IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  dei
                             consumatori

  Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  n.  9697171 del 18 dicembre 1996 che autorizza l'organismo
di  controllo  "Associazione  italiana  per l'agricoltura biologica -
AIAB",  di  seguito  denominato  AIAB,  ad esercitare le attivita' di
controllo  relative  al  metodo  di  produzione biologico di prodotti
agricoli  e  alle  indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle   derrate   alimentari,   ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;
  Vista  l'istanza  presentata  da  AIAB con la quale chiede a questo
Ministero  l'autorizzazione  alla  cessione  del ramo di attivita' di
controllo delle produzioni da agricoltura biologica all'"Istituto per
la  certificazione etica ed ambientale - ICEA", di seguito denominata
ICEA;
  Vista  la disponibilita' dichiarata da ICEA di acquisire il ramo di
attivita'  di  controllo delle produzioni da agricoltura biologica da
AIAB;
  Sentito  il  parere  del comitato di valutazione degli organismi di
controllo,  istituito  con il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo
1995, espresso con nota n. 52 del 30 gennaio 2002;
  Vista  la  nota  n.  90482  del  26  febbraio 2002, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ha  disposto  le
condizioni  per  il trasferimento dell'attivita' di controllo da AIAB
ad ICEA;
  Visto  il  verbale della seduta comitato esecutivo federale di AIAB
del  lo  marzo 2002 che delibera la cessione del sistema di controllo
delle produzioni da agricoltura biologica ad ICEA;
  Visto  il  verbale della seduta del consiglio di amministrazione di
ICEA  del  26  aprile 2002 che delibera l'acquisizione del sistema di
controllo delle produzioni da agricoltura biologica da AIAB;
  Visto il contratto di cessione di ramo d'azienda, redatto a Roma in
data  l6  maggio  2002 con numero di repertorio 45202, tra AIAB quale
parte cedente e ICEA quale cessionario;
  Esaminata    la   documentazione   contenente   i   requisiti   dei
rappresentanti e degli amministratori nonche' quelli tecnici di ICEA,
previsti nell'allegato II del decreto legislativo n. 220/1995;
  Considerato, che il trasferimento dell'attivita' di controllo delle
produzioni  da  agricoltura biologica da AIAB ad ICEA, assicurera' la
continuita' del sistema di controllo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  L'  "Istituto per la certificazione etica e ambientale - ICEA",
con  sede  in  Bologna,  Strada  Maggiore  n.  29,  e' autorizzato ad
esercitare   l'attivita'   di  controllo  sul  metodo  di  produzione
biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui
prodotti   agricoli  e  sulle  derrate  alimentari  con  le  medesime
condizioni  di autorizzazione concesse all'"Associazione italiana per
l'agricoltura  biologica  -  AIAB"  con  decreto  del  Ministro delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre
1996;
  2.  All'"Associazione  italiana per l'agricoltura biologica - AIAB"
e'  revocata  l'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di controllo
sul  metodo  di  produzione  biologico  di  prodotti agricoli ed alle
indicazioni  di  tale  metodo  sui  prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari, concessa con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996;
  3.  L'  "Istituto per la certificazione etica e ambientale - ICEA",
nell'esercizio   dell'attivita'  di  controllo  di  cui  al  presente
decreto,  deve  limitare  la  propria attivita' a quanto previsto dal
Reg.  (CEE)  n. 2092/9l del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e
dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;
  4. Al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate
da  AIAB  e'  concesso  l'impiego  delle  stesse  per  un periodo non
superiore  a  trecentosessantacinque  giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.