IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, suindicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo
stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli:
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - Relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della sig.ra Perez Ortiz Juana nata a Paucartambo
(Peru) il 16 giugno 1956, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del titolo accademico professionale il riconoscimento
del  proprio  titolo  professionale,  ai sensi dell'art. 12 del sopra
indicato   decreto  legislativo,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e
dell'esercizio della professione di psicologo in Italia;
  Preso atto che e' in possesso di un titolo accademico licenciada en
psicologia conseguito presso l'Universidad de San Martin de Porres di
Lima il 29 ottobre 1993;
  Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera a), terzo
trattino,  e  3, lettera a), della direttiva n. 89/48/CEE e dell'art.
2,  lettera a),  del  decreto legislativo n. 115/1992, e' in possesso
dei requisiti per l'accesso alla professione di abogado in Spagna;
  Viste  le  determinazioni della conferenza di servizi del 29 maggio
2002;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo,  sezione  A  dell'albo,  come risulta dai
certificati  prodotti, per cui non appare necessario applicare misure
compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Perez  Ortiz  Juana,  nata  a  Paucartambo  (Peru) il
16 giugno   1956,  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione
in Italia.
    Roma, 24 luglio 2002
                                          Il direttore generale: Mele