IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                 E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
                     DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

                                  A tutti i Ministeri:
                                  Agli Uffici di Gabinetto
                                  Agli    Uffici    del    personale,
                                  dell'organizzazione     e     della
                                  formazione
                                  Alle   aziende  ed  amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  A   tutti  gli  enti  pubblici  non
                                  economici
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Agli  organismi  di  valutazione di
                                  cui   al   decreto  legislativo  n.
                                  286/1999
                                  Agli Uffici centrali del bilancio
                                  A tutti le regioni
                                  A tutte le province
                                  A tutti i comuni
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Al Formez
                                  All'A.I.P.A.
                                  All'ARAN
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  della  Repubblica
                                  Segretariato generale
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  Alla  Conferenza  dei rettori delle
                                  universita' italiane

  Sono  pervenuti,  al Dipartimento della funzione pubblica, numerosi
quesiti  relativi  al  raccordo tra l'art. 19 della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  concernente  il divieto di assunzione di personale a
tempo  indeterminato  per l'anno 2002 nelle pubbliche amministrazioni
ivi  menzionate,  e  la  normativa  generale  in tema di contratti di
formazione  e  lavoro,  prevista  dall'art.  3  del  decreto-legge n.
726/1984,  convertito  dalla  legge  19 dicembre  1984, n. 863, e ora
applicabile  anche  nelle pubbliche amministrazioni ai sensi e con le
modalita'  di  cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e dei contratti collettivi conseguenti.
  In  particolare,  sono stati posti quesiti sul come raccordare, con
il  regime  di  blocco  delle  assunzioni previsto dall'art. 19 della
citata  legge  n.  448,  lo spirito di favore che la legislazione sui
rapporti di formazione e lavoro manifesta verso la stabilizzazione di
tali rapporti mediante loro conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato  al  termine  del  periodo  formativo o nei dodici mesi
immediatamente successivi.
  La  disciplina  sui  contratti  di formazione e lavoro prevede, per
quanto  qui  specificamente  interessa,  che i lavoratori che abbiano
svolto  attivita'  di  formazione  e  lavoro possono essere assunti a
tempo  indeterminato,  con  richiesta  nominativa,  entro dodici mesi
dalla   cessazione  del  rapporto  per  l'espletamento  di  attivita'
corrispondenti  alla formazione conseguita. La disposizione consente,
percio',  al datore di lavoro pubblico, di utilizzare le risorse gia'
formate   senza   dover   attivare  ulteriori  procedure  concorsuali
pubbliche  per  la  copertura  di  posti  a  tempo indeterminato, sul
presupposto che tali procedure sono gia' state svolte precedentemente
alla  stipulazione  dei  contratti  di  formazione e ferma restando -
naturalmente  -  la  necessita'  di  rispettare  le  norme in tema di
programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge n. 449
del 1997.
  Questa  normativa  manifesta,  percio',  un  indubbio  favor per la
stabilizzazione  del  rapporto,  ovvero  per la sua trasformazione da
rapporto  temporaneo  con  finalita'  mista di formazione e lavoro in
rapporto   di   lavoro   a   tempo   indeterminato.   Sennonche',  la
realizzazione    di   questa   finalita'   legislativa   risulterebbe
apparentemente   preclusa   -  nell'anno  2002  -  dal  blocco  delle
assunzioni  a  tempo  indeterminato di cui all'art. 19 della legge n.
448  gia'  citata,  quanto meno per i rapporti di formazione e lavoro
conclusi  nei dodici mesi antecedenti al 1 gennaio 2002 o che in tale
anno   giungano   a   conclusione.  Inoltre,  dall'impossibilita'  di
assunzione  a  tempo  indeterminato  entro  il termine di dodici mesi
dalla  conclusione  del  periodo  di formazione-lavoro deriverebbe la
necessita',  per  l'amministrazione,  di  rinnovare completamente, in
seguito,  in  relazione  ad  eventuali nuove assunzioni per lo stesso
tipo  di  professionalita',  le  procedure concorsuali pubbliche, con
rinuncia  al  vantaggio  di utilizzare le risorse gia' specificamente
preparate durante il periodo di formazione e lavoro.
  In definitiva, il raffronto tra la disciplina relativa ai contratti
di  formazione  e  lavoro e la normativa piu' volte citata sul blocco
delle assunzioni nel 2002 mostra l'esigenza di individuare meccanismi
ottimali  di  raccordo  tra  le finalita' di contenimento della spesa
sottese all'art. 19 della legge finanziaria e le funzioni tipiche del
contratto  di  formazione  e  lavoro,  quali  sono  la  facilitazione
all'inserimento  lavorativo  dei  giovani  mediante una loro concreta
formazione   professionale   "sul   campo"  e,  specialmente  per  le
professionalita'  piu'  elevate,  la  preparazione  specialistica  di
risorse  umane  destinate potenzialmente ad essere riassunte in forma
stabile,  nella  stessa  organizzazione  presso la quale si e' svolta
l'esperienza  mista formativo-professionale, attraverso meccanismi di
scelta semplificati.
  Un'altra  esigenza  di  raccordo  tra  la  normativa  generale  sui
contratti  di  formazione e lavoro e il divieto di assunzione a tempo
indeterminato  contenuto nell'art. 19 della legge finanziaria si pone
con  riguardo  alla  previsione  dell'art. 8, comma 6, della legge n.
407/1990,  come  modificato dall'art. 16, comma 11, del decreto-legge
n. 299/1994, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
    Tale ultima disposizione subordina la possibilita', per il datore
di  lavoro,  di  stipulare  nuovi contratti di formazione e lavoro al
fatto che esso abbia mantenuto in servizio - mediante conversione del
rapporto   di   formazione-lavoro  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  -  almeno  il  60%  dei lavoratori il cui contratto di
formazione-lavoro  sia  venuto  a  scadere nei 24 mesi precedenti. La
ratio  della  norma,  che  peraltro  ha  subito specifiche deroghe in
relazione  ad  alcuni enti, e' evidentemente quella di incentivare la
stabilizzazione  del rapporto dei lavoratori formati, evitando che il
datore  di  lavoro  privilegi l'avvio di nuovi rapporti temporanei di
formazione-lavoro rispetto alla conversione a tempo indeterminato dei
rapporti gia' conclusi.
  Anche  sotto  questo  profilo  il  blocco  delle assunzioni a tempo
indeterminato stabilito, per il 2002, dall'art. 19 della legge n. 448
citata  sembrerebbe  determinare un oggettivo limite al conseguimento
delle  finalita'  della  legislazione  sulla  formazione-lavoro.  Non
potendo  convertire  i  rapporti  di formazione-lavoro in rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, le amministrazioni pubbliche potrebbero
venirsi a trovare al di sotto della soglia del 60% di stabilizzazioni
nel biennio prima detta e, di conseguenza, nella impossibilita' anche
di  sottoscrivere  nuovi  contratti di formazione-lavoro per gli anni
2003  e  2004.  Tale  effetto,  tuttavia,  non sarebbe addebitabile a
scelte    organizzativo-gestionali   dell'amministrazione-datore   di
lavoro,  ma  deriverebbe da un vincolo normativo posto dalla legge n.
448.
  In  realta', l'apparente tensione tra finalita' della normativa sui
contratti  di  formazione-lavoro  e  finalita'  della  normativa  sul
blocco, nel 2002, delle assunzioni a tempo indeterminato in una serie
di   pubbliche   amministrazioni   puo'   essere   risolta   in   via
interpretativa,  attraverso  una  rilettura sistematica delle norme e
delle  loro finalita'. E in tal senso si muove la presente direttiva,
predisposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  La  chiave  interpretativa  sta  nel  considerare il carattere e le
finalita'  temporanei  -  ossia  limitati  all'anno 2002 - del blocco
delle  assunzioni  a tempo indeterminato stabilito dall'art. 19 della
legge  n.  448  del  2001.  Tale  temporaneita'  di scopo legislativo
consente  di  ritenere  che  effetto implicito della stessa norma sia
ancheil  temporaneo  congelamento  o  sospensione di altri meccanismi
normativi  collegati al decorso del tempo, quali appunto quelli sopra
menzionati della legislazione sulla formazione-lavoro.
  In altri termini, appare corretto e conseguente ritenere che l'art.
19  della  legge n. 448/2001 determini parallelamente la sospensione,
per   l'anno   2002:   a)  sia  del  potere  di  assunzione  a  tempo
indeterminato  delle  amministrazioni interessate; b) sia del decorso
del  termine  di  dodici  mesi  per  l'assunzione  nominativa a tempo
indeterminato  del  lavoratore  il  cui  contratto  di formazione sia
scaduto  in tale periodo o nell' anno precedente; c) sia, ancora, del
termine   di  ventiquattro  mesi  previsto  come  arco  di  tempo  di
riferimento   rispetto  al  quale  calcolare  la  quota  del  60%  di
conversioni   di   rapporti   di   formazione-lavoro  precedenti  che
costituisce  condizione legittimante la stipula di nuovi contratti di
formazione-lavoro.  In  tutti  questi  casi, poteri e termini rimasti
congelati sono destinati a riattivarsi a partire dal 1 gennaio 2003.
  Resta,  da  ultimo,  la  questione  delle esigenze di funzionamento
delle  amministrazioni  che  si  avvalgono,  in  misura rilevante, di
personale  con  rapporto  di  formazione-lavoro. Tali amministrazioni
possono  venirsi a trovare, nel 2002, nella impossibilita' di coprire
mansioni   gia'   affidate   a   personale   il   cui   contratto  di
formazione-lavoro  sia  scaduto  e  che non puo' ne' essere assunto a
tempo  indeterminato,  ne', in ipotesi (per il mancato raggiungimento
della  sopra  detta  quota  del  60%  di  stabilizzazioni nel biennio
precedente)  essere  sostituito  con  nuovi  dipendenti  assunti  con
contratto di formazione-lavoro.
  Anche in questo caso, il problema appare risolvibile richiamando il
carattere  temporaneo  degli  scopi  e degli effetti del blocco delle
assunzioni  di  cui  all'art. 19 della legge n. 488. Appare, infatti,
corretto  e  conseguente  ammettere  -  nella  logica di ricercare la
coerenza   complessiva  della  volonta'  legislativa  attraverso  una
lettura sistematica delle diverse norme e delle loro finalita' - che,
per  il solo anno 2002, nella impossibilita' di convertire i rapporti
di  formazione-lavoro  in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i
medesimi  rapporti  di  formazione-lavoro  possano  essere seguiti da
contratti  di lavoro a termine di durata non eccedente il 31 dicembre
2002, data ultima del blocco delle assunzioni.
  Altrimenti  detto,  le  pubbliche  amministrazioni  interessate dal
blocco  delle  assunzioni  appaiono legittimate, nel 2002, ad avviare
procedure  di  assunzione  a  termine  -  in  osservanza  e secondo i
presupposti del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e della
disciplina  eventualmente  contenuta  nei  contratti collettivi - per
quei lavoratori il cui contratto di formazione-lavoro si sia concluso
nel  2002.  Tali  contratti  di  lavoro  a termine, naturalmente, non
potranno  eccedere  la  data  del  31 dicembre 2002, decorsa la quale
riprendera'    piena    operativita'   la   facolta'   delle   stesse
amministrazioni  di  convertire  -  in base all'art. 3, comma 12, del
decreto-legge  n. 726/1984 - i contratti di formazione-lavoro scaduti
nel 2002 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
  Le    indicazioni   di   questa   direttiva   sono   rivolte   alle
amministrazioni  elencate  nell'art. 19 della legge n. 448/2001 se ed
in  quanto  soggette  al divieto di assunzione a tempo indeterminato,
secondo  i presupposti ivi specificati e sulla base delle indicazioni
fornite  con  circolare  del  Ministro  dell'interno 4 marzo 2002, n.
1/2002.
    Roma, 8 maggio 2002
                       Il Ministro per la funzione pubblica: Frattini

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2002

Ministeri   istituzionali  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 9, foglio n. 3