IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91/492/CEE, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, concernente provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria; Visto il decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249, recante modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Visto il decreto del Ministero della sanita' 31 luglio 1995 concernente metodiche di analisi per la determinazione dei coliformi fecali, di Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine PSP (Paralytic Shellfish Poison), delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison), del mercurio e del piombo nei molluschi bivalvi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 29 novembre 1995); Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998 recante modificazioni all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 97/61/CE; Vista la direttiva del Consiglio 91/492/CEE del 15 luglio 1991 che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la direttiva del Consiglio 97/61/CE del 20 ottobre 1997 che modifica l'allegato alla direttiva 91/492/CEE, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la decisione della Commissione 2002/225/CE del 15 marzo 2002 che fissa norme specifiche per l'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio per quanto concerne i tenori massimi e i metodi d'analisi di talune biotossine marine in molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini; Vista la decisione del Consiglio 93/383/CEE del 14 luglio 1993 in materia di laboratori di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine; Considerato che le decisioni sopracitate apportano modifiche tecniche alla direttiva 91/492/CEE; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Decreta: Art. 1. Il presente decreto stabilisce il tenore massimo di biotossine algali del complesso DSP (acido okadaico, dinophysitossine), yessotossine, pectonotossine e azaspiracidi, nonche' i metodi d'analisi da impiegare per la determinazione delle sopracitate biotossine e delle biotossine PSP e ASP, e si applica a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo immediato o ad ulteriore lavorazione prima del consumo.