IL DIRETTORE GENERALE
                       della Giustizia Civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Kroke  Annemarie, nata a Bielefeld
(Germania) il 23 luglio 1947, cittadina tedesca, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  dei  propri titoli accademici e professionali ai fini
dell'accesso   e   dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di
psicologo e di psicoterapeuta;
  Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di
dottore in psicologia conseguito presso l'Universita' degli studi "La
Sapienza" di Roma in data 26 giugno 1989, omologato dal Ministero per
l'istruzione,  la  cultura, le scienze e l'arte dello Stato libero di
Baviera in data 29 novembre 1990;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  dimostrato  di aver maturato
esperienza  professionale  pluriennale  nel campo della psicologia, e
pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della
direttiva comunitaria n. 89/48, art. 3, comma 1, lettera b);
  Considerato  che  il  Ministero  regionale  di sanita' e assistenza
sociale di Berlino ha rilasciato alla sig.ra Kroke, in data 4 gennaio
1999, l'abilitazione come psichologische psychotherapeutin;
  Viste  le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 29
maggio 2002;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  - sezione A dell'albo professionale, e di
psicoterapeuta,  per  cui  non  appare necessario applicare le misure
compensative;

                              Decreta:

  1.  Alla  sig.ra Kroke Annemarie, nata a Bielefeld (Germania) il 23
luglio   1947,   cittadina   tedesca,   sono  riconosciuti  i  titoli
accademico/professionali    di   cui   in   premessa   quali   titoli
cumulativamente  abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi
-   sezione   A,  e  degli  psicoterapeuti  e  l'esercizio  di  dette
professioni in Italia.
    Roma, 8 luglio 2002
                                          Il direttore generale: Mele