IL RETTORE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 512 del 28 maggio 1996, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 137 del 13 giugno 1996, concernente il
nuovo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino;
  Viste  le  deliberazioni  del consiglio di amministrazione, in data
6 marzo  2001,  e del senato accademico in data 26 marzo 2001, con le
quali sono state approvate le modifiche di statuto;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 - Norme concernenti
l'autonomia didattica negli Atenei;
  Considerato che il Ministero con nota prot. n. 1725 del 28 novembre
2001 ha comunicato che non sono state formulate osservazioni ai testi
di modifica allo statuto, proposti dall'Ateneo di Cassino;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Cassino, e' modificato
come segue:
                              Titolo I
                               Art. 2.
  1)  L'art.  2  del  Titolo I  (Attivita' didattiche e formative) e'
sostituito dal presente:
    1. L'Universita'   provvede  a  tutti  i  livelli  di  formazione
universitaria rilasciando i seguenti titoli:
    laurea;
    laurea specialistica;
    dottorato di ricerca;
    diploma di specializzazione;
    master universitario di primo livello;
    master universitario di secondo livello.
  2.   Sulla   base   di  apposite  convenzioni,  l'Universita'  puo'
rilasciare  i  titoli  di  cui al comma 1 del presente articolo anche
congiuntamente con altre universita' italiane o straniere.
  3.  L'Universita'  organizza  servizi  di  tutorato  finalizzati ad
orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi e assicura,
anche in concorso con soggetti esterni, attivita' di orientamento per
l'iscrizione  agli  studi  universitari, ai corsi post-universitari e
per l'inserimento nel mondo del lavoro.
  4.  L'Universita'  prevede  corsi di formazione e aggiornamento del
proprio  personale tecnico e amministrativo, e favorisce le attivita'
formative  autogestiti  dagli  studenti  nei  settori della cultura e
degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
  5. L'Universita', per attivita' didattiche di rilevante impegno che
coinvolgano  piu'  Atenei,  anche  stranieri,  puo'  istituire centri
interuniversitari  per  la  didattica,  cosi'  come  puo'  istituire,
nell'ambito  dei  rapporti  di  collaborazione  con  l'esterno di cui
all'art.   8,   strutture   di   comune  interesse  finalizzate  alla
promozione,   all'organizzazione  e  alla  realizzazione  di  servizi
culturali e formativi sul territorio.
  6.  L'Universita', anche nell'ambito dei rapporti di collaborazione
con l'esterno di cui all'art. 8, puo' attivare:
    a) corsi   di   preparazione   agli   esami   per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
    b) corsi   di  educazione  ed  attivita'  culturali  e  formative
esterne,   ivi   compresi  quelli  per  l'aggiornamento  culturale  e
professionale   degli   adulti,  nonche'  quelli  per  la  formazione
permanente e ricorrente;
    c) corsi di perfezionamento.
  2)  L'art.  9  del  Titolo  II  dal  punto  5  al  punto 9 e' cosi'
sostituito:
                              Titolo II
                               Art. 9.
                 Organi e strutture dell'Universita'
  5.  Le  strutture  didattiche dell'Universita' sono le facolta'. Le
facolta'  sono anche le strutture di appartenenza per i professori di
ruolo e i ricercatori.
  6.  Su  proposta  delle  facolta',  sono  inoltre  attivabili altre
strutture didattiche:
    a) corsi di laurea;
    b) corsi di laurea specialistica;
    c) corsi di specializzazione;
    d) corsi di master universitario.
  7.  Le  attivita' di ciascuna struttura didattica sono disciplinate
dal  relativo  regolamento.  I regolamenti delle strutture didattiche
attivate  sono  emanati  dal  rettore su proposta del consiglio della
struttura interessata, previa approvazione del senato accademico.
  8.  Previa  delibera  del  senato  accademico  e  su proposta delle
facolta'  interessate,  i  compiti  e le attribuzioni dei consigli di
corsi  di  studio  appartenenti ad una medesima classe possono essere
trasferiti  ad  un  consiglio  della  classe  di  corsi  di studio. I
regolamenti  dei  consigli  della  classe  dei  corsi  di studio sono
emanati dal rettore su delibera delle facolta' interessate.
  9.  I  regolamenti  delle  strutture  didattiche  possono prevedere
l'istituzione  di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura,
cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
  3)  L'art.  14  del  Titolo  IV  dal  punto  1  al punto 4 e' cosi'
sostituito:
                              Titolo IV
                        Strutture didattiche
                              Art. 14.
                              Facolta'
  1.  La  facolta'  e'  la struttura didattica fondamentale sul piano
organizzativo e amministrativo.
  1.2  Qualora  i corsi di studio afferenti ad una facolta' non siano
configurati  quali  strutture  didattiche  autonome,  i  compiti e le
attribuzioni  dei  consigli  di  corso di studio sono trasferiti alle
facolta'.
  1.3   Qualora   piu'   facolta'  dell'Universita'  concorrano  alla
costituzione di un corso di studio, il Senato accademico determina la
facolta'  alla quale tale corso debba afferire ai fini amministrativi
ed organizzativi.
  1.4   Le  facolta'  hanno  il  compito  primario  di  disciplinare,
coordinare  ed assicurare la funzionalita' dei corsi di studio che ad
esse afferiscono, di garantirne l'efficacia, il grado di rendimento e
la produttivita' nell'impiego delle risorse.
  Spetta  alla  facolta':  le  lettere c) ed f) sono sostituite dalle
seguenti:
    c) proporre  modifiche  degli  ordinamenti didattici dei corsi di
studio di pertinenza;
    f) coordinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico
dei professori di ruolo e dei ricercatori.
  Il punto 2 del medesimo articolo e' sostituito dal seguente:
      2. Sono organi necessari delle facolta':
        a) il preside;
        b) il consiglio di facolta'.
  Ciascuna  facolta' puo' prevedere nel suo regolamento l'istituzione
di un consiglio di presidenza.
  I punti 5 e 6 del medesimo articolo sono soppressi.
  4)  Il  titolo  IV (Strutture didattiche) e' integrato dal seguente
articolo 14-bis:
                            Art. 14-bis.
                     Altre strutture didattiche
  1.  Le  altre  strutture didattiche attivabili ai sensi dell'art. 9
del  presente  statuto  assolvono ai compiti operativi essenziali per
un'efficiente   ed   efficace   organizzazione   della  didattica  in
particolare esse provvedono a:
    a) programmare  e coordinare le attivita' didattiche dei relativi
corsi di studio;
    b) avanzare  proposte  ed  attuare le deliberazioni relative alla
didattica assunte dal consiglio di facolta';
    c) approvare  i  piani delle attivita' formative presentati dagli
studenti;
    d) determinare   la   distribuzione  dei  compiti  e  del  carico
didattico  dei  professori  di  ruolo  e dei ricercatori impegnati in
attivita' formative dei corsi di studio di pertinenza;
    e) coadiuvare il preside nel controllo degli obblighi didattici e
nella valutazione dell'attivita' didattica;
    f) organizzare  i  servizi  di  orientamento e tutorato, anche in
collaborazione con le organizzazioni studentesche;
    g) esercitare  inoltre  tutti  gli  altri  compiti che in materia
vengono  loro  attribuiti  dal  regolamento didattico di Ateneo e dal
regolamento della struttura medesima.
  2.  Le  strutture didattiche di cui al presente articolo sono rette
da  un  consiglio  composto  da  professori  di ruolo, da ricercatori
confermati  che afferiscono ai corsi di studio di pertinenza e da una
rappresentanza studentesca.
  3.  Il  consiglio  di cui al comma precedente del presente articolo
provvede  ad  eleggere un presidente fra i professori di ruolo che lo
compongono.
  4.  Il  presidente rappresenta la struttura didattica, ne convoca e
presiede  il  consiglio, definendo l'ordine del giorno delle relative
riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni.
  5. Il mandato del presidente coincide con quello del preside.
  6.  Le  modalita'  di funzionamento di ciascuna struttura didattica
sono contenute in un apposito regolamento.
  7.  Strutture  didattiche  relative  a corsi di studio del medesimo
livello e/o di livelli successivi, individuabili come appartenenti ad
una  comune  area  scientifico-culturale, possono essere congiunte in
una struttura didattica unica retta da un unico consiglio.
  5)  Il Titolo VI (Strutture di servizio), e' integrato dal seguente
art. 18-bis:
                            Art. 18-bis.
                   Sistema bibliotecario di Ateneo
  1.  Il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo  (SBA)  e'  un centro di
servizio  che  coordina  le  strutture  bibliotecarie  dedicate  alle
esigenze  della  ricerca  e  della  didattica  e  responsabili  della
conservazione,  dell'incremento  e  della  fruizione  del  patrimonio
bibliografico e documentario, anche mediante tecnologie innovative.
  2.   L'attivita',   le   modalita'  di  funzionamento,  nonche'  le
competenze  e  la composizione degli organi delle SBA e delle singole
biblioteche  sono  definite  con  apposito  regolamento,  che  dovra'
prevedere  un  consiglio  scientifico  presieduto da un professore di
ruolo.
  Il  presidente  del  consiglio scientifico e' nominato dal rettore,
sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Cassino, 5 marzo 2002
                                                     Il rettore: Vigo