L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto   il   provvedimento   ISVAP  in  data  2 dicembre  1999,  di
autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa in alcuni
rami  danni  (ivi  compreso  il  ramo 1. Infortuni - limitatamente al
rischio "persone trasportate"), rilasciata alla Direct Line Insurance
S.p.a. (in breve Direct Line) con sede in Milano, piazza Monte Titano
n. 10;
  Vista l'istanza in data 8 febbraio 2002 con la quale la Direct Line
Insurance  S.p.a.  ha  chiesto  di  essere  autorizzata  ad estendere
l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa nel ramo 1. Infortuni (gia'
autorizzato  con le limitazioni di cui sopra) relativamente a tutti i
rischi  dello  stesso ramo, nonche', ex novo, nei rami 8. Incendio ed
elementi  naturali,  con  esclusione  del rischio "energia nucleare",
9. Altri danni ai beni e 13. R.C. generale;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  delibera  con la quale il consiglio dell'istituto, nella
seduta  del  19 giugno 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla vigente normativa,
si  e'  espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata
presentata dalla societa' Direct Line Insurance S.p.a.;

                              Dispone:

  La  societa'  Direct  Line Insurance S.p.a. (in breve Direct Line),
con  sede  in  Milano,  gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita'
assicurativa  in alcuni rami danni, ivi compreso il ramo 1. Infortuni
-  limitatamente  al rischio "persone trasportate", e' autorizzata ad
estendere  l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa a tutti i rischi
inclusi  nel  predetto  ramo  1. Infortuni, nonche', ex novo, ai rami
8. Incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio "energia
nucleare",  9. Altri  danni  ai  beni  e 13. R.C. generale, di cui al
punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 giugno 2002
                                               Il presidente:Giannini