IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28  giugno  2002,  concernente  la  dichiarazione, fino al 31 ottobre
2002, dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della
lotta aerea agli incendi boschivi;
  Visto  in  particolare,  l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992,  n.  225, concernente l'attuazione degli interventi conseguenti
alla dichiarazione dello stato di emergenza;
  Visto  inoltre, l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n.
225,  concernente  l'attuazione  degli  interventi  volti  ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28  giugno  2002,  concernente la dichiarazione di stato di emergenza
nel  territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato
da   situazioni   di   rischio  conseguenti  al  fenomeno  di  invaso
epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere nel monte Rosa;
  Considerato che gli incendi boschivi costituiscono un fenomeno che,
specialmente   nel   periodo  estivo,  colpisce  l'intero  territorio
nazionale,  determinando  gravissimi  danni  al patrimonio boschivo e
faunistico e rendendo necessaria una costante azione di contrasto sia
a  terra  che  con il concorso delle componenti aeree delle strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile;
  Considerato  altresi',  che  gia'  nei primi mesi dell'anno 2002 le
condizioni  meteo  climatiche  hanno  causato, su tutto il territorio
nazionale,  fenomeni  di  siccita'  che hanno favorito l'innesco e la
propagazione  di  numerosi  incendi,  tanto  che  la componente aerea
statale,  nella  disponibilita'  del  Dipartimento  della  protezione
civile  e  delle  strutture  operative  del  Servizio nazionale della
protezione   civile,  e'  stata  sottoposta  ad  una  intensa  e  non
preventivabile   attivita'   di  lotta  agli  incendi  boschivi,  con
conseguente  necessita'  di  effettuare  interventi  di  manutenzione
straordinaria,  con  reiterazione  ed  anticipazione  delle ordinarie
programmazioni  manutentive,  e  che,  nell'attualita',  impedisce di
poter  fruire  a pieno della flotta, facendo sorgere la necessita' di
aumentarne  la capacita' operativa, anche implementando il numero dei
velivoli da adibire alla lotta agli incendi boschivi;
  Considerato  che  le  condizioni  meteorologiche del mese di giugno
2002,  caratterizzate  da  temperature  di  gran lunga superiori alla
media   stagionale,  hanno  ulteriormente  aggravato  la  gia'  grave
situazione siccitosa presente su gran parte del territorio nazionale,
comportando  l'ulteriore  inaridimento  del suolo, con il conseguente
aumento  del  rischio  di  insorgenza,  sviluppo e propagazione degli
incendi boschivi nel corso della stagione estiva;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n.  3221 del 15 giugno 2002
recante  "Disposizioni  urgenti  per  la  lotta  attiva  agli incendi
boschivi   sul   territorio   nazionale",  con  la  quale,  anche  in
considerazione   di  quanto  rappresentato  dall'Ente  nazionale  per
l'aviazione   civile,   si   e'   ritenuto   di'  dover  urgentemente
implementare il numero degli equipaggi dei velivoli da destinare alla
lotta  agli incendi boschivi, con autorizzazione alla formalizzazione
di  iniziative  contrattuali  per  il  potenziamento  della capacita'
operativa  della  flotta  aerea  del  Dipartimento  della  protezione
civile;
  Considerato   che   per  affrontare  adeguatamente  e  superare  la
situazione   di   crisi,   predisponendo,   altresi',  le  necessarie
iniziative  di carattere preventivo, e' necessario utilizzare mezzi e
poteri   straordinari,   al   fine   di  assicurare  l'aumento  della
complessiva  capacita'  operativa  dell'attuale  flotta  aerea, anche
acquisendo prontamente la disponibilita' di mezzi per implementare il
numero  dei  velivoli  da  destinare  alla  lotta attiva agli incendi
boschivi;
  Considerato  che  la  molteplicita'  delle  tipologie  di  contesti
emergenziali,  rispetto  a cui l'azione di contrasto deve contemplare
per  le  strutture  operative del Servizio nazionale della protezione
civile,  tra cui il Corpo forestale dello Stato, la disponibilita' di
mezzi  tecnologicamente  idonei  suscettibili  di molteplici ottimali
utilizzazioni  per  il piu' proficuo perseguimento delle finalita' di
prevenzione, di soccorso e di superamento delle emergenze;
  Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine di conseguire una piu' efficace e tempestiva azione di
contrasto  agli  incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, i
velivoli  comunque  impegnati  per  le  predette  finalita'  sotto il
coordinamento del Dipartimento della protezione civile, coerentemente
con  quanto  disposto  dall'art.  7, comma 2, della legge 21 novembre
2000,  n. 353, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di
Stato,  con  conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza
al volo S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili nello svolgimento
delle   attivita'   di   istituto  la  priorita'  nelle  sequenze  di
atterraggio e decollo.
  2.  Per il miglioramento della capacita' operativa della componente
aerea   impegnata  nella  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi,  il
Dipartimento  della protezione civile e' autorizzato a predisporre ed
attuare  un  programma  straordinario  urgente di potenziamento degli
allestimenti  tecnologici  ed informatici, acquisendo, anche mediante
il ricorso alla trattativa privata, le necessarie attrezzature.