IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  sig.ra Csanyi Erika cittadina
ungherese,   ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  doctor
medicinae universae conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Acquisito   il   parere  della  conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 31 maggio
2002;
  Ritenuto  che il titolo professionale in possesso della richiedente
soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;
  Considerato    che   l'esercizio   professionale   e'   subordinato
all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  doctor  medicinae universae, rilasciato in data
27 settembre  1986  dall'Universita'  di  medicina "Sommelweis" della
citta'  di  Budapest  alla  sig.ra Csanyi Erika, cittadina ungherese,
nata  a Budapest (Ungheria) il 9 febbraio 1962, e' riconosciuto quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
medico chirurgo.
  2. La dott.ssa Csanyi Erika e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico
chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte
dell'Ordine  stesso  della  conoscenza  della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo  di validita' ed alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 luglio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola