IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro

  Visti l'art. 9 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del
decreto-legge  31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  29  ottobre  1987,  n.  440,  nonche'  l'art.  22  del
decreto-legge  2  marzo  1986,  n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali e' denominato
al  Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con
proprio  decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili
ai  mutui  da  concedersi  agli  enti locali territoriali, al fine di
ottenere una uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,
il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti
locali  di  cui  al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
66;
  Visto  l'art.  13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge  4 marzo  1989,  n.  77,
convertito  dalla  legge  5  maggio 1989, n. 160, il quale prevede il
concorso  dello  Stato  nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni   gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti  sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del  28 giugno 1989, del 26 giugno
1990,  del  25  marzo  1991  e  del  24  giugno  1993, concernenti le
modalita'  di  determinazione  del tasso di riferimento variabili per
mutui di cui alle leggi suindicate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 dicembre 1998, con il quale e'
stabilito  che,  a  partire  dal  30 dicembre 1998, il tasso RIBOR e'
istituito dall'EURIBOR;
  Ritenuta  la  necessita' di fissare il costo della provvista per le
operazioni  di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti
ministeriali  del  25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli
anni 1999 e 2000;
  Visto   il   decreto  ministeriale  del  10  maggio  1999,  recante
"Determinazione  del costo globale annuo massimo per le operazioni di
mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo
1989,  n.  66,  convertito  dalla legge 24 aprile 1989, n. 144" e, in
particolare,  l'art.  4,  il  quale  prevede  che le disposizioni del
decreto  medesimo  si  applicano  ai  contratti  di  mutuo  stipulati
successivamente alla sua entrata in vigore;
  Viste  le  misure  del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi e ACT/360 a
tre  mesi  rilevate  per il mese di maggio 2002 sul circuito Reuters,
pari rispettivamente a 3,515% e 3,467%;
  Vista la lettera del 20 giugno 2002, con la quale la Banca d'Italia
ha  comunicato  i  dati  relativi  ai  parametri da utilizzare per la
determinazione  del  tasso di riferimento per i predetti mutui per il
periodo 1 luglio-31 dicembre 2002;
  Visto  l'art.  3  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  il  periodo  1  luglio-31  dicembre  2002  il  costo della
provvista  da  utilizzarsi  per operazioni di mutuo di cui alle leggi
citate in premessa, regolate a tasso variabile, e' pari a:
    a) 4,45% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio 1986,
n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge
11 marzo 1988, n. 67;
    b) 4,30  per  le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66,  e  relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno
1989;
    c) 4,55%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66,  e  relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno
1990;
    d) 4,60%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66,  e  ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno
1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;
    e) 4,55%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66,  e  ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno
1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999.
  2.   Al   costo   della   provvista   va  aggiunta  la  commissione
onnicomprensiva  tempo  per  tempo  in vigore nel periodo in cui sono
state  effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura
della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.