IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n.  1434,  recante  disposizioni  in  materia  di  "reinserimento,  a
domanda,  dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi
nuclei   familiari,   nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti";
  Visto  l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che
prevede,   ai   fini  dei  contributi  e  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo  32,  primo comma, lett. a), della legge 30 aprile 1969,
n.  153,  che sia determinato con decreto ministeriale il reddito dei
mezzadri  e  coloni  in misura pari alla retribuzione media stabilita
per  i  salariati fissi dell'agricoltura ai sensi del citato articolo
28  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  direttoriale  24  maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 giugno 2002, n.
135,  con  il  quale  sono  state  determinate  le retribuzioni medie
giornaliere  provinciali dei lavoratori agricoli da valere per l'anno
2002 ai sensi del citato articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni, ai fini della
determinazione  dei  contributi e delle prestazioni previdenziali per
la categoria dei salariati fissi;
                              Decreta:
  Il  reddito  medio  dei  mezzadri  e  coloni  per  l'anno  2002  e'
parificato,  per  il  medesimo anno, a quello determinato con decreto
direttoriale del 24 maggio 2002 per la categoria dei salariati fissi.
Ove  detto  decreto  preveda  retribuzioni medie diverse per le varie
categorie  di  salariati  fissi,  il reddito medio da considerare, ai
fini  del  presente  decreto, e' quello corrispondente alla classe di
retribuzione meno elevata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 luglio 2002
                                       Il direttore generale: Ferraro