IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le  altre,  della  denominazione  di  origine protetta "Bra" nel
quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  2  giugno,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  139 del 16 giugno 1999, con il quale
l'organismo  di  controllo "I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' -
Soc. coop. a r.l.", con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto
Grosso  n.  82,  e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta "Bra";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  16 giugno 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma  1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al
fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare  modalita' uniformi per
l'esercizio  dell'attivita'  di  controllo  sulle  rispettive aree di
produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato decreto 2 giugno 1999 per la denominazione di origine protetta
"Bra" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato  che  il Consorzio per la tutela del formaggio Bra DOP,
con  nota  del  2  aprile  2002  ha  comunicato di aver deliberato il
rinnovo  della  designazione  di  "I.N.O.Q.  -  Istituto  nord  ovest
qualita'  -  Soc.  coop. a r.l.", con sede in Moretta (Cuneo), piazza
Carlo  Alberto  Grosso  n.  82,  quale  organismo  di  controllo e di
certificazione  ai  sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine protetta "Bra"
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa,   per  consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.", con
sede  in  Moretta  (Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto Grosso n. 82, con
decreto  2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  "Bra"  registrata  con  il  regolamento  della
Commissione  (CE)  n.  1263/96  del  1  luglio  1996, e' prorogata di
centoventi giorni a far data dal 15 giugno 2002.