AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23‚dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono riportati in ordine alfabetico in tre elenchi e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 giugno 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di ABBADIA SAN SALVATORE (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,8 per mille; Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille, ai sensi del decreto legge 8 agosto 1996 n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/696, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita da abitazione principale; Di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per le nuove costruzioni adibite ad attivita' industriali ed artigianali, ricadenti nelle vie indicate nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto ed ultimate nel corso dell'anno 2002; per tali immobili l'aliquota del 4 per mille verra' applicata anche per i successivi quattro anni; Di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per le nuove costruzioni adibite ad attivita' commerciali, industriali ed artigianali, ricadenti nella zona artigianale Val di Paglia in via S.S. Cassia ultimate nel corso dell'anno 2002; per tali immobili l'aliquota del 4 per mille verra' applicata anche per i successivi quattro anni; Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad attivita' commerciale ed artigianale e ricadenti nelle vie indicate nell'allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto; Di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale, salvo quanto stabilito nel regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili, e' pari a Euro 103,29, pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge. (Omissis). 02A06001 Il comune di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di adottare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili: a) 5,50 per mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze; b) 5,50 per mille per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/1998; c) 7 per mille per gli alloggi non locati; d) 6,50 per mille per tutti gli altri immobili; 2) per l'anno 2002 e' fissata in Euro 103,291 la detrazione spettante alle unita' immobiliari adibite dal proprietario ad abitazione principale; 3) di elevare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a Euro 170,431 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti: a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che: a.1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2001 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato l'importo di Euro 12.911,42 (lire 25.000.000) aumentato di Euro 516,46 (lire 1.000.000) per ogni familiare a carico; a.2) sussista titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unita' accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente; b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile in misura pari o superiore al 75% o anziano non autosufficiente con certificazione U.S.S.L., a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2001 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato l'importo di Euro 15.493,71 (lire 30.000.000) aumentato di Euro 516,46 (lire 1.000.000) per ogni familiare a carico; 4) di riconoscere la maggiore detrazione di cui al punto 3) su richiesta del contribuente, con autocertificazione attestante la presenza di ammissibilita', fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio; 5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a Euro 258,228 . (Omissis). 02A06002 Il comune di AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5 per mille per le sole abitazioni principali, e loro pertinenze ex art. 5 comma 4o e 5o reg. com. I.C.I., di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie o proprieta' indivise; 5 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. nella zona territoriale omogenea: C2/5; 7 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee: C (ad eccezione della C2/5 per la quale non e' ancora ravvisabile alcuna inerzia) e D; 6 per mille per i terreni agricoli; 5,50 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta; 1. di prendere atto che ai sensi dell'art. 8, secondo comma, D.Lgs. n. 504/1992, come rinnovellato, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 - rapportata all'anno; 2. di fissare un aumento di Euro 25,82 della suindicata detrazione per i seguenti immobili: a) abitazione occupata da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal Comune; b) abitazione occupata da nuclei familiari con figli a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare ditale reddito e' stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione guadagni oppure in mobilita'; c) abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione o da reddito da lavoro dipendente, inferiore a Euro 7.746,85 lordi annui; Numero c/c per effettuare i versamenti 10049369 intestato a Comune di Agugliaro - Servizio I.C.I. Termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia I.C.I.: scadenza presentazione dichiarazione dei redditi. (Omissis). 02A06003 Il comune di AIRUNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs n. 504 deI 30 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come segue: aliquota ridotta: 4,8 per mille da applicare alle abitazioni principali; aliquota ordinaria: 6,4 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta; 2. di confermare anche per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per abitazione principale di Euro 123,95; 3. di dare atto che le aliquote ICI di cui sopra hanno decorrenza dal 1o gennaio 2002 ai sensi art. 53, comma 16, della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, come sostituito dalIart. 27, 8o comma, della legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001. (Omissis). 02A06004 Il comune di ALBANO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Si conferma l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con D.Lgs 504/92 e successive integrazioni e modificazioni, per l'anno 2002, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 7 per mille; abitazione principale e loro pertinenze (cosi' come individuate dall'art. 4 del vigente regolamento I.C.I.) 4,9 per mille. Di introdurre l'aliquota agevolata del due per mille a favore dei proprietari dei fabbricati situati nel centro storico, cosi' come individuato dal vigente piano regolatore generale, che eseguano interventi destinati: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarati tali dall'Ufficio urbanistica del Comune; al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico cosi' come individuati e disciplinati dal titolo I del D. Lgs. 490/99, tenendo conto che l'applicazione di detta aliquota deve avvenire dietro richiesta scritta da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune, corredata dalle necessarie autorizzazioni previste per legge, entro la fine del mese di inizio dei lavori; l'aliquota agevolata trovera' applicazione per un periodo di tre anni da tale data. Ai fini della predetta agevolazione, per recupero deve intendersi l'insieme degli interventi cosi' come individuati dalla lettera c) dell'art. 31 della legge 457 del 5 agosto 1978 e in presenza di beni di interesse artistico o architettonico dall'art. 34 del testo unico 490/1999. Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 113,62. Di elevare la detrazione per l'abitazione principale a Euro 154,94 ai proprietari di immobili i cui nuclei familiari siano composti al massimo da due persone, di cui almeno una con eta' pari o superiore a 60 anni di eta', il cui reddito complessivo, al netto del reddito dei fabbricati inerenti l'abitazione principale e relative pertinenze, sia composto dalle sole quote di pensione e non sia superiore a Euro 10.329,14. L'elevazione della detrazione per l'anno in corso dovra' essere richiesta con apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall'amministrazione entro il termine di scadenza della prima rata d'imposta. (Omissis). 02A06005 Il comune di ALBINEA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 novembre 2001 e il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di fissare le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5,75 per mille per la generalita' dei casi di imposta; 7 per mille per le aree edificabili; 7 per mille nel caso di unita' abitative, e relative pertinenze, non locate o tenute a disposizione, ad eccezione di quelle date in uso gratuito ad un familiare per la dimora abituale risultante dalla iscrizione anagrafica; rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia; 2) di determinare in Euro 103,30 (lire 200.016) l'importo della detrazione per abitazione principale; 3) di dare atto che con delibera consiliare n. 7 del 31 gennaio 2000 e' stata recepita la facolta' prevista al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. (Omissis) 1) di integrare le misure delle aliquote approvate con deliberazione G.C. n. 110 del 20 novembre 2001, esecutiva, con le seguenti: 3 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3 e dall'art. 5, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni; 3 per mille per gli immobili concessi in locazione alle condizioni previste dall'art. 5 commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). 02A06006 Il comune di ALLEGHE (provincia di Belluno) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote: aliquota agevolata del 5,5 per mille per l'abitazione principale; aliquota ordinaria del 7 per mille; detrazione d'imposta di Euro 129,11 per l'abitazione principale; L'abitazione principale cosi' come individuata all'art. 7 del nuovo regolamento I.C.I. del Comune di Alleghe viene definita come quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprieta' o di altri diritti reali del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle Cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; d) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata; e) sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado secondo quanto previsto dal Codice civile, a condizione che le stesse siano usate come abitazioni principali dai parenti e che il soggetto passivo sia residente nel Comune a tal proposito il soggetto passivo dovra' darne avviso al Comune con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (il primo anno entro la naturale scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno in esame); Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, con applicazione della medesima aliquota ed eventuale computo in diminuzione, per la parte residua, della detrazione per abitazione principale che non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale medesima, le sue pertinenze, appartenenti al titolare dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto. (Omissis). 02A06007 Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota unica del 5 per mille relativamente alla Imposta comunale sugli immobili, praticando una detrazione di Euro 104,00 per la prima casa di abitazione. (Omissis). 02A06008 Il comune di ALTISSIMO (provincia di Vicenza) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Altissimo per l'esercizio finanziario 2002; 2) di dare atto che la detrazione all'imposta, da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rimane fissata a lire 200.000. (Omissis). 02A06009 Il comune di AMATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare anche per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). 02A06010 Il comune di AMBLAR (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e del 5 per mille per le seconde case e per i terreni edificabili; 2. di mantenere in L. 300.000, la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, pro 2002. (Omissis). 02A06011 Il comune di ANDALO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione dei seguenti: a) immobili censiti in catasto in categoria C6 per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille; b) immobili censiti in catasto in categoria D1/D2 e classificati, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 16 novembre 1981 n. 23 e ss.mm., quali esercizi alberghieri a quattro o cinque stelle, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002, in Euro 300,00 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi I.C.I. (Omissis). 02A06012 Il comune di ANDRANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 3. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota l.C.l. nella misura del 6,5 per mille e di determinare in L. 154,94 annua la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale da sottrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta. (Omissis). 02A06013 Il comune di ANDRIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote imposta comunale immobili 01|Aliquota ordinaria | 5,5 --------------------------------------------------------------------- 02|Aliquota abitazione principale | 5,0 --------------------------------------------------------------------- 03|Aliquota immobili del centro storico | 3,0 --------------------------------------------------------------------- |Aliquota immobili delle imprese costruttrici non vendute | 04|(per i primi tre anni) | 4,0 --------------------------------------------------------------------- 05|Detrazione abitazione principale: euro |129,12 --------------------------------------------------------------------- |Detrazione per immobile concesso in uso gratuito ai parenti| 06|di primo grado: euro |129,12 --------------------------------------------------------------------- |Detrazione per abitazione principale per l'anziano solo | 07|ultrasessantacinquenne: euro |258,24 --------------------------------------------------------------------- |Detrazione per abitazione principale per le famiglie con | |almeno un membro disabile con percentuale non inferiore al | 08|66,66%: euro |258,24 a) aliquota al 6 per mille per le abitazioni sfitte o comunque a disposizione, per un periodo non superiore a due anni riferito al 1o gennaio 2002, di categoria catastale A ad eccezione delle A10 e quelle di campagna, anche diverse dalle A07; b) aliquota al 6,5 per mille per le abitazioni sfitte o comunque a disposizione da oltre due anni riferiti al 1o gennaio 2002 di categoria catastale A ad eccezione delle A10 e quelle di campagna, anche diverse dalle A07; c) aliquota al 2,5 per mille, relativa all'abitazione principale, per le famiglie che hanno un componente del nucleo familiare tossicodipendente, presso una comunita' terapeutica, al 1o gennaio e, un reddito complessivo familiare non superiore a Euro 18.592,45. L'aliquota e' elevata al 4 per mille se il reddito e' superiore a detto limite. (Omissis). 02A06014 Il comune di ANGUILLARA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di confermare contestualmente che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia di Euro 129,11. (Omissis). 02A06015 Il comune di ARIANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, con decorrenza 1o gennaio 2002, nel modo seguente le aliquote per Iimposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) abilitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille; b) altri immobili (abitazioni, aree edificabili, negozi, etc.): 7 per mille; c) immobili posseduti a titolo di proprieta' o diritto reale o usufrutto ONLUS: 2 per mille; d) detrazione abitazione principale 200.000. (Omissis). 02A06016 Il comune di ARIANO nel POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di dare atto che per l'anno 2002 le aliquote l.C.l. vengono mantenute inalterate rispetto a quanto deliberato per l'anno 2001 con atto di consiglio comunale 22 marzo 2001, n. 4; 3. di fissare, pertanto, per l'anno 2002, come di seguito riportate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.). istituita con decreto legislativo n. 504/1992, esercitando le facolta' attribuite ai comuni dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art 3, commi 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' quelle di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, determinando: a) nel 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) nel 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e/o di alloggi non locati; 4. di avvalersi della facolta' di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinando in Euro 113.62 (L. 220.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare; 5. di dare atto che, ai fini della detrazione d'imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6. di avvalersi della facolta' di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 1997 n. 449 fissando una aliquota agevolata del 1,00 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 7. di avvalersi nella facolta' di cui all'art. 3 comma 56 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A06017 Il comune di ARSAGO SEPRIO (provincia di Varese) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del sei per mille e di applicare la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per le abitazioni principali. (Omissis). 02A06018 Il comune di ARTENA (provincia di Roma) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato: abitazione principale: 5 per mille; altri immobili: 6,5 per mille; terreni ed aree fabbricabili: 6,5 per mille; di confermare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale di Euro 103,29 (L. 200.000) per anno solare. (Omissis). 02A06019 Il comune di ASSISI (provincia di Perugia) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 4,50 per mille in favore delle persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Assisi, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 2. di determinare, sempre per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 6,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 3. di determinare, sempre per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1) e 2); 4. di prendere atto che la detrazione per abitazione principale e' pari ad Euro 103,291 (corrispondenti a L. 200.000). (Omissis). 02A06020 Il comune di ATRI (provincia di Teramo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'esercizio finanziario 2002, le seguenti misure di aliquote, detrazioni, e modalita' di applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali; detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 103,30 (L. 200.016); aliquota 5,5 per mille per le abitazioni in aggiunta a quella principale a condizione che la stessa sia concessa in locazione e che cio' risulti da atti aventi data certa; aliquota 7 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale. (Omissis). 02A06021 Il comune di AUGUSTA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate dalla legge, per l'anno 2002 le aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di questo Comune sono stabilite nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6 per mille; abitazione principale 4 per mille; immobili appartenenti alle categorie catastali D/1 - D/4 - D/5 - D/7 - D/8, 7 per mille. 2) Con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 304/92, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' elevata a L. 250.000 ed e' usufruita, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, dal contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, fino all'assorbimento dell'imposta annuale ed e' rapportata al piu' breve periodo infra annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel caso di coabitazione di piu' soggetti passivi. (Omissis). 02A06022 Il comune di AYAS (provincia di Aosta) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. sono stabilite come da deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 25 febbraio 2002 secondo i criteri deliberati nella stessa, piu' precisamente: a) aliquota del 4 per mille generalizzata a tutti i cespiti imponibili; b) ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma della legge 662/1996 e ai sensi dell'art. 58 comma 3 del decreto legislativo 446/1997, si e' stabilito che all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' applicata una detrazione forfetaria d'imposta di Euro 309,87 (Lire 600.000) fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' rapportata aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A06023 Il comune di BADALUCCO (provincia di Imperia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare ed approvare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5%, nonche' i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile l.C.I. (Omissis). 02A06024 Il comune di BADIA CALAVENA (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare, ai fini I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), per l'anno 2002 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, come individuati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili; aliquota del 7 per mille per gli altri fabbricati, come individuati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili; detrazione fino ad Euro 103,29 (L. 200.000) dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come individuati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02A06025 Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di modificare, per l'esercizio 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 6 per mille aliquota ordinaria; 5 per mille prima casa; 6,5 per mille seconda casa in affitto; 7 per mille seconda casa non affittata e tenuta a disposizione; 5 per mille per i proprietari che affittano la seconda casa con contratto concordato proprietari-inquilini; 4 per mille a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili (durata anni tre). detrazione abitazione principale: L. 200.000 - Euro 103,29. di dare atto che l'imposta sara' incassata direttamente utilizzando il c/c postale n. 10025468. (Omissis). 02A06026 Il comune di BALME (provincia di Torino) ha adottato, il 12 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di prendere atto che con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto "Imposta comunale sugli immobili anno 2002 - Aliquote" sono state confermate le aliquote I.C.I., ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lettera f), per l'anno 2002, nelle misure sottoindicate: 6 per mille aliquota base; 3 per mille aliquota ridotta per la durata di 3 anni dalla data di inizio lavori, sugli immobili inagibili o inabitabili o d'interesse storico o architettonico oggetto di interventi di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed utilizzo dei sottotetti. di confermare la misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, Euro 103,29. di stabilire l'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte a catasto). Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza. (Omissis). 02A06027 Il comune di BARBANIA (provincia di Torino) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. applicabile all'abitazione principale e ad una sua pertinenza nella misura del 6 per mille e la relativa detrazione nella misura di Euro 104,00 (arrotondamento delle L. 200.000) e di portare l'aliquota al 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, in quanto, allo scopo di perseguire la realizzazione del programma amministrativo, risulta indispensabile aumentare le entrate per poter sostenere soprattutto nuovi investimenti e le maggiori spese di parte corrente, pur nel massimo sforzo di contenere i costi. (Omissis). 02A06028 Il comune di BARBIANELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. di seguito indicate: abitazione principale 5,5 per mille; altri fabbricati 6 per mille; aree fabbricabili 6 per mille; terreni agricoli 6 per mille; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di Euro 103,29 (L. 200.000), elevata a Euro 258,23 (L. 500.000) per gli anziani e i disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto non risulti usata. (Omissis). 02A06029 Il comune di BARDINETO (provincia di Savona) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (cat. catastali B-C-D aree fabbricabili - unita' immobiliari di cat. A) esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 6 per mille; di confermare l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari di proprieta' di persone fisiche adibite ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille, stabilendo per tali unita' imobiliari, una detrazione di Euro 103,29 rapportata al periodo dell anno durante il quale ai protrae la detenzione ed alla percentuale di possesso dell'immobile. (Omissis). 02A06030 Il comune di BASELGA di PINE' (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' nell'ipotesi di quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 5 per mille per le aree fabbricabili; 4. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 130,00, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 5. di dare atto che, a termini dell'art. 6 del regolamento, vengono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione stabilite ai punti 2. e 4. le seguenti fattispecie: a) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, purche' il familiare vi dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica; b) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A06031 Il comune di BELMONTE PICENO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni d'imposta vigenti nell'anno 2001, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e determinate con la propria deliberazione n. 13 in data 12 marzo 2001, nelle seguenti misure: a) aliquote ordinaria 5 per mille; alloggi non locati 7 per mille; b) detrazioni d'imposta L. 200.000, controvalore in Euro 103,29, per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06032 Il comune di BERZO DEMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di Euro 103,29 (L. 200.000), ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' stata stabilita nella deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 21 dicembre 1999, rimane invariata. (Omissis). 02A06033 Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Ha confermato per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. in misura unica pari al 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02A06034 Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta 7 per mille; 2. di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/93, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della L. n. 662/96. (Omissis). 02A06035 Il comune di BIANDRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 10 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del sei per mille; (Omissis). di concedere una detrazione da applicare all'importo relativo all'imposta comunale sugli immobili pari a Euro 103,29 (L. 200.000) alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze) ex art. 24 regolamento comunale). (Omissis). 02A06036 Il comune di BIBIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. abitazione principale prima casa e una pertinenza (comma 3-bis, art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) aliquota 5 per mille con la detrazione d'imposta di L. 200.000; 2. abitazione secondaria aliquota 6 per mille; 3. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilita', l'imposta ha una riduzione del 50 per cento. (Omissis). 02A06037 Il comune di BLEGGIO INFERIORE (provincia di Trento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare in L. 250.000 per l'anno 2002, la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 e s.m., per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principalee sue assimilazioni ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale del soggetto passivo di tale tributo nonche' alle sue pertinenze per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 2. di stabillire che l'aliquota I.C.I. prevista per l'abitazione principale, per tutte le altre tipologie di fabbricati nonche' per le aree fabbricabili viene fissata al 4 per mille anche per l'anno 2002. (Omissis). 02A06038 Il comune di BOFFALORA d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nel seguente modo: abitazione principale e sue pertinenze (anche se iscritte distintamente al catasto), 5,25 per mille; per tutti gli altri immobilil 7 per mille; 2. di determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06039 Il comune di BOJANO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e del 5,8 per millle per le altre unita' immobiliari compreso le aree fabbricabili. di non apportare alcuna modifica alla detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06040 Il comune di BOLOGNANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: a) ordinaria 6 per mille; b) abitazione principale 5 per mille; c) detrazione abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02A06041 Il comune di BORGHETTO d'ARROSCIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unita' immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.; 5,5 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazione secondarie, altri fabbricati, ecc.). (Omissis). 02A06042 Il comune di BORGHETTO di BARBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare e quindi confermare anche per l'anno 2002, l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 30 novembre 2000 5 per mille, tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze limitatamente alle categorie catastali C2 e C6 e per non piu' di due pertinenze per ciascuna abitazione principale scelta dal contribuente; b) di determinare per l'anno 2002 nella misura dei Euro 118,79 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, art. 5 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 30 novembre 2000; c) di fissare nella misura del 6,25 per mille l'aliquota base di riferimento per l'anno 2002 da applicare agli immobili non compresi nel precedente punto a). (Omissis). 02A06043 Il comune di BORGO SAN LORENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per tutti i motivi espressi in narrativa le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: a) 7 per mille aliquota ordinaria; b) 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coperative edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (tale aliquota a partire dall'anno 1999 viene applicata anche alle fattispecie indicate all'articolo 5 del regolamento comunale; c) 6 per mille nei confronti dei soggetti passivi che abbiano locato con contratto registrato unita' immobiliari a soggetti i quali le utilizzino come abitazione principale. (Omissis). 02A06044 Il comune di BORGO SAN MARTINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille uniformemente per ogni categoria di immobile, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di fissare in Euro 103,30 la detrazione spettante ai proprietari che occupano immobili adibiti a prima casa. (Omissis). 02A06045 Il comune di BORZONASCA (provincia di Genova) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille con decorrenza 1o gennaio 2002; 2. di stabilire le detrazioni I.C.I. per la prima casa nelle seguenti misure: euro 206,58 categoria catastale A2, euro 103,29 altre categorie. (Omissis). 02A06046 Il comune di BOZZOLE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille uniformemente per ogni categoria di immobile, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.; 2. di fissare in Euro 103,30 (L. 200.017) la detrazione spettante ai proprietari che occupano immobili adibiti a prima casa ...(Omissis) .... (Omissis). 02A06047 Il comune di BRUNELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare anche per il 2002 le aliquote I.C.I. vigenti nel 2001 come segue: 4,8 per mille per abitazione principale con detrazione di Euro 103,29; 5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per tutti gli altri tipi di fabbricati e per i terreni. (Omissis). 02A06048 Il comune di BUSCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 la seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): abitazione principale 5 per mille; pertinenze 5 per mille; terreni agricoli 6 per mille; aree fabbricabili 6 per mille; abitazione secondaria 6 per mille; insediamenti produttivi 6 per mille. 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione e' di Euro 104,00. (Omissis). 02A06049 Il comune di BUSETO PALIZZOLO (provincia di Trapani) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sara' applicata nella misura del 5 per mille; B. per le abitazioni principali spettera' la detrazione pari a Euro 129,11 (L. 250.000). (Omissis). 02A06050 Il comune di CA' d'ANDREA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare e determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002; aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione 4,8 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unita' immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 5,5 per mille; di confermare, per l'anno 2002, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, elevabili a Euro 139,44, limitatamente ai soggetti passivi che siano proprietari, o comunque possessori di quell'unico immobile e, ad abitazioni, che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che godono di un reddito familiare imponibile IRPEF non superiore ad Euro 13.118,01, elevabile di Euro 3.253,68 per il coniuge a carico e di Euro 1.032,91 per ogni figlio a carico. La maggiore detrazione e' riconosciuta su richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati messi a disposizione dell'ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione; di stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di confermare che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzabiti, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile; di richiamare la delibera di C.C. n. 11 del 28 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la disposizione regolamentare in materia di I.C.I. disciplinante il trattamento delle pertinenze dove cita: "(Omissis) delimitare l'estensione dell'aliquota agevolata alla sola categoria catastale C6 (autorimesse) per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale". La predetta disposizione riguarda l'aliquota agevolata e non le detrazioni stabilite per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale, pertanto, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull'imposta dovuta per la pertinenza. (Omissis). 02A06051 Il comune di CABIATE (provincia di Como) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale; aliquota del 5,5 per mille per immobili diversi dall'abitazione principale. (Omissis). 02A06052 Il comune di CADONEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: 5,3 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 9 per mille per le abitazioni non occupate per almeno un anno; 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale immobili ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 2, del vigente Regolamento comunale sull'I.C.I.; 6,6 per mille per le restanti fattispecie impositive; 2. di fissare per l'intero anno 2002 la detrazione per abitazione principale pari a Euro 300,00; 3. di non considerare alloggi non locati quelli realizzati dalle imprese di costruzione ed in attesa di essere alienati. (Omissis). 02A06053 Il comune di CALUSO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Il comune di Caluso con atto G.C. n. 18 del 6 febbraio 2002 ha confermato per il 2002 le aliquote I.C.I.(*) gia' vigenti per l'anno 2001 e approvato la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 124,00 (L. 240.000). (*)NOTA: per l'anno 2002 aliquote e detrazioni sono cosi' sintentizzabili: Abitazione principale: 5 per mille; Pertinenze abitazione principale come definite dal regolamento: 5 per mille; Detrazione abitazione principale: Euro 124,00 (L. 240.000); Altri fabbricati: 6 per mille; Fabbricati sfitti da almeno un anno: 7 per mille; Terreni agricoli: 5 per mille; Aree fabbricabili: 6 per mille. (Omissis). 02A06054 Il comune di CAMERANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dal 1o gennaio 2002, a conferma di quelle vigenti nell'anno 2001: abitazione principale 5,6 per mille, comprese le pertinenze dell'abitazione principale tenuto conto che l'agevolazione e' limitata per regolamento ad una sola unita' immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6; abitazioni possedute in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di ascendenti o discendenti diretti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il primo grado 5,6 per mille; immobili di proprieta di enti senza scopo di lucro, compresi gli alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.: 5,6 per mille; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5,6 per mille; abitazioni non locate: 7 per mille; altri immobili: 6 per mille; 3. di non apportare modifiche alla detrazione di imposta minima stabilita dalla legge n. 662/96 per l'abitazione principale e, quindi, applicare la detrazione di L. 200.000 pari a Euro 103,29, dando atto che essa potra' essere applicata anche alle pertinenze, limitatamente al caso in cui, dopo averla applicata sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, risulti ancora una eccedenza della medesima; 4. di applicare, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale, una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto precedente e quindi pari a Euro 206,58, nel caso in cui l'abitazione risulti posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92 come modificato dal decreto-legge n. 50/97 convertito con legge n. 122/97, una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto 3) e quindi pari a Euro 206,58 nel caso in cui almeno un componente del nucleo familiare del soggetto d'imposta che occupa l'abitazione principale risulti portatore di handicap con un grado di invalidita' permanente pari o superiore all'ottanta per cento e che al 31 dicembre dell'anno di imposizione abbia compiuto al massimo il sessantacinquesimo anno di eta'. Il soggetto d'imposta che usufruisce della maggiore detrazione deve presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno dell'anno di imposizione, apposita dichiarazione attestante il grado di invalidita', allegando il certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale. Tale agevolazione e' valida anche nel caso in cui il soggetto d'imposta sia egli stesso un portatore di handicap con gli stessi requisiti di cui sopra. (Omissis). 02A06055 Il comune di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicemrbe 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota e la detrazione dell'imposta I.C.I. da applicare all'anno di imposta 2002 nel territorio comunale e' stabilita come segue: a. aliquota unica del 5,5 per mille; b. detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di Euro 103.29. (Omissis). 02A06056 Il comune di CAMPOLATTARO (provincia di Benevento) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/92 e s.m.i. per l'abitazione principale; di confermare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti i restanti immobili; di confermare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale nell'importo di L. 250.000, pari ad Euro 129,11; di confermare un'aliquota agevolata pari all'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 02A06057 Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure di seguito indicate: terreni: terreni agricoli: 4 per mille; altri terreni: 5 per mille; abitazioni: abitazione principale e sue pertinenze, utilizzata direttamente dal proprietario: 4 per mille; altre abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il 2o grado: 5 per mille; altre abitazioni locate con regolare contratto: 6,5 per mille; altre abitazioni sfitte: 7 per mille; altri immobili: non pertinenziali alla prima casa - sfitti: 7 per mille; non pertinenziali alla prima casa - locati con regolare contratto: 6,5 per mille; 2. di determinare altresi' in Euro 114,00 la misura della detrazione di imposta sulla prima casa; (Omissis). 02A06058 Il comune di CANDELO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, confermando le disposizioni gia' assunte con D.G.C. n. 231 del 5 dicembre 2000 valevole per l'anno 2001, le seguenti aliquote e misure I.C.I. per l'anno 2002: 5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze; 2 per mille, agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nei seguenti casi: a) per unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di recupero edilizio; immobili di interesse storico o architettonico, vincolati ai sensi di legge, oggetto di interventi di recupero edilizio; b) immobili ubicati nei nuclei di antica formazione (N.A.F.), cosi' come zonizzati dal Piano regolatore comunale, oggetto di recupero edilizio; c) nuove autorimesse e/o nuovi posti auto che costituiscano pertinenza ad un fabbricato esistente; d) utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi. L'aliquota agevolata di cui sopra e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi sopra descritti e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; gli interventi, oltre che essere conformi allo strumento urbanistico, dovranno essere autorizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica: 6.50 per mille per tutti gli altri casi; detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A06059 Il comune di CANDIDA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue: aliquota unica: 5,5 per mille. (Omissis). 02A06060 Il comune di CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,5 per mille; di non operare diversificazioni dal regime base stabilito dalla legge. (Omissis). 02A06061 Il comune di CANNOBIO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota I.C.I. cosi' come segue: l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse cosi' come previsto dall'art. 5, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.; l'aliquota del 7 per mille per i fabbricati di proprietari per usi occasionali, o non continuativi, o non locati comprese le pertinenze delle stesse; l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2, e art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. diversi dalle abitazioni principale e relative pertinenze alle stesse; 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06062 Il comune di CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato, il 2 febbraio 2002 - 20 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille, per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta dell'abitazione principale, e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 2. di confermare in Euro 103,29, misura minima fissata dalla legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di stabilire in Euro 154,94 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo disabile totale o invalido di grado non inferiore al novanta per cento o che presenti nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella detta situazione. (Omissis). 1. Di modificare, (omissis), il punto 3 del dispositivo della propria deliberazione n. 14 del 2 febbraio 2002 come di seguito: "Di stabilire in Euro 154,94 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi disabili residenti nel comune, riconosciuti ai sensi della legge n. 104/1992 con indennita' di accompagnamento o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione". (Omissis). 02A06063 Il comune di CAPODRISE (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupati direttamente dai proprietari; 2. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli immobili destinati ad altri usi, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli; 3. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione di Euro 129,11 (L. 250.000), per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupati direttamente dai proprietari. (Omissis). 02A06064 Il comune di CARERI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A06065 Il comune di CAROBBIO degli ANGELI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I., che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sara' applicata nella misura unica di Euro 103,29 (L. 200.000), come previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, nonche' dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997; 3. di dare atto, altresi', che le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni sara', quindi, applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali, nella misura unica di Euro 103,29. (Omissis). 02A06066 Il comune di CARTOSIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17-27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cartosio nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che il consiglio comunale adottera' le opportune determinazioni in merito all'ammontare della detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi, come pure su ogni altro aspetto attinente all'ordinamento del tributo. (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica di Euro 103,29 rapportate ad anno, per la generalita' dei contribuenti; 2. di riconoscere la detrazione di cui al punto 1, come per l'anno precedente, anche per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), a condizione che detti parenti abbiano la residenza anagrafica ed il domicilio nell'abitazione in questione; 3. di dare atto che l'applicazione della detrazione nelle ipotesi di cui al precendente punto 3, e' subordinata alla presentazione al comune di apposita richiesta in tal senso da parte del proprietario interessato, entro il 31 dicembre 2002. (Omissis). 02A06067 Il comune di CASAL BORGONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e l'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 540/1992 cosi' come sostituito dall'art. 58, comma 3, della legge n. 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, rimane fissata in Euro 113,62. (Omissis). 02A06068 Il comune di CASALNUOVO di NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 7 per mille; di stabilire l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili dati ad uso gratuito ai parenti fino al secondo grado cosi' come previsto dall'art. 10 del vigente regolamento comunale; di confermare la detrazione per l'abitazione principale e per quelle date in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, in L. 250.000, Euro 129,11 su base annua. (Omissis). 02A06069 Il comune di CASANOVA LERRONE (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,7 per mille; aliquota per abitazione principale: 6,3 per mille; detrazione abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02A06070 Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, confermando la medesima aliquota gia' in vigore nell'anno 2001; (Omissis). 3. di dare atto, altresi', che detta aliquota verra' applicata a tutti gli immobili del territorio comunale senza alcuna riduzione e/o agevolazione per particolari categorie di immobili, salva la detrazione per la prima casa stabilita per legge. (Omissis). 02A05771 Il comune di CASOLA in LUNIGIANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue: a) per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti nel comune di Casola: 6,5 per mille; b) per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta 7 per mille; 2. di confermare l'importo della detrazione ordinaria, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a Euro 113,62. (Omissis). 02A05772 Il comune di CASSINETTA di LUGAGNANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2002 nella misura gia' fissata per il 2001 ovvero: 6 per mille. Detrazioni: a) Euro 154,94 su richiesta documentata degli interessati per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (1 box e/o cantina) e che sono titolari di un reddito familiare costituito da pensione sociale o minima; le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) Euro 154,94 per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a Euro 77.468,54 riferito al solo valore di tale unita' immobiliare e relativa pertinenza (1 box e/o cantina); le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; c) Euro 113,62 per coloro che non rientrano ai punti a e b e che sono possessori a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a Euro 113.620,52; d) Euro 103,29 per coloro che sono possessori a titolo di proprieta' o altro diritto reale delle unita' immobiliari adibita ad abitazione principale con valore catastale superiore a Euro 113.620,52. Il versamento va effettuato su bollettino di e/e postale n. 177469 intestato a: Servizio Riscossione Tributi - I.C.I. Concessione di MILANO "A" - CARIPLO ESA.TRI. S.p.a. - via della Chiusa n. 2 - Milano. La dichiarazione per le variazioni I.C.I. intervenute nell'anno 2001 va presentata: su modello ministeriale entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Omissis). 02A05773 Il comune di CASTAGNOLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 10/2002 che ha riconfermato per l'anno 2002 le aliquote dell'I.C.I., come gia' fissate per l'anno 2001 e cioe': terreni agricoli e abitazione principale: 5 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; altri fabbricati: 5,5 per mille; di determinare in Euro 104,00 la detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale stabilendo che la parte della predetta detrazione non fruita sull'imposta per l'abitazione principale, in ossequio alla circolare del Ministero delle finanze 25 maggio 1999 n. 114/E e seg., potra' essere scomputata dall'imposta dovuta per un box per ogni unita' immobiliare rispetto alla quale risulta il beneficio della detrazione non fruita in toto, confermando per il predetto box, rientrante nella categoria altri fabbricati, l'assoggettamento all'aliquota del 5,5 per mille. (Omissis). 02A05774 Il comune di CASTELBIANCO (provincia di Savona) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare per il 2002 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in Comune per l'unita' immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc. 6,5 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.). (Omissis). 02A05775 Il comune di CASTELFRANCO EMILIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le aliquote l.C.l. da applicare nel comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure: A) aliquota del cinque per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale nonche' per quelle concesse in uso gratuito come abitazione a figli e parenti fino al primo grado; B) aliquota ridotta del cinque per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Castelfranco Emilia, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; C) aliquota del sei virgola sei per mille, da applicare al valore di tutti gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi; D) aliquota del sette per mille da applicare agli alloggi non locali, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, escluse le pertinenze; l'aliquota del sette per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato; E) aliquota del cinque per mille da applicare agli immobili di proprieta' di Imprese e destinati alla vendita; F) aliquota del tre per mille, da applicare al valore degli immobili concessi in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della legge n. 431/1998 (per alloggi dati in locazione facendo riferimento ai contratti stipulati secondo "Accordi Territoriali"); 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cioe' non utilizzata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 662/23 dicembre 1996; 3. di determinare in (Euro 103,29 pari a lire 199.997) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 e in (Euro 154,94 pari a lire 300.005) la detrazione per i seguenti casi: A) famiglia composta da un pensionato solo o da due pensionati conviventi che presentano i seguenti requisiti: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage annesso, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. NeI caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) 65 anni di eta' dei componenti compiuti alla data del 1o gennaio 2002; 3) condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a Euro 8.005,00 pari a lire 15.499.841 annui lordi riferito all'anno 2001 neI caso di una persona sola o non superiore a Euro 12.395,00 pari a lire 24.000.067 annui lordi nel caso di due pensionati conviventi; 4) ai fini della detrazione l.C.I. l'appartamento di proprieta' di anziani che acquisiscono la residenza in luoghi di ricovero non e' considerato seconda casa; B) famiglie numerose con cinque o piu' persone che presentino i seguenti requisiti: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) nucleo familiare composto da cinque o piu' componenti al 1o gennaio 2002; 3) reddito familiare riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 38.734,00 (pari a lire 74.999.482) lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono Euro 7.747,00 (pari a lire 15.000.284) lordi annui per ogni componente superiore a cinque; 4) l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di Euro 51,65 (pari a lire 100.008) e' subordinata alla condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda alcuna proprieta' immobiliare; 4. di determinare le seguenti modalita' applicative dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3): i contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R n. 445 deI 28 dicembre 2000, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti entro il 30 giugno 2002 se obbligati al pagamento dell'imposta della prima rata, ed entro il 30 novembre 2002 se obbligati a pagare l'imposta della rata di dicembre, in quanto divenuti soggetti passivi di imposta per l'acquisto della prima casa successivamente al 30 giugno 2002; l'Amministrazione comunale si riserva la facolta' di richiedere, in qualsiasi momento ulteriori documenti comprovanti il diritto alla detrazione di Euro 154,94 (pari lire 300.005); 5. di applicare la detrazione di Euro 103,29 (pari a lire 199.436) anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in conformita' a quanto previsto daIIart. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 e alIart. 8, comma 9, del regolamento dell'l.C.I.; 6. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 55 comma 1). (Omissis). 02A05776 Il comune di CASTELFRANCO in MISCANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 3. fissare, per l'anno 2002, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge, pari a Euro 103,29, nulla variando rispetto allo scorso anno. (Omissis). 02A05777 Il comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale gia' in vigore per l'anno 2001 apportando le modifiche di seguito indicate: 1. le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principale, nonche' quelle locate a residenti, con un contratto di locazione regolarmente registrato sono assoggettate all'aliquota del 5 per mille; 2. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito con contratto di comodato registrato a parenti e/o affini entro il primo grado in linea retta e entro il secondo in linea collaterale sono assoggettate all'aliquota del 5 per mille; 3. le pertinenze delle unita' immobiliari di cui punti 1 e 2 in un numero massimo di due (categorie catastali C2, C6) vengono pure assoggettate all'aliquota del 5 per mille. L'ammontare di detrazione e' unico e se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima; 4. le unita' immobiliari sfitte, nonche' quelle a non residenti, come precedentemente specificato, sono assoggettate alle aliquote del 6 per mille; 5. le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille; 6. le unita' adibite ad abitazione diversa da quella principale e non incluse nelle categorie precedenti sono assoggettate all'aliquota del 6 per mille; 7. le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille; 8. tutti gli altri beni immobili (opifici, terreni, negozi, immobili adibiti ad attivita' produttiva ecc.) indipendentemente dal fatto che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non residenti, sono assoggettati alla aliquota del 5 per mille: 9. detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29; 10. concessionario di riscossione "Padana Riscossioni S.p.a." c/c postale n. 300293. (Omissis). 02A05779 Il comune di CASTELLO di CISTERNA (provincia di Napoli) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Si e' ritenuto opportuno confermare le aliquote e le detrazioni I.C.I. gia' vigenti nell'esercizio precedente: aliquota al 6 per mille per tutte le unita' immobiliari e detrazione per l'abitazione principale pari a Euro129,11. (Omissis). 02A05780 Il comune di CASTELLO TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sotto riportate: aliquota per abitazione principale dei soggetti residenti 5,5 per mille; aliquota per abitazione principale dei soggetti residenti 4 per mille; aliquota per aree edificabili 4 per mille; aliquota per immobili classificati o classificabili in categoria D2 (alberghi e pensioni) 4 per mille; aliquota per abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura 4 per mille; aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 4,5 per mille. (Omissis). 02A06081 Il comune di CASTELMOLA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare l'aliquota unica I.C.I. al 5,5 per mille; 2. determinare l'importo di detrazione per la prima casa di abitazione, in lire 350.000 (Euro 180,76). (Omissis). 02A06082 Il comune di CASTIGLIONE FALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 5 per mille con riferimento alla prima casa e con detrazione unica di Euro 103.29 estendibile alle pertinenze identificate ai sensi di legge; di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille con riferimento a tutti gli altri immobili e fabbricati; di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 258,22. (Omissis). 02A06083 Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). In merito all'imposta comunale degli immobili (I.C.I.). 1. di mantenere per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura pari a quelle determinate per l'anno 2001 come appresso indicate: a) 4,5 per mille - prima casa: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario e pertinenze (garage - autorimessa - posti auto e box); b) 4,5 per mille - immobili ad uso abitativo affittati con regolari contratti di locazione ed utilizzati come prime case; c) 5,5 per mille - altre destinazioni diverse dall'uso abitativo (negozi, uffici, industrie) ed aree fabbricabili; d) 4,5 per mille - abitazioni principali, comprese le pertinenze, concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle, previa istanza presentata al comune; e) 7 per mille - immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione o comunque non ricompresi nei casi precedenti e relative pertinenze; 2. fissare in Euro 103.29 l'importo della detrazione sull'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze dell'abitazione principale, se non ha trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06084 Il comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni I.C.I. applicate nel 2001 e di seguito specificate: aliquota ordinaria - 6 per mille; aliquota abitazione principale - 5 per mille; detrazione per abitazione principale Euro 103.29; detrazione per abitazione principale abitata esclusivamente dai nuovi nuclei familiari che si costituiranno nel corso dell'anno 2002 Euro 154.94; detrazione abitazione principale dei nuclei familiari residenti nel centro storico del capoluogo e della frazione Ripaberarda Euro 154.94. (Omissis). 02A06085 Il comune di CAVALLERLEONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 5,2 per mille ed, inoltre, di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione dal applicare per gli immobili adibiti ad abitazione prinicipale di Euro 103.29 (L. 200.000) annue rapportate per il periodo di durata di tale destinazione. (Omissis). 02A06086 Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di confermare in Euro 113.62 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da applicarsi anche da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2) cosi' come deliberato con d.c.c. n. 12 del 28 febbraio 2000, dando atto che qualora detto ammontare non trovasse totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta per le pertinenze. (Omissis). 02A06087 Il comune di CAVEDINE (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale - 5 per mille; altre unita' immobiliari - 5 per mille; aree edificabili - 7 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 150,00, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06088 Il comune di CAVRIGLIA (provincia di Arezzo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 le aliquote e tariffe di competenza comunale sono riconfermate nella misura deliberata per il decorso esercizio anno 2001, secondo la elencazione qui di seguito riportata: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, (omissis). 1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; 2. aliquota agevolata da applicare alle pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte a catasto 4,5 per mille; 3. aliquota agevolata da applicare alle abitazioni concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela ed in linea collaterale nell'ipotesi di parentela entro il terzo grado ed adibite ad abitazione principale: 4,5 per mille; 4. aliquota da applicare per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,8 per mille; 5. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto 2.: 7 per mille; 6. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; 7. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,8 per mille; 8. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 6.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituto dalle regioni: 4,5 per mille; 6.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4,5 per mille; 9. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,8 per mille. II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. III. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durate il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. IV. L'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita. (Omissis). 02A06089 Il comune di CELANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili anno 2002 di seguito indicata: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5 per mille per ogni altro tipo di immobile. (Omissis). 02A06090 Il comune di CELLARENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per il corrente anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione all'I.C.I. nella misura minima di Euro 103,29; 3. di confermare anche per il corrente anno il valore venale delle aree edificabili nella misura di Euro 25,82 al mq ai fini dell'I.C.I. (Omissis). 02A06091 Il comune di CELLENO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel modo seguente: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a prorieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,5 per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 (Euro 103,29); (Omissis); di dare atto che sono equiparati alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado ed al coniuge anche se separato. (Omissis). 02A06092 Il comune di CELLINO ATTANASIO (provincia di Teramo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di adottare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di Euro 113,00; l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e la detrazione di Euro 258,00 per le abitazioni principali di nuova costruzione per una durata di anni cinque dal rilascio del certificato di abitabilita'; l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille per gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali; l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille alle abitazioni secondarie con riduzione al 5 per mille a chi produce un contratto di locazione regolarmente registrato; l'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille per i nuovi insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali, per la durata di anni 3 dal rilascio dell'agibilita'; l'esecuzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449 del 27 dicembre 1997, dal pagamento dell'I.C.I. in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di anni 3. (Omissis). 02A06093 Il comune di CEMBRA (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili. 2. di determinare la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei suoi familiari entro il primo grado in Euro 155,00 pari a L. 300.112. (Omissis). 02A06094 Il comune di CENATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 7 per mille; 2. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 437 dell'8 agosto 1996, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con una detrazione d'imposta pari a Euro 103,29; 3. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliare date in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta: genitori ai figli e viceversa figli ai genitori, senza ulteriori detrazioni; 4. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le pertinenze delle abitazioni principali. (Omissis). 02A06095 Il comune di CENCENIGHE AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure, provvedendo, per i motivi in premessa evidenziati, ad apportare le seguenti integrazioni e precisazioni: a) 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, anche se con rendita catastale distinta; abitazioni date in locazione con contratto registrato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 5 della legge n. 431/1998; unita' e pertinenze concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, da possessore residente ai suoi familiari (parenti entro il primo grado in linea retta); b) 0 per mille, ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, per tre anni dall'inizio dei lavori volti: al recupero di unita' inagibili o inabitabili; al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico; alla realizzazione di autorimesse o posti macchina anche pertinenziali; all'utilizzo di sottotetti; c) 0 per mille per utilizzo di fabbricati ex rurali (stalle e fienili) esclusivamente adibiti a ricovero attrezzi o legna; d) 7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; di confermare per l'anno 2002 l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 129,11. (Omissis). 02A06096 Il comune di CENTALLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille; b) altre unita' immobiliari: 5 per mille; c) terreni agricoli: 5 per mille; d) aree edificabili: 5 per mille; detrazione per l'abitazione principale e pertinenze pari ad Euro 108,46. (Omissis). 02A06097 Il comune di CERCHIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Cerchio nella misura del 6,5 per mille (omissis). (Omissis). 02A06098 Il comune di CHALLAND SAINT VICTOR (provincia di Aosta) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota unica 5 per mille; detrazione abitazione principale L. 350.000 (Euro 180,76). (Omissis). 02A06099 Il comune di CHAMPDEPRAZ (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille; 2. di fissare in Euro 160,00 annui la detrazione per l'abitazione principale per il versamento dell'I.C.I. a decorrere dall'anno impositivo 2002. (Omissis). 02A60100 Il comune di CHAMPORCHER (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Il comune di Champorcher (Aosta) ha adottato la seguente misura di aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille per l'anno 2002. La detrazione per la prima casa e' fissata nella misura di legge ossia Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A60101 Il comune di CHIAVARI (provincia di Genova) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria: 5,25 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Chiavari, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, nonche' per un immobile di categoria C6 (box o posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina, soffitta, solana) previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore. (Omissis). 02A60102 Il comune di CHITIGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, in applicazione degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul riordino della finanza degli enti territoriali, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune di Chitignano per l'anno 2002 nelle seguenti misure: a) nelle misura del 5,7 per mille del valore catastale dell'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) nella misura del 7 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi detto; c) nella misura del 7 per mille del valore delle aree edificabili; 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e' di Euro 103,29 annui (pari a L. 200.000). (Omissis). 02A60103 Il comune di CICAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota unica del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Omissis). 02A60104 Il comune di CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2002, e con decorrenza dal 1 gennaio 2002, le aliquote per l'I.C.I. come segue: a) per l'abitazione principale e sue pertinenze (art. 5 regolamento I.C.I.): aliquota del 5 per mille; b) per le unita' immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario esecente attivita' produttive e/o imprenditoriali, artigianali, commerciali ed industriali, distintamente censite in catasto esclusivamente alle cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8: aliquota del 5 per mille; c) per "altri fabbricati": aliquota del 7 per mille; d) per "aree fabbricabili": aliquota del 6 per mille; e) per i "terreni agricoli" l'imposta non e' dovuta ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 annue per tutti i contribuenti senza distinzione alcune ne' di reddito ne' di condizione sociale. (Omissis). 02A60105 Il comune di CINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ha determinato l'liquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille e stabilito la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02A60106 Il comune di CISANO sul NEVA (provincia di Savona) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4,75 per mille per l'abitazione principale; con detrazione unica di Euro 103,29; 7 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie. (Omissis). 02A60107 Il comune di COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille; 2. di confermare altresi', per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 3. di confermare, per l'anno 2002, l'ammontare delle detrazioni cosi' come risultano dal dispositivo della deliberazione consiliare n. 6 del 30 gennaio 2001 che di seguito si riportano: A) si conferma, per l'anno 2002, in L. 200.000 (Euro 103,30) l'importo da detrarre dall'imposta comunale sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accatastamento della stessa; B) si conferma, per l'anno 2002, in L. 500.000 (Euro 258,23) l'importo da detrarre allorche' il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unita' immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile: a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini I.R.PE.F. derivi da solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box); b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidita' civile; c) soggetto passivo disoccupato nel 2001 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento; C) di precisare che in relazione alle situazioni di cartattere sociale sopra indicate sub a), b) e c) il reddito imponibile I.R.PE.F. dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano con soggetto passivo, per l'anno 2001 non deve essere superiore a L. 21.000.000, tetto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap. (Omissis). 02A60108 Il comune di COLLE SAN MAGNO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le tariffe come di seguito indicate: aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 (Euro 103,29) per la prima casa. (Omissis). 02A60109 Il comune di CONCA dei MARINI (provincia di Salerno) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'esercizio finanziario 2002 le stesse aliquote I.C.I. gia' vigenti nell'anno finanziario 2001: 6 per mille prima casa con detrazione L. 200.000; 6,4 per mille seconda casa; 2. di dare atto che l'agevolazione della aliquota al 6 per mille con relativa detrazione si applica, agli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi nonche' da soci di cooperative edilizie-proprieta' indivisa, residente nel comune, nonche' ad immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale. (Omissis). 02A60111 Il comune di CONSIGLIO di RUMO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare come di seguito le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: a) abitazione diversa da quella principale ed alloggi non locati: 6 per mille della base imponibile; b) abitazione principale ed altri immobili: 4 per mille della base imponibile. (Omissis). 02A60112 Il comune di CONTIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire che: I) L'aliquota da applicare ai fini dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, per i soggetti passivi e per gli immobili e' pari al 7 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2002; II) L'aliquota da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri) e' pari al 5,5 per mille; III) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; IV) L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. II contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. II comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; V) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; VI) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A60113 Il comune di COREDO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), a valere per l'anno 2002, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita dalla normativa vigente, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di euro 258,23 pari a lire 500.003, stabilendo che detta detrazione spettera' proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile manterra' la caratteristica di prima abitazione; 2. di confermare a valere per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I., gia' in vigore nell'anno 2001: a) 4,75 per mille quale aliquota ordinaria; b) 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e' altresi' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A60114 Il comune di CORTANZE (provincia di Asti) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; 2. di dare atto che l'importo della detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale resta stabilito nella misura di legge Euro 103,30 (L. 200.000). (Omissis). 02A60115 Il comune di COSSIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per il 2002, l'aliquota ordinaria unica I.C.I. nella misura del 6.3 per mille; di applicare per le abitazioni principali la sola detrazione prevista dalla normativa vigente, pari a L. 200.000, Euro 103.29. (Omissis). 02A60116 Il comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 tre aliquote I.C.I., come risulta dal seguente prospetto: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliare sfitte e non locate come definite all'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: 7 per mille; altre tipologie di immobili e terreni: 6,2 per mille; 2. di determinare, inoltre, per l'anno 2002 in Euro 155,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A60117 Il comune di CROSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) abitazione principale ed immobili equiparati ad abitazione principale: 4 per mille con detrazione di Euro 126,00; b) altri immobili: 6,5 per mille; c) non residenti: 6,5 per mille; c) ulteriori detrazioni: elevazione delle detrazioni da Euro 126,00 a Euro 186,00 per abitazione principale riferita ai seguenti nuclei familiari monoreddito composti da: 1. pensionati titolari dl pensione sociale o pensione integrata al minimo; 2. uno o piu' portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74% senza indennita' dl accompagnamento e con reddito inferiore a Euro 6.800,00; 3. vedovi con reddito familiare inferiore a Euro 6.800,00; 4. ragazze madri con reddito familiare inferiore a Euro 6.800,00; 5. un numero di componenti familiari non inferiore a 6 e con reddito familiare inferiore Euro 10.300,00. (Omissis). 02A60118 Il comune di CUMIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio 2002 e 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei possessori o dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune; del 5 per mille indistintamente per tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli (aliquota ordinaria); del 7 per mille per alloggi non locati e/o tenuti a disposizione; del 7 per mille per le aree fabbricabili; (Omissis). di stabilire per l'anno 2002, nella misura di Euro 103,30 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02A60119 Il comune di CUPELLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'imposta comunale I.C.I. in vigore nell'anno 2001, come segue: 5 per mille per abitazioni principali ed altri immobili; 6 per mille per gli alloggi sfitti e non locati; 7 per mille per i fabbricati inagibili non ristrutturati; 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero dl immobili di interesse artistico o architettonico Iocalinati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero di sottotetti, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 97, n. 449; 2. di confermare rideterminando in Euro 103,29 la detrazione dell'mposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 02A60120 Il comune di CUPRA MARITTIMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille, e un'aliquota ridotta da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille; di estendere tale riduzione agli immobili locati con contratto a soggetti che li utilizzano come dimora abituale; di fissare una detrazione pari a Euro 103,29 da applicare all'imposta relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 02A60121 Il comune di CUSANO MUTRI (provincia di Benevento) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: aliquota ordinaria: 7 per mille; abitazione principale: 6 per mille; abitazione individuate o individuabili nelle categorie catastali "A" per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; aree edificabili: 7 per mille; 2. di stabilire che l'importo della detrazione per abitazione principale viene fissata nella misura di Euro 129,00 ai sensi dell'art. 3, comma 55.3 della legge n. 662/1992. (Omissis). 02A60122 Il comune di CUTIGLIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile a: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel comune; alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli) ed al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale; pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate; aliquota ridotta del 6,5 per mille: alle aree classificate dal piano regolatore generale vigente come edificabili ai sensi della normativa di legge, con i valori gia' stabiliti dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del C.C. n. 118 del 29 dicembre 1998; aliquota ordinaria del 7 per mille: applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e diversi dalle aree edificabili, posseduti nel comune; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A60123 Il comune di DECOLLATURA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). (Omissis), riconfermare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e di stabilire quale detrazione per l'abitazione principale, la somma di Euro 129,11. (Omissis). 02A60124 Il comune di DIMARO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Dimaro nella misura: 1a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille. detrazione per abitazione principale Euro 155,00; 1b) unita' immobiliare residenziali non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille; 1c) immobili delle categorie A9, A10, A11, B, C, (limitatamente alle unita' immobiliari non costituenti e pertinenze di unita' immobiliari adibite ad abitazione), D, le aree fabbricabili ed ogni altra tipologia di immobile comunque non ricompresa nei punti 1A e 1B: 4,5 per mille. (Omissis). 02A60125 Il comune di DOMUS DE MARIA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come appresso specificato: abitazione principale: aliquota 5 per mille - detrazione Euro 154,94; altri immobili: aliquota 6,5 per mille. (Omissis). 02A60126 Il comune di DON (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), nella misura unica del 5 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2002; 2. di determinare in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A60127 Il comune di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 4 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). applicare, per l'anno 2002 la stessa aliquota dell'I.C.I. vigente nell'anno 2001 del 5,5 per mille; stabilire in L. 200.000 pari a Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A60128 Il comune di ELMAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4 per mille nella fattispecie di abitazione principale prevista dall'articolo 17 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 5,5 per mille per le restanti fattispecie. importo detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale secondo la definizione del decreto legislativo n. 504/92: Euro 130,00; importo della detrazione per le unita' immobiliari di cui ai punti a), b), c), d) ed e) di cui all'articolo 17 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: Euro 50,00 limitatamente a n. 2 unita' immobiliari in aggiunta all'unita' immobiliare occupata dal soggetto passivo; importo della detrazione per abitazioni principali di proprieta' di soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido con invalidita' al 100% risultante dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche nella misura di: Euro 180,00. Articolo 17 vigente regolamento: 1. "La giunta comunale stabilisce annualmente, in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa l'applicazione di una aliquota ridotta e/o di una detrazione d'imposta per le seguenti fattispecie e limitatamente ad un numero di unita' immobiliari da quantificarsi: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale; c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale ed aventi presso la stessa la residenza anagrafica, ed almeno due dei seguenti elementi: autonomo allaccio Enel, autonomo allaccio idrico, autonoma iscrizione alla tassa rifiuti; d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione; e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore; f) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' al 100% risultante dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. (Omissis). 02A60129 Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (omissis). 1. di approvare, (Omissis), per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.): a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune e dei soggetti a cui sono stati assegnati alloggi da Istituto autonomo per le case popolari, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorche' separato o divorziato, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza; b) 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; c) 6,4 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; (Omissis). 1. di approvare, (omissis), per l'anno 2002, la detrazione nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari; 2. di considerare, ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al precedente punto 1), direttamente adibita ad abitazione principale le seguenti unita' immobiliare: l'abitazione concesse in uso gratuito ai familiari - parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge, ancorche' separato o divorziato, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza; l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono a residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di approvare, per quanto espresso in premessa, per l'anno 2002, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale, la maggiore detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che gli interessati siano in possesso dei sotto specificati requisiti: a) reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 2001 dall'intero nucleo familiare non sia superiore a Euro 11.362,05 (L. 22.000.000), aumentabile: a.1) di Euro 826,33 (L. 1.600.000), se nell'anno 2001 il capofamiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge; a.2) di Euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno 2001. A tal fine sono considerati a carico i familiari cosi' come definiti ai fini I.R.PE.F.; a.3) di un ulteriore importo di Euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni familiare a carico non autosufficiente; b) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le sue pertinenze ed accessori, deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione. 4. di dare atto che: sono escluse dall'agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e cascelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); per la deteminazione del reddito complessivo lordo non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale e ai suoi accessori o pertinenze; 5. di dare atto che i soggetti interessati per avere diritto alla maggiore detrazione di cui al precedente punto 3. devono presentare richiesta contenente, anche nella forma dell'autocertificazione: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente; il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti punti a) e b); 6. di dare atto che la richiesta di cui al precedente punto dovra' essere presentata al comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni di cui al precedente punto 3., od inviata mediante raccomandata entro tale data. Nel caso di invio a mezzo posta fara' fede il timbro postale. I contribuenti che avranno presentato la richiesta entro il suddetto termine potranno al momento del pagamento delle rate l.C.l. gia tenere conto della maggiore detrazione. L'ufficio tributi si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre atta segnalazione all'autorita' giudiziaria competente. (Omissis). 02A60130 Il comune di ERBE' (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (Omissis). 2. di modificare la delibera di G.C. n. 3 del 28 gennaio 2002 avente per oggetto: "imposta comunale sugli immobili - determinazioni per l'anno 2002", come segue: ===================================================================== Descrizione dei cespiti e delle | detrazioni | Aliquote e detrazioni ===================================================================== Aliquota ordinaria |7 per mille --------------------------------------------------------------------- Aliquota ridotta (unita' | immobiliari adibite ad abitazione | principale) |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Detrazione per unita' immobiliare | adibita ad abitazione principale | del soggetto passivo (fruibile | fino a concorrenza dell'imposta) |Euro 120,00 --------------------------------------------------------------------- Aliquota per proprietari che | eseguano interventi volti al | recupero di unita' immobiliari | inagibili o inabitabili, o | interventi finalizzati al recupero| di immobile di interesse artistico| o architettonico destinati ad | abitazione principale; l'aliquota | e' applicata limitatamente alle | unita' immobiliari oggetto di | detti interventi e per la durata | di due anni dalla data di | abitabilita' |3 per mille --------------------------------------------------------------------- Aliquota per abitazioni concesse | in uso gratuito ai parenti entro | il primo grado in linea retta |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Aliquota per contribuenti | proprietari della sola unita' | immobiliare di residenza (comprese| le pertinenze non locate, | intendendo per pertinenza i | fabbricati di categoria C/6) che | sia no pensionati, | ultrasessantacinquenni e che | abbiano un reddito non superiore |6 per mille con detrazione di al minimo vitale |Euro 206 3. di stabilire per l'anno 2002, ai fini della applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, il minimo vitale e' il seguente: reddito se persona sola: Euro 6.714,00; reddito del nucleo famigliare: Euro 11.370,00. (Omissis). 02A60131 Il comune di FALCIANO del MASSICO (provincia di Caserta) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; b) altre unita immobiliari: 6 per mille; c) terreni agricoli: 6 per mille; d) aree edificabili: 6 per mille; 2. determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A60132 Il comune di FENEGRO' (provincia di Como) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni: del 4,8 per mille per abitazione principale; del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; detrazione per abitazione principale Euro 103,30; 2. di equiparare alle abitazioni principali: a) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; c) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado; 3. sono considerate parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto. (Omissis). 02A60133 Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota ordinaria: 7 per mille; 2. aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille; 3. detrazione per l'abitazione principale: Euro 180,76 (L. 350.000); 4. detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purche' titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi Euro 7.747 (L. 15 milioni): Euro 232,41 (L. 450.000). (Omissis). 02A60134 Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per l' abitazione principale;