108,46.
    (Omissis).
02A06097
    Il  comune  di  CERCHIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'11
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  del  comune  di  Cerchio  nella  misura  del  6,5 per mille
(omissis).
    (Omissis).
02A06098
    Il  comune  di  CHALLAND  SAINT  VICTOR  (provincia  di Aosta) ha
adottato,  il  31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota unica 5 per mille;
detrazione abitazione principale L. 350.000 (Euro 180,76).
    (Omissis).
02A06099
    Il  comune  di  CHAMPDEPRAZ  (provincia di Aosta) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4
per mille;
2. di  fissare  in  Euro  160,00 annui la detrazione per l'abitazione
principale  per  il  versamento  dell'I.C.I.  a  decorrere  dall'anno
impositivo 2002.
    (Omissis).
02A60100
    Il  comune  di  CHAMPORCHER  (provincia  di Aosta) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Il  comune  di  Champorcher (Aosta) ha adottato la seguente misura di
aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille per l'anno 2002.
La  detrazione  per  la  prima  casa e' fissata nella misura di legge
ossia Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A60101
    Il  comune  di  CHIAVARI  (provincia  di  Genova) ha adottato, il
1o febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota ordinaria: 5,25 per mille;
aliquota  ridotta:  4  per  mille,  in  favore  delle persone fisiche
soggetti  passivi,  residenti  nel  comune  di Chiavari, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  e per
quelle  concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea retta entro il
primo  grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la
propria  residenza,  nonche'  per  un immobile di categoria C6 (box o
posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina, soffitta, solana) previa
autodichiarazione del proprietario utilizzatore.     (Omissis).
02A60102
    Il  comune  di  CHITIGNANO  (provincia di Arezzo) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  in applicazione degli artt. 1 e segg. del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  sul riordino della finanza
degli  enti  territoriali, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale
sugli  immobili,  che  sara' applicata in questo comune di Chitignano
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    a)   nelle   misura  del  5,7  per  mille  del  valore  catastale
dell'abitazione  principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2,
del  citato  decreto  legislativo  cosi' come sostituito dal comma 55
dell'art. 3  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di
razionalizzazione  della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale
il  contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
    b)  nella  misura  del  7  per  mille  del valore catastale degli
immobili  diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi
detto;
    c)   nella   misura  del  7  per  mille  del  valore  delle  aree
edificabili;
2.  di  stabilire,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto
legislativo,  come  sostituito  dal comma 55 dell'art. 3 della citata
legge,  che  l'importo  della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del contribuente e' di Euro 103,29
annui (pari a L. 200.000).     (Omissis).
02A60103
    Il  comune  di  CICAGNA  (provincia  di  Genova)  ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
l'aliquota  unica  del  6  per  mille  per  l'imposta  comunale sugli
immobili per l'anno 2002.
    (Omissis).
02A60104
    Il  comune  di  CINIGIANO  (provincia di Grosseto) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  confermare  per l'anno 2002, e con decorrenza dal 1 gennaio 2002,
le aliquote per l'I.C.I. come segue:
    a) per   l'abitazione   principale   e   sue  pertinenze  (art. 5
regolamento I.C.I.): aliquota del 5 per mille;
    b) per   le   unita'   immobiliari  utilizzate  direttamente  dal
proprietario   esecente  attivita'  produttive  e/o  imprenditoriali,
artigianali,  commerciali  ed  industriali,  distintamente censite in
catasto  esclusivamente alle cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8:
aliquota del 5 per mille;
    c) per "altri fabbricati": aliquota del 7 per mille;
    d) per "aree fabbricabili": aliquota del 6 per mille;
    e) per  i  "terreni  agricoli"  l'imposta  non e' dovuta ai sensi
dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
2.   determinare   la   detrazione  per  l'abitazione  principale  in
Euro 103,29  annue  per tutti i contribuenti senza distinzione alcune
ne' di reddito ne' di condizione sociale.     (Omissis).
02A60105
    Il  comune  di  CINO  (provincia  di  Sondrio)  ha  adottato,  il
24 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
ha  determinato  l'liquota  I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6
per  mille  e  stabilito  la  detrazione per abitazione principale in
Euro 103,29.
    (Omissis).
02A60106
    Il  comune  di CISANO sul NEVA (provincia di Savona) ha adottato,
il   12 marzo   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    4,75  per mille per l'abitazione principale; con detrazione unica
di Euro 103,29;
    7  per  mille  per  tutte  le  altre  abitazioni  o  fattispecie.
    (Omissis).
02A60107
    Il  comune  di  COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6,5 per mille;
2.   di   confermare   altresi',   per  l'anno  2002,  l'applicazione
dell'aliquota  minima  del  4  per mille, per un periodo comunque non
superiore  a  tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
3. di confermare, per l'anno 2002, l'ammontare delle detrazioni cosi'
come  risultano  dal  dispositivo della deliberazione consiliare n. 6
del 30 gennaio 2001 che di seguito si riportano:
    A)  si  conferma,  per  l'anno  2002, in L. 200.000 (Euro 103,30)
l'importo  da  detrarre dall'imposta comunale sull'unita' immobiliare
adibita    ad    abitazione    principale    del   soggetto   passivo
indipendentemente dall'accatastamento della stessa;
    B)  si  conferma,  per  l'anno  2002, in L. 500.000 (Euro 258,23)
l'importo  da  detrarre  allorche' il soggetto passivo proprietario o
titolare  di  diritto  di  superficie,  uso  o abitazione sull'unita'
immobiliare  accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4,
A6  possegga  uno  dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia
titolare di alcun diritto reale su altro immobile:
      a)  soggetto  passivo  il  cui  reddito  familiare  complessivo
imponibile ai fini I.R.PE.F. derivi da solo importo della pensione da
lavoro  dipendente,  oltre  che  dal reddito di fabbricato della sola
abitazione e relativa pertinenza (box);
      b)  soggetto  passivo  portatore  di  handicap con attestato di
invalidita' civile;
      c)  soggetto  passivo disoccupato nel 2001 per almeno sei mesi,
regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
    C)  di  precisare  che in relazione alle situazioni di cartattere
sociale  sopra  indicate  sub  a),  b)  e  c)  il  reddito imponibile
I.R.PE.F.  dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che
risultano  dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano con
soggetto  passivo,  per  l'anno  2001  non  deve  essere  superiore a
L. 21.000.000,  tetto  questo  elevabile  di  L. 1.500.000  per  ogni
familiare  a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia
portatrice di handicap.     (Omissis).
02A60108
    Il  comune  di  COLLE  SAN  MAGNO  (provincia  di  Frosinone)  ha
adottato,  il  27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002  le  tariffe  come  di seguito
indicate:  aliquota  I.C.I.  pari  al 5,5 per mille con detrazione di
L. 200.000 (Euro 103,29) per la prima casa.
    (Omissis).
02A60109
    Il comune di CONCA dei MARINI (provincia di Salerno) ha adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  anche  per l'esercizio finanziario 2002 le stesse
aliquote I.C.I. gia' vigenti nell'anno finanziario 2001:
    6 per mille prima casa con detrazione L. 200.000;
    6,4 per mille seconda casa;
2.  di dare atto che l'agevolazione della aliquota al 6 per mille con
relativa detrazione si applica, agli immobili direttamente adibiti ad
abitazione  principale  da  parte di persone fisiche soggetti passivi
nonche'   da   soci   di  cooperative  edilizie-proprieta'  indivisa,
residente  nel  comune,  nonche'  ad  immobili  locati  con contratto
registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale.
    (Omissis).
02A60111
    Il  comune  di CONSIGLIO di RUMO (provincia di Como) ha adottato,
il  26  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   fissare   come   di   seguito  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
    a) abitazione diversa da quella principale ed alloggi non locati:
6 per mille della base imponibile;
    b) abitazione  principale  ed  altri  immobili: 4 per mille della
base imponibile.
    (Omissis).
02A60112
    Il  comune  di  CONTIGLIANO  (provincia di Rieti) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di stabilire che:
    I)  L'aliquota da applicare ai fini dell'I.C.I., imposta comunale
sugli  immobili, per i soggetti passivi e per gli immobili e' pari al
7 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2002;
    II)  L'aliquota  da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale con le relative pertinenze ubicate nello stesso
edificio  o  comunque  nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte
comune, ecc. max. 50 metri) e' pari al 5,5 per mille;
    III)  Per  la determinazione della base imponibile si tiene conto
di  quanto  stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai   commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662;
    IV)  L'imposta  e'  ridotta  del  50% per i fabbricati dichiarati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.   In   alternativa  il  contribuente  ha  facolta'  di
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio   delle   condizioni  che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. II contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  II  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
    V)  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare,  lire 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica. Per l'abitazione
principale  s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente;
    VI)   Viene   considerata   direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  che  acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02A60113
    Il  comune  di  COREDO  (provincia  di Trento) ha adottato, il 25
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare, (omissis), a valere per l'anno 2002, la detrazione
per  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come
definita  dalla normativa vigente, agli effetti dell'imposta comunale
sugli   immobili   (I.C.I.)   di  euro 258,23  pari  a  lire 500.003,
stabilendo  che  detta detrazione spettera' proporzionalmente ai mesi
nei quali l'immobile manterra' la caratteristica di prima abitazione;
2.  di  confermare  a  valere  per  l'anno 2002  le seguenti aliquote
I.C.I., gia' in vigore nell'anno 2001:
      a) 4,75 per mille quale aliquota ordinaria;
      b) 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
3.  di  dare  atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n.
662  del  23 dicembre  1996,  e'  altresi'  considerata  direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
    (Omissis).
02A60114
    Il  comune  di  CORTANZE  (provincia  di  Asti)  ha  adottato, il
22 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   confermare  e  determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  nella misura unica del 6 per
mille;
2.  di  dare  atto che l'importo della detrazione fissa per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale resta stabilito nella
misura di legge Euro 103,30 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A60115
    Il comune di COSSIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il   7 febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per il 2002, l'aliquota ordinaria unica I.C.I. nella
misura del 6.3 per mille;
di applicare per le abitazioni principali la sola detrazione prevista
dalla normativa vigente, pari a L. 200.000, Euro 103.29.
    (Omissis).
02A60116
    Il comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 tre aliquote I.C.I., come risulta
dal seguente prospetto:
    unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
5 per mille;
    unita'  immobiliare  sfitte e non locate come definite all'art. 7
del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: 7 per mille;
    altre tipologie di immobili e terreni: 6,2 per mille;
2.  di  determinare,  inoltre,  per  l'anno  2002  in  Euro 155,00 la
detrazione  dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A60117
    Il  comune  di  CROSIA  (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
a)   abitazione  principale  ed  immobili  equiparati  ad  abitazione
principale: 4 per mille con detrazione di Euro 126,00;
b) altri immobili: 6,5 per mille;
c) non residenti: 6,5 per mille;
c) ulteriori detrazioni:
elevazione  delle  detrazioni  da  Euro  126,00  a  Euro  186,00  per
abitazione   principale   riferita   ai   seguenti  nuclei  familiari
monoreddito composti da:
    1.  pensionati  titolari dl pensione sociale o pensione integrata
al minimo;
    2.  uno o piu' portatori di handicap con attestato di invalidita'
civile non inferiore al 74% senza indennita' dl accompagnamento e con
reddito inferiore a Euro 6.800,00;
    3. vedovi con reddito familiare inferiore a Euro 6.800,00;
    4. ragazze madri con reddito familiare inferiore a Euro 6.800,00;
    5.  un  numero  di  componenti  familiari non inferiore a 6 e con
reddito familiare inferiore Euro 10.300,00.
    (Omissis).
02A60118
    Il  comune  di  CUMIANA  (provincia di Torino) ha adottato, il 24
gennaio 2002 e 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nelle seguenti misure:
    del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  dei  possessori  o  dei soci di cooperative a
proprieta' indivisa residenti nel comune;
    del  5  per  mille  indistintamente per tutti gli altri immobili,
compresi i terreni agricoli (aliquota ordinaria);
    del 7 per mille per alloggi non locati e/o tenuti a disposizione;
    del 7 per mille per le aree fabbricabili;
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  2002,  nella  misura  di  Euro  103,30 la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo,  di  cui  all'art. 8,  comma  3,  del decreto
legislativo  n.  504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23
dicembre 1996, n. 662.
    (Omissis).
02A60119
    Il  comune  di  CUPELLO  (provincia di Chieti) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'imposta comunale I.C.I. in
vigore nell'anno 2001, come segue:
    5 per mille per abitazioni principali ed altri immobili;
    6 per mille per gli alloggi sfitti e non locati;
    7 per mille per i fabbricati inagibili non ristrutturati;
    3  per  mille  a  favore  dei proprietari che eseguono interventi
volti al recupero dl immobili di interesse artistico o architettonico
Iocalinati  nei  centri  storici  ovvero  volti alla realizzazione di
autorimesse   o  al  recupero  di  sottotetti,  cosi'  come  previsto
dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 97, n. 449;
2.   di  confermare  rideterminando  in  Euro  103,29  la  detrazione
dell'mposta  dovuta  per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, rapportata al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in
base  al  dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    (Omissis).
02A60120
    Il  comune  di  CUPRA  MARITTIMA  (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  l'11 marzo  2002,  la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille, e un'aliquota
ridotta  da  applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale
nella misura del 4,5 per mille;
di  estendere  tale  riduzione  agli  immobili locati con contratto a
soggetti che li utilizzano come dimora abituale;
di fissare una detrazione pari a Euro 103,29 da applicare all'imposta
relativa    agli   immobili   adibiti   ad   abitazione   principale.
    (Omissis).
02A60121
    Il  comune  di CUSANO MUTRI (provincia di Benevento) ha adottato,
il   12 marzo   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I. nella seguente
misura:
    aliquota ordinaria: 7 per mille;
    abitazione principale: 6 per mille;
    abitazione  individuate o individuabili nelle categorie catastali
"A"  per  le quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni: 9 per mille;
    aree edificabili: 7 per mille;
2.  di  stabilire  che  l'importo  della  detrazione  per  abitazione
principale  viene  fissata  nella  misura  di  Euro 129,00  ai  sensi
dell'art. 3, comma 55.3 della legge n. 662/1992.     (Omissis).
02A60122
    Il  comune  di  CUTIGLIANO  (provincia  di  Pistoia) ha adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile a:
      unita'   immobiliari   direttamente   adibite   ad   abitazione
principale  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dai soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, entrambi residenti nel
comune;
      alloggi  regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari;
      unita'  immobiliare  posseduta nel territorio comunale a titolo
di  proprieta', usufrutto da cittadino italiano residente all'estero,
a condizione che non risulti locata;
      unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      abitazione  concessa  dal  possessore in uso gratuito a parenti
fino  al  primo grado in linea retta (genitori e figli) ed al secondo
grado  in  linea  collaterale  (fratelli  e sorelle), che la occupano
quale loro abitazione principale;
      pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate;
    aliquota ridotta del 6,5 per mille:
      alle  aree  classificate  dal piano regolatore generale vigente
come edificabili ai sensi della normativa di legge, con i valori gia'
stabiliti  dal  regolamento  comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili approvato con deliberazione del C.C. n. 118
del 29 dicembre 1998;
    aliquota ordinaria del 7 per mille:
      applicabile  agli  immobili diversi dalle abitazioni principali
dei residenti e diversi dalle aree edificabili, posseduti nel comune;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.     (Omissis).
02A60123
    Il comune di DECOLLATURA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
21 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
(Omissis),  riconfermare,  per  l'anno  2002  l'aliquota I.C.I. nella
misura   del   5 per  mille  e  di  stabilire  quale  detrazione  per
l'abitazione principale, la somma di Euro 129,11.
    (Omissis).
02A60124
    Il  comune  di  DIMARO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  da  applicare  nel  comune di Dimaro nella
misura:
    1a)   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e
relative pertinenze: 4 per mille.
      detrazione per abitazione principale Euro 155,00;
    1b)  unita'  immobiliare  residenziali  non adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze: 5 per mille;
    1c)  immobili  delle categorie A9, A10, A11, B, C, (limitatamente
alle  unita'  immobiliari  non  costituenti  e  pertinenze  di unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione), D, le aree fabbricabili ed ogni
altra  tipologia  di  immobile comunque non ricompresa nei punti 1A e
1B: 4,5 per mille.     (Omissis).
02A60125
    Il  comune  di DOMUS DE MARIA (provincia di Cagliari) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  approvare  per  l'anno  2002  le  aliquote  I.C.I.  come appresso
specificato:
    abitazione   principale:   aliquota  5  per  mille  -  detrazione
Euro 154,94;
    altri immobili: aliquota 6,5 per mille.     (Omissis).
02A60126
    Il  comune  di  DON (provincia di Trento) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  (omissis),  nella  misura unica del 5 per mille
l'aliquota  generale  valida  per  l'applicazione  dell'I.C.I. per il
periodo d'imposta 2002;
2. di determinare in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione d'imposta
per   l'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione  principale.
    (Omissis).
02A60127
    Il  comune  di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il
4 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
applicare,  per  l'anno  2002  la stessa aliquota dell'I.C.I. vigente
nell'anno 2001 del 5,5 per mille;
stabilire   in  L. 200.000  pari  a  Euro 103,29  la  detrazione  per
l'abitazione principale.     (Omissis).
02A60128
    Il  comune  di  ELMAS  (provincia  di  Cagliari)  ha adottato, il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
4  per  mille  nella  fattispecie  di  abitazione principale prevista
dall'articolo  17  del  regolamento  per  la  disciplina dell'imposta
comunale sugli immobili;
5,5 per mille per le restanti fattispecie.
    importo   detrazione   per   le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  principale secondo la definizione del decreto legislativo
n. 504/92: Euro 130,00;
    importo  della  detrazione  per  le  unita' immobiliari di cui ai
punti  a),  b),  c),  d)  ed  e)  di  cui all'articolo 17 del vigente
regolamento  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
Euro  50,00  limitatamente  a  n.  2  unita'  immobiliari in aggiunta
all'unita' immobiliare occupata dal soggetto passivo;
    importo  della detrazione per abitazioni principali di proprieta'
di  soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido
con  invalidita'  al  100%  risultante dal certificato di invalidita'
rilasciato  dalle  competenti  strutture  pubbliche  nella misura di:
Euro 180,00.
    Articolo 17 vigente regolamento:
1.  "La  giunta  comunale  stabilisce  annualmente,  in aggiunta alle
fattispecie  di  abitazione principale, considerate tali per espressa
previsione  legislativa l'applicazione di una aliquota ridotta e/o di
una  detrazione d'imposta per le seguenti fattispecie e limitatamente
ad un numero di unita' immobiliari da quantificarsi:
    a)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    b)  l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che
la utilizza come dimora abituale;
    c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
fino  al  terzo  grado  o ad affini al secondo grado, che la occupano
quale  loro  abitazione  principale  ed  aventi  presso  la stessa la
residenza  anagrafica,  ed almeno due dei seguenti elementi: autonomo
allaccio  Enel,  autonomo  allaccio  idrico, autonoma iscrizione alla
tassa rifiuti;
    d)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di variazione;
    e)  l'abitazione  posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti   occupata  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore;
    f)  soggetti  passivi  nel  cui  nucleo  familiare e' presente un
invalido  o  portatore di handicap con invalidita' al 100% risultante
dal  certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture
pubbliche.     (Omissis).
02A60129
    Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 20 febbraio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (omissis).
1.  di  approvare,  (Omissis),  per  l'anno  2002,  le  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.):
    a)  4,5  per  mille  in  favore  delle  persone  fisiche soggetti
passivi,  dei  soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa
residenti  nel  comune  e  dei  soggetti  a  cui sono stati assegnati
alloggi  da  Istituto  autonomo  per  le  case popolari, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale, e per le
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in Istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la stessa non risulti locata, nonche' per le abitazioni concesse
in  uso  gratuito  ai  familiari parenti in linea retta fino al primo
grado,  in  linea  collaterale  fino  al  secondo grado ed al coniuge
ancorche'  separato  o  divorziato,  a condizione che nella stessa il
parente abbia stabilito la propria residenza;
    b) 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
    c) 6,4 per mille per abitazione locata con contratto registrato a
soggetto che la utilizza come abitazione principale;     (Omissis).
1.  di  approvare,  (omissis),  per  l'anno 2002, la detrazione nella
misura  di Euro 103,29 (L. 200.000) per le unita' immobiliari adibite
ad   abitazione   principale   dei  soggetti  passivi  e  per  quelle
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  nonche'  per gli
alloggi  regolarmente  assegnati  agli  Istituti autonomi per le case
popolari;
2.  di considerare, ai fini dell'applicazione della detrazione di cui
al precedente punto 1), direttamente adibita ad abitazione principale
le seguenti unita' immobiliare:
    l'abitazione  concesse  in uso gratuito ai familiari - parenti in
linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo
grado  ed  al  coniuge, ancorche' separato o divorziato, a condizione
che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza;
    l'abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  a  residenza  in Istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3.  di  approvare,  per quanto espresso in premessa, per l'anno 2002,
esclusivamente  in  favore  dei  soggetti  passivi  in  situazione di
particolare  disagio  economico  e sociale, la maggiore detrazione di
Euro 154,94   (L. 300.000)   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale,  a  condizione  che  gli interessati siano in
possesso dei sotto specificati requisiti:
    a)   reddito   complessivo   lordo   conseguito   nell'anno  2001
dall'intero  nucleo  familiare  non  sia  superiore  a Euro 11.362,05
(L. 22.000.000), aumentabile:
      a.1)  di  Euro  826,33  (L.  1.600.000),  se  nell'anno 2001 il
capofamiglia  non  era  autosufficiente  e  tale condizione sia stata
accertata a norma di legge;
      a.2) di Euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni familiare rimasto a
carico per l'intero anno 2001. A tal fine sono considerati a carico i
familiari cosi' come definiti ai fini I.R.PE.F.;
      a.3)  di un ulteriore importo di Euro 826,33 (L. 1.600.000) per
ogni familiare a carico non autosufficiente;
    b)   l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,
comprese   le  sue  pertinenze  ed  accessori,  deve  essere  l'unica
abitazione  posseduta  dal  nucleo familiare, a titolo di proprieta',
usufrutto, uso od abitazione.
4. di dare atto che:
    sono   escluse   dall'agevolazione   le  abitazioni  con  rendita
catastale  rivalutata  superiore  a  Euro 1.032,91  (L. 2.000.000)  e
quelle  di  cui  alle  categorie  A/1,  A/8  e  A/9  (rispettivamente
abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e cascelli, palazzi
di eminenti pregi artistici o storici);
    per  la  deteminazione del reddito complessivo lordo non si tiene
conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale e ai
suoi accessori o pertinenze;
5.  di  dare  atto  che i soggetti interessati per avere diritto alla
maggiore  detrazione  di cui al precedente punto 3. devono presentare
richiesta contenente, anche nella forma dell'autocertificazione:
    nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
    l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente;
    il  possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti
punti a) e b);
6.  di  dare  atto che la richiesta di cui al precedente punto dovra'
essere  presentata  al comune, a pena di decadenza, entro e non oltre
il  30 giugno  dell'anno  successivo a quello in cui si verificano le
condizioni  di  cui  al  precedente  punto  3.,  od  inviata mediante
raccomandata entro tale data.
Nel caso di invio a mezzo posta fara' fede il timbro postale.
I  contribuenti che avranno presentato la richiesta entro il suddetto
termine  potranno  al  momento  del  pagamento  delle rate l.C.l. gia
tenere conto della maggiore detrazione.
L'ufficio  tributi si riserva, comunque, di richiedere documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel  caso  di  dichiarazione  infedele verranno applicate le sanzioni
previste  dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre atta segnalazione
all'autorita' giudiziaria competente.     (Omissis).
02A60130
    Il  comune  di  ERBE'  (provincia  di  Verona)  ha  adottato,  il
25 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. (Omissis).
2. di  modificare la delibera di G.C. n. 3 del 28 gennaio 2002 avente
per  oggetto:  "imposta  comunale sugli immobili - determinazioni per
l'anno 2002", come segue:

=====================================================================
 Descrizione dei cespiti e delle  |
            detrazioni            |      Aliquote e detrazioni
=====================================================================
Aliquota ordinaria                |7 per mille
---------------------------------------------------------------------
Aliquota ridotta (unita'          |
immobiliari adibite ad abitazione |
principale)                       |6 per mille
---------------------------------------------------------------------
Detrazione per unita' immobiliare |
adibita ad abitazione principale  |
del soggetto passivo (fruibile    |
fino a concorrenza dell'imposta)  |Euro 120,00
---------------------------------------------------------------------
Aliquota per proprietari che      |
eseguano interventi volti al      |
recupero di unita' immobiliari    |
inagibili o inabitabili, o        |
interventi finalizzati al recupero|
di immobile di interesse artistico|
o architettonico destinati ad     |
abitazione principale; l'aliquota |
e' applicata limitatamente alle   |
unita' immobiliari oggetto di     |
detti interventi e per la durata  |
di due anni dalla data di         |
abitabilita'                      |3 per mille
---------------------------------------------------------------------
Aliquota per abitazioni concesse  |
in uso gratuito ai parenti entro  |
il primo grado in linea retta     |6 per mille
---------------------------------------------------------------------
Aliquota per contribuenti         |
proprietari della sola unita'     |
immobiliare di residenza (comprese|
le pertinenze non locate,         |
intendendo per pertinenza i       |
fabbricati di categoria C/6) che  |
sia no pensionati,                |
ultrasessantacinquenni e che      |
abbiano un reddito non superiore  |6 per mille con detrazione di
al minimo vitale                  |Euro 206

3. di  stabilire  per  l'anno  2002, ai fini della applicazione delle
agevolazioni   previste   dall'art. 8,   comma   6   del  regolamento
dell'imposta   comunale  sugli  immobili,  il  minimo  vitale  e'  il
seguente:
    reddito se persona sola: Euro 6.714,00;
    reddito del nucleo famigliare: Euro 11.370,00.
    (Omissis).
02A60131
    Il  comune  di  FALCIANO  del  MASSICO  (provincia di Caserta) ha
adottato,  il  5 marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare  per  l'anno  2002  le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale: 6 per
mille;
    b) altre unita immobiliari: 6 per mille;
    c) terreni agricoli: 6 per mille;
    d) aree edificabili: 6 per mille;
2. determinare  per  l'anno  2002  in  Euro  103,29 la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A60132
    Il  comune  di  FENEGRO'  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il
9 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  fissare,  per  l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni:
    del 4,8 per mille per abitazione principale;
    del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
    detrazione per abitazione principale Euro 103,30;
2. di equiparare alle abitazioni principali:
    a) abitazione  posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
    b) le  unita'  immobiliari  possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risultino locate;
    c) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo
grado;
3. sono   considerate   parti   integranti   dell'abitazione  le  sue
pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto.
    (Omissis).
02A60133
    Il  comune  di  FIANO  ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il
21 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. aliquota ordinaria: 7 per mille;
2. aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille;
3. detrazione per l'abitazione principale: Euro 180,76 (L. 350.000);
4. detrazione  per  i proprietari di unica unita' immobiliare che sia
adibita  ad  abitazione  principale  con  relative pertinenze purche'
titolari   di   sola   pensione   sociale  o  portatori  di  handicap
riconosciuti  al  100%  il cui reddito complessivo del proprio nucleo
familiare   non  superi  Euro  7.747  (L. 15  milioni):  Euro  232,41
(L. 450.000).
    (Omissis).
02A60134
    Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato,
il   27 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  le  aliquote  dell' imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    5,5 per mille per l' abitazione principale;