IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le altre, della denominazione di origine protetta "Prosciutto di
Carpegna"   nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il   decreto  27 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con
il  quale l'organismo di controllo "CERMET - Certificazione e ricerca
per  la qualita' societa' consortile a r.l.", con sede in Cadriano di
Granarolo  (Bologna),  via  Cadriano  n.  23, e' stato autorizzato ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
"Prosciutto di Carpegna";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo di tutte le carni trasformate a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  27 luglio  1999  per  la  denominazione  di  origine
protetta  "Prosciutto di Carpegna" venga adeguato allo schema tipo di
controllo sopra indicato;
  Considerato che il consorzio "Prosciutto di Carpegna", con nota del
18 marzo  2002  ha  comunicato  di  aver  deliberato il rinnovo della
designazione  di  "CERMET  - Certificazione e ricerca per la qualita'
societa'  consortile  a  r.l.",  con  sede  in  Cadriano di Granarolo
(Bologna),  via  Cadriano  n.  23,  quale organismo di controllo e di
certificazione  ai  sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine "Prosciutto di
Carpegna"  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo della stessa, per consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"CERMET   -   Certificazione   e  ricerca  per  la qualita'  societa'
consortile  a r.l.", in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano
n.  23,  con  decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna" registrata
con  il  regolamento  della  Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio
1996,  e'  prorogata  di  centoventi  giorni a far data dal 10 agosto
2002.