L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 20 giugno 2002,
  Visti:
    l'art.  3,  ultimo  comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel
seguito:  legge  n.  241/1990) quale si disciplina la motivazione dei
provvedimenti amministrativi;
    l'art.  22  della  legge  n.  241/1990,  nel quale si riconosce a
chiunque   vi   abbia   interesse   per   la   tutela  di  situazioni
giuridicamente   rilevanti   il   diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi;
    l'art. 23 della legge n. 241/1990, nel quale si stabilisce che il
diritto  di  accesso  nei  confronti delle Autorita' di garanzia e di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 241/1990;
    l'art.  24 della legge n. 241/1990, ed in particolare il comma 4,
che  vincola  ogni pubblica amministrazione ad individuare, con uno o
piu'  regolamenti,  le  categorie  di  documenti  da  esse  formati o
comunque   rientranti   nella   loro   disponibilita'   da  sottrarre
all'accesso;
    l'art.  25 della legge n. 241/1990, che determina le modalita' di
esercizio del diritto di accesso;
    l'art. 6, comma 4, del regolamento concernente l'organizzazione e
il  funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita),  approvato con deliberazione 11 dicembre 1996,
n. 05/1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
93  del  22  aprile 1997 e successivamente modificato e integrato con
deliberazione  20  febbraio  2001, n. 26/01 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2001 (di seguito: il
Regolamento),  nel  quale  sono disciplinate le forme di esternazione
delle deliberazioni di carattere generale dell'Autorita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,  recante  "Regolamento  per  la  disciplina  delle  modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti  amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi" ed in particolare l'art. 8, recante la disciplina dei
casi di esclusione;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Considerato che:
    le   richiamate   disposizioni   della  legge  n.  241/1990  sono
complessivamente  dirette  a  realizzare  il valore della trasparenza
dell'azione   amministrativa   sia   attraverso   la   formazione   e
pubblicazione  di  provvedimenti  dai  quali sia possibile evincere i
presupposti  di  fatto  e  di  diritto  delle determinazioni con essi
adottate,  sia  attraverso il riconoscimento del diritto di conoscere
la documentazione preparatoria di dette determinazioni;
    la  richiamata disposizione del Regolamento deve essere integrata
con  la disciplina afferente la pubblicazione degli atti di carattere
consultivo  e propulsivo esercizio delle generali funzioni attribuite
all'Autorita'   ai   sensi  della  legge  n.  481/1995  ovvero  delle
specifiche  competenze  di cui sia in tal senso investita l'Autorita'
nell'ambito  della  disciplina  di  provvedimenti  di  competenza  di
istituzioni terze;
  Ritenuto che sia necessario:
    adottare  una  disciplina  organica delle garanzie di trasparenza
dell'azione  amministrativa  dell'Autorita'  a  tal fine unificando e
completando le disposizioni in materia di forme di esternazione degli
atti  di  competenza  dell'Autorita'  e le disposizioni in materia di
esercizio  del diritto di accesso ai documenti formati dall'Autorita'
o comunque rientranti nella sua disponibilita';
    adottare  disposizioni aventi ad oggetto sia i casi di esclusione
del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
                              Delibera:
  Di  approvare  l'allegato  regolamento  recante la disciplina delle
garanzie di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  che  costituisce parte integrante e
sostanziale della presente proposta di delibera (allegato A):
  Di dare mandato al presidente per le azioni a seguire.
    Milano, 20 giugno 2002
                                                 Il presidente: Ranci