L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di Consiglio del 27 giugno 2002;
  Vista  la legge 31 luglio 1997, n. 249 che ha istituito l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento  dell'Autorita', approvato con deliberazione n. 17/1998
del  16  giugno  1998,  ed  in particolare l'art. 19 che definisce le
competenze del Dipartimento risorse umane e finanziarie in materia di
organizzazione del lavoro;
  Visto  il  regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico  ed
economico  del  personale dell'Autorita', approvato con deliberazione
n.  17/1998  del 16 giugno 1998, ed in particolare l'art. 8, comma 1,
che fissa in 37 ore e 30 minuti primi l'orario settimanale ordinario;
  Visto il codice etico dell'Autorita' approvato con deliberazione n.
18/1998  del  16  giugno  1998 ed in particolare l'art. 3 comma 2 che
stabilisce le norme di comportamento del dipendente nei confronti dei
soggetti interessati all'attivita' svolta dall'Autorita';
  Viste le proprie decisioni del 28 luglio 1998 e dell'11 maggio 1999
con  le  quali e' stato stabilito l'orario di servizio dell'Autorita'
dalle ore 8,30 alle ore 19,30, nei giorni dal lunedi' al venerdi';
  Vista  la  propria  decisione  del 4 agosto 1999 con la quale si e'
decisa  la  erogazione  di buoni pasto, del valore di L. 15.000 (Euro
7,75), a favore di tutto il personale in servizio presso l'Autorita';
  Vista  la propria delibera n. 133/00/CONS "Disposizioni concernenti
l'orario  di  lavoro  del  personale in servizio presso l'Autorita' e
l'orario di apertura al pubblico" con la quale e' stata, tra l'altro,
disciplinata  in  via  sperimentale  l'articolazione  dell'orario  di
lavoro  del  personale che opera presso l'Autorita' in relazione alle
esigenze funzionali complessive della stessa;
  Ritenuto  di  apportare  modifiche ed integrazioni alla delibera n.
133/00/CONS   in   relazione   alle   attuali   esigenze   funzionali
dell'Autorita';
  Ritenuto,    altresi',    ai    fini    dell'accrescimento    della
professionalita'  dei  dipendenti  dell'Autorita',  di  integrare  le
disposizioni  di  cui  all'art.  13  del  regolamento  concernente il
trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale  con  ulteriori
agevolazioni per motivi di studio;
  Tenuto  conto  che  con  accordo  siglato  in  data  20 giugno 2002
l'Autorita',  in sede di contrattazione decentrata, ha concordato con
le  organizzazioni sindacali le modifiche e le integrazioni di cui in
premessa;
  Vista  la  proposta  del direttore del Dipartimento risorse umane e
finanziarie;
  Udita la relazione del presidente;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  E'  ratificato l'accordo di cui in premessa, siglato in data 20
giugno 2002 con le organizzazioni sindacali.