IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ora  Ministero  delle  attivita'  produttive,  la
competenza  in  materia  di  adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo  per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive,  tra  le  quali quelle del
"settore commercio" e del "settore turismo";
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Viste  le  proprie  circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre
2000, relativa al "settore turismo", e n. 900047 del 25 gennaio 2001,
relativa   al   "settore  commercio"  e  le  successive  modifiche  e
integrazioni,   con   le  quali  sono  state  fornite  le  necessarie
indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed e' stata, tra l'altro,
definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a
partire dal 2000;
  Visto  l'art.  5,  comma  1  del  predetto  decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni che rimanda ad un
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,   ora   Ministro  delle  attivita'  produttive,  la
fissazione  dei  termini  di  presentazione delle domande, nonche' la
facolta',  sulla  base delle disponibilita' finanziarie dell'anno cui
si  riferiscono  le  risorse, di assegnare le disponibilita' medesime
attraverso un unico bando;
  Considerato  che  non  e'  ancora  stata completata la procedura di
approvazione,   ai   sensi   dell'art.   6-bis   del  citato  decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, delle
proposte  delle  regioni e delle province autonome, di cui al punto 5
del   richiamato   testo   unico  delle  direttive,  in  merito  alle
graduatorie  speciali  e  le  relative risorse ed alle priorita' ed i
relativi  punteggi  ai  fini dell'indicatore regionale per entrambi i
detti  settori  di attivita', nonche', per il solo "settore turismo",
delle ulteriori attivita' ammissibili validi per i bandi del 2002;
  Considerato  che l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, ha esteso le agevolazioni del "settore commercio" della legge
n.  488/1992  a  nuovi  soggetti  e tipologie di intervento e che, ai
sensi  del  comma  78  del  medesimo articolo, occorre determinare le
relative modalita' di attuazione con specifiche direttive emanate dal
Ministero delle attivita' produttive;
  Ritenuto   di  dovere  pertanto  fissare  il  termine  iniziale  di
presentazione  delle  domande del bando del "settore commercio" per i
soli   programmi   ammissibili   ai  sensi  delle  vigenti  norme  di
attuazione,  rinviando  la  fissazione  di  quello  per  i  programmi
ammissibili  ai  sensi del richiamato art. 52 della legge n. 448/2001
alla definizione delle suddette relative direttive;
  Ritenuto  altresi',  per  entrambi i bandi dei suddetti settori, di
dovere  rinviare  la  fissazione  del  termine  finale in modo che lo
stesso   risulti  successivo  di  un  congruo  lasso  di  tempo  alla
formulazione   delle  suddette  proposte  delle  regioni  e  province
autonome  e  comunque  tale  da garantire alle imprese interessate un
adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in
merito alla richiamata normativa;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso
alle  agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2002
del "settore turismo" e del "settore commercio" e' fissato dal giorno
di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del presente decreto.
  2.  Il  termine  iniziale  di  cui  al comma 1 relativo al "settore
commercio" ha efficacia con riferimento ai soli soggetti ed alle sole
tipologie di cui, rispettivamente, ai punti 2.1 e 3.1 della circolare
ministeriale  n.  900047  del  25 gennaio 2001. Per quanto concerne i
soggetti  e  le  tipologie  individuati dall'art. 52, comma 77, della
legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  una  volta che siano definite le
direttive  di  cui  al comma 78 dello stesso art. 52, si provvedera',
con  successivo decreto, ove possibile nell'ambito del medesimo bando
di cui al comma 1, alla fissazione di un eventuale differente termine
iniziale di presentazione delle domande.
  3.  Con  successivi decreti si provvedera' altresi' alla fissazione
del termine finale relativo a ciascuno dei bandi di cui ai commi 1 in
modo  che  non  trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione
dei  decreti di approvazione delle relative proposte regionali di cui
al  punto  5  del  testo  unico delle direttive approvate con decreto
ministeriale  del  3 luglio  2000, proposte concernenti, tra l'altro,
l'individuazione  delle  "ulteriori  attivita'  ammissibili"  per  il
"settore turismo".
  4. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere
utilizzato  in  originale  il  modulo  di  domanda  a  stampa  il cui
fac-simile  e'  riportato, per il "settore turismo", in allegato alla
circolare  ministeriale  n.  900516  del  13 dicembre  2000 e, per il
"settore  commercio",  in  allegato  alla  circolare  ministeriale n.
900047 del 25 gennaio 2002 e successive modifiche e integrazioni. Per
la  compilazione  della  scheda  tecnica  e  della  seconda parte del
business  plan  relative alle suddette domande deve essere utilizzato
il   software   unico   predisposto  dal  Ministero  delle  attivita'
produttive,  denominato  "Versione 11.00" e successivi aggiornamenti,
disponibile   sul   sito   internet   di  quest'ultimo  all'indirizzo
www.minindustria.it
  5.  Le  domande  devono  essere  presentate,  secondo  le modalita'
indicate  ai  punti 5.2 e seguenti delle citate circolari, alla banca
concessionaria prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il
Ministero  delle  attivita'  produttive, ovvero ad uno degli istituti
collaboratori  convenzionati con le banche medesime, il cui elenco e'
allegato  alla  circolare  n.  900940 del 1 ottobre 2001 e successivi
aggiornamenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Marzano