L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 giugno 2002, Visti: l'art. 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel seguito: legge n. 241/1990) quale si disciplina la motivazione dei provvedimenti amministrativi; l'art. 22 della legge n. 241/1990, nel quale si riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi; l'art. 23 della legge n. 241/1990, nel quale si stabilisce che il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 241/1990; l'art. 24 della legge n. 241/1990, ed in particolare il comma 4, che vincola ogni pubblica amministrazione ad individuare, con uno o piu' regolamenti, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' da sottrarre all'accesso; l'art. 25 della legge n. 241/1990, che determina le modalita' di esercizio del diritto di accesso; l'art. 6, comma 4, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), approvato con deliberazione 11 dicembre 1996, n. 05/1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1997 e successivamente modificato e integrato con deliberazione 20 febbraio 2001, n. 26/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2001 (di seguito: il Regolamento), nel quale sono disciplinate le forme di esternazione delle deliberazioni di carattere generale dell'Autorita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 8, recante la disciplina dei casi di esclusione; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Considerato che: le richiamate disposizioni della legge n. 241/1990 sono complessivamente dirette a realizzare il valore della trasparenza dell'azione amministrativa sia attraverso la formazione e pubblicazione di provvedimenti dai quali sia possibile evincere i presupposti di fatto e di diritto delle determinazioni con essi adottate, sia attraverso il riconoscimento del diritto di conoscere la documentazione preparatoria di dette determinazioni; la richiamata disposizione del Regolamento deve essere integrata con la disciplina afferente la pubblicazione degli atti di carattere consultivo e propulsivo esercizio delle generali funzioni attribuite all'Autorita' ai sensi della legge n. 481/1995 ovvero delle specifiche competenze di cui sia in tal senso investita l'Autorita' nell'ambito della disciplina di provvedimenti di competenza di istituzioni terze; Ritenuto che sia necessario: adottare una disciplina organica delle garanzie di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorita' a tal fine unificando e completando le disposizioni in materia di forme di esternazione degli atti di competenza dell'Autorita' e le disposizioni in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti formati dall'Autorita' o comunque rientranti nella sua disponibilita'; adottare disposizioni aventi ad oggetto sia i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Delibera: Di approvare l'allegato regolamento recante la disciplina delle garanzie di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera (allegato A): Di dare mandato al presidente per le azioni a seguire. Milano, 20 giugno 2002 Il presidente: Ranci