IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra le altre, della denominazione di origine protetta "Murazzano" nel
quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  2  giugno,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  139 del 16 giugno 1999, con il quale
l'organismo  di  controllo "I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' -
Soc. coop. a r.l.", con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto
Grosso  n.  82,  e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta "Murazzano";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  16 giugno 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma  1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al
fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare  modalita' uniformi per
l'esercizio  dell'attivita'  di  controllo  sulle  rispettive aree di
produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato decreto 2 giungo 1999 per la denominazione di origine protetta
"Murazzano"  venga  adeguato  allo  schema  tipo  di  controllo sopra
indicato;
  Considerato  che  il  Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio  a
denominazione di origine Murazzano d.o.p. con nota del 20 maggio 2002
ha  comunicato  di  aver  deliberato il rinnovo della designazione di
"I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.", con
sede  in  Moretta  (Cuneo),  piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, quale
organismo  di  controllo e di certificazione ai sensi del citato art.
10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
"Murazzano"  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo della stessa, per consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' Soc. coop. a r.l.", con sede
in  Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2
giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta  "Murazzano" registrata con il regolamento della Commissione
(CE)  n. 1263/96 del 1 luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni
a far data dal 15 giugno 2002.