Al   Ministero   Politiche   Agricole   e
                            Forestali  Dir.ne  Gen.le delle Politiche
                            Com.rie  e  Intern.li Div.VII - Div.FEOGA
                            Via XX Settembre 20 00185 ROMA
                            All'A.P.T.I.  -  Via  Collina  48 - 00187
                            ROMA
                            All'UNITAB  -  P.za  S.Maria  Maggiore 12
                            00185 - ROMA
                            Alla   COLDIRETTI-DIP.ECON.CO   Via  XXIV
                            Maggio 43 - 00187 ROMA
                            Alla  CONF.NE  ITALIANA  AGRICOLTORI  Via
                            Mariano Fortuny 3 - 00196 ROMA
                            Alla CONFAGRICOLTURA C.so V. Emanuele 101
                            - 00186 ROMA
                            Alla COPAGRI - Via Tevere 15 - 00100 ROMA
                            Alla  F.AGR.I.-  Via  Portuense,100 00153
                            ROMA
                            Alla  CONFCOOPERATIVE FEDERAGROALIMENTARE
                            Via deGigli D'Oro,21 - 00186 ROMA
                            All'ANCA  LEGA  Coop Via Guattani,9 00161
                            ROMA
                            Alla  O.  I.  INTERBRIGHT  Via  de' Gigli
                            d'Oro 21 00186 ROMA
                            Alla  O.  I.  INTERORIENTALI  Via Vecchia
                            Leverano 73047 - MONTERONI di LECCE
                            All'Associazione       Interprofessionale
                            Tabacco  Via  Croce  6  - 37060 Ca' degli
                            Oppi (VR)
                            All'E.T.I.   -   Ente  Tabacchi  Italiani
                            Piazza G. da Verrazzano - 00154 ROMA
                            All'Ufficio Tecnico - SEDE
                               e p. c.:
                            Al   Comando   Carabinieri   -  Politiche
                            Agricole Via Torino,44 ROMA
Oggetto: Settore  Tabacco  - Procedure e adempimenti per Associazioni
         di   produttori   riconosciute   e  singoli  produttori  non
         associati  finalizzate  all'ottenimento  del  premio  (parte
         fissa  e  parte  variabile)  e  dell'aiuto  specifico per il
         raccolto 2002.
Premessa
Il  presente  documento  definisce  gli  adempimenti  e  le procedure
connesse  alle  richieste  di  aiuto comunitario del settore tabacco,
alle  quali  le  Associazioni di produttori riconosciute ed i singoli
produttori   non   associati,   dovranno  attenersi  per  beneficiare
dell'aiuto stesso.
I riferimenti normativi comunitari sono quelli dei Regolamenti CE nn.
2075/92,  1636/98, 2848/98, 2162/99, 531/00, 909/00 , 1249/00, 486/02
546/02, 1005/02 e 1193/02.
Il presente documento tiene conto, altresi', di quanto disposto dalle
circolari MIPAF nn. 167/G-1 del 2 marzo 1999 e 72/G-1 del 24.05.2000.
Disposizioni generali
Il  versamento  dei  premi,  per  il  raccolto 2002, sara' effettuato
dall'AGEA  ai produttori associati, per il tramite delle Associazioni
di  produttori,  preventivamente  riconosciute,  ovvero ai produttori
singoli non associati, direttamente.
In  particolare  l'AGEA, calcolato l'ammontare dei premi dovuti sulla
base  del  peso  netto  di  tabacco  consegnato  e  ammesso a premio,
corrispondera' alle Associazioni riconosciute:
* La parte fissa del premio.
* La parte variabile del premio.
* L'aiuto specifico.
Ai singoli produttori non associati:
* Esclusivamente, la parte fissa del premio.
Per  i  produttori  soci, le associazioni devono provvedere, entro il
termine  massimo di trenta giorni dalla data di accredito delle somme
liquidate  dall'AGEA, a versare integralmente gli importi spettanti a
ciascun produttore senza detrarre o comunque
recuperare   alcuna   somma   eventualmente   dovuta  dal  produttore
all'Associazione stessa.
L'AGEA,   ai  fini  della  determinazione  della  data  effettiva  di
accredito  delle  somme  spettanti all'Associazione quale prezzo e ai
singoli  produttori associati e non associati, quale premio e prezzo,
prendera' in considerazione esclusivamente la data della disposizione
impartita  all'Istituto di Credito che effettua la liquidazione e, si
precisa,  altresi',  che  la  valuta a favore del beneficiario dovra'
essere quella della stessa disposizione del pagamento.
Nei  casi in cui l'Impresa di trasformazione firmataria del contratto
sia   oggetto   di   procedura/sentenza  di  fallimento  o  procedura
equivalente,  non  e' richiesta la prova del versamento del prezzo di
acquisto.
Le  associazioni devono inoltre versare gli importi spettanti ai soci
esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  e/o  postale, su c/c e/o
libretto  intestato  al  produttore. A tale riguardo il produttore e'
tenuto  a  comunicare tempestivamente all'Associazione, i riferimenti
bancari o postali per beneficiare dell'aiuto.
Gli importi del premio e del prezzo spettanti all'Associazione devono
confluire  in  un  conto corrente unico che deve essere utilizzato in
modo esclusivo per il successivo accredito degli importi spettanti ai
soci.
L'associazione  puo'  utilizzare  piu'  conti  correnti  a livello di
gruppo   varietale  e/o  di  singolo  contratto,  fermo  restando  la
disposizione principale descritta al precedente capoverso.
In  pratica  non  e'  consentito alle Associazioni di utilizzare tali
conti  per  accreditare  proprie  somme  e concedere, in relazione ad
esse, anticipazioni ai soci.
Le  somme  accreditate  dall'AGEA,  a titolo di premio, parte fissa e
parte  variabile,  se  utilizzate  per  scopi diversi da quelli per i
quali  le  somme  stesse  sono  liquidate,  portano  alla  revoca del
riconoscimento   per  l'Associazione  e  per  gli  amministratori  si
applicano  le  sanzioni di cui al punto 3 dell'art.51 del Regolamento
CE n.2848/98 del 22.12.1998.
L'associazione   versa   esclusivamente   il   premio  ai  produttori
intestatari  di  quota  di  produzione.  E'  tassativamente  escluso,
pertanto,  il  versamento  del  premio  ad  organismi intermedi quali
cooperative e associazioni non riconosciute ai quali l'AGEA non abbia
attribuito quote di produzione.
L'associazione  e'  tenuta  ad  inserire a sistema tutte le consegne,
comprensive  dei  quantitativi oggetto di compensazione orizzontale e
verticale,  entro  il  15  MAGGIO  dell'anno  successivo a quello del
raccolto   di  cui  trattasi,  al  fine  di  permettere  all'AGEA  di
comunicare   ai   Servizi  della  Comunita'  i  quantitativi  ammessi
definitivamente a premio.
L'associazione   e'   tenuta   alla   conservazione   di   tutta   la
documentazione  tecnico/contabile prevista dalla normativa in vigore,
a  supporto  della  correttezza  delle  operazioni effettuate verso i
propri soci.
Procedure operative
L'AGEA,  ha  reso  disponibili,  per  le  Associazioni  di produttori
riconosciute le proprie procedure di registrazione e trasmissione dei
dati, finalizzate a nuove modalita' di gestione informatizzata per le
richieste di aiuto.
In  sintesi,  le  procedure  poste  a  carico  delle  associazioni  e
dell'AGEA   stessa   nel   trattamento  dei  singoli  produttori  non
associati, sono le seguenti per le diverse tipologie di pagamento:
Richiesta parte fissa
1. Riporto.
2.  Anticipo  parte  fissa  del  premio  nella  misura  del 100%, con
presentazione di cauzione pari al 115% dell'importo da liquidare.
3. Svincolo del 50% della cauzione.
4. Saldo parte fissa del premio e svincolo totale della cauzione.
5. Premio su consegne.
6. Saldo premio su consegne.
7. Compensazione verticale.
Richiesta parte variabile
8. Modulazione della parte variabile.
Richiesta aiuto specifico
1.  Anticipo  del  50% dell'aiuto specifico con cauzione pari al 115%
dell'importo da liquidare.
2.  Anticipo del 100 % dell'aiuto specifico con cauzione pari al 115%
del premio da liquidare.
3. Saldo e svincolo totale della cauzione presentata a garanzia degli
importi di aiuto specifico liquidati.
4. Pagamento a consuntivo dell'aiuto specifico.
1. Riporto
Questo  tipo  di  pagamento  e'  riferito  alle  consegne  di tabacco
effettuate  per  il  raccolto  2001  e ammesse all'aiuto nel raccolto
2002.
L'associazione  di  produttori dispone a sistema dei dati relativi ai
quantitativi di tabacco oggetto di riporto, distinti per contratto di
coltivazione.
La  domanda puo' interessare l'intero quantitativo oggetto di riporto
per un determinato contratto, o un quantitativo parziale dello stesso
nei  casi  in  cui  il  riporto  comprenda  quantitativi  riferiti  a
produttori soggetti a controllo in campo.
All'atto  della  registrazione  informatica  dei  dati  relativi alla
domanda, il sistema, in modo automatico, determinera' l'importo della
parte   fissa   del   premio  tenendo  conto  anche  delle  eventuali
penalizzazioni derivanti dall'esito dei controlli in campo.
Ad  integrazione delle attivita' di registrazione dei dati a sistema,
l'Associazione e' tenuta a trasmettere all'AGEA:
*  la  domanda di aiuto prodotta dalla stampa del sistema (faa0rip2),
corredata  dai  seguenti  documenti,  in  duplice  copia (originale e
copia):
1  Certificato  della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
di  certificato  di  iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
D.M.  07.02.1996,  ai  sensi  dell'art.  46 del DPR 28.12.2000, n.455
(secondo il modello dell'allegato 15);
2  Stampa  di  dettaglio produttore (faa0pa93) relativa alle consegne
raccolto   2001   oggetto  di  riporto  firmata,  per  assunzione  di
responsabilita', dal legale rappresentante dell'Associazione;
3  Certificato  antimafia  rilasciato  dalla Prefettura o copia della
richiesta   di   tale   certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
4 Copia documento di riconoscimento legale rappresentante.
Si   precisa   che,   qualora   il   beneficiario   non  possieda  la
documentazione  relativa  al Bollettino di perizia raccolto 2001 e al
bonifico  del prezzo, dovra' farne formale richiesta all'Associazione
ove il produttore era associato per il raccolto 2001.
Quest'ultima   e'   tenuta   a   fornire,  anche  in  copia  conforme
all'originale,   i   predetti   documenti   alla  nuova  Associazione
richiedente.
*  corredare il fascicolo aziendale del produttore interessato a tale
pagamento con i seguenti documenti:
1.  Bollettino  di  perizia  raccolto 2001 attestante il quantitativo
fuori premio;
2. Bonifico del prezzo pagato al produttore.
Il  singolo produttore non associato che ha sottoscritto un contratto
C1  dovra'  allegare  alla  domanda  di aiuto, redatta secondo il fac
simile  RIP01  allegato,  da trasmettere all'AGEA - Settore Tabacco -
Via Palestro,81 - 00185 Roma, i seguenti documenti:
* copia del documento di riconoscimento leggibile;
* copia codice fiscale e P. IVA;
*  bollettino  di perizia raccolto 2001 attestante il quantitativo di
tabacco fuori premio;
* copia bonifico del prezzo.
2.  Anticipo  parte  fissa  del  premio, previa cauzione pari al 115%
dell'importo da liquidare.
Il regolamento CE n.2848/98 dispone all'art.19, par. 5 modificato con
il  Reg. CE n.2162/99 che l'Associazione di produttori e/o il singolo
produttore  non  associato,  puo'  richiedere un anticipo del premio,
parte  fissa,  nella  misura  del  100%,  previa  costituzione di una
cauzione  pari all'importo dell'anticipo stesso, maggiorato del 15% e
a  condizione  che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda di
anticipo,  non  sia  stata  effettuata  alcuna consegna di tabacco da
parte  dell'Associazione  e/o  del  singolo  produttore non associato
richiedente.
La  domanda  di anticipo presentata dall'associazione e/o del singolo
produttore  non  associato  prevede  a conferma di quanto su esposto,
contestualmente,  la  dichiarazione  che  non  sono  state effettuate
consegne di tabacco all'atto della presentazione della domanda stessa
per il determinato gruppo varietale.
La  domanda  d'anticipo  puo' interessare per singolo contratto di un
determinato  gruppo varietale, al massimo, il quantitativo di tabacco
che si ottiene dalla seguente formula:
quantitativo  attribuito  alla  quota  parte valida - quantitativo di
tabacco a riporto (come rilevato a sistema informatico AGEA)
Il  valore dell'anticipo sara' calcolato moltiplicando la quota parte
valida  di  ogni  singolo  produttore,  al  netto del quantitativo di
tabacco  a  riporto,  per  la  tariffa Euro/Kg. attribuita alla parte
fissa del premio (vedi Tabella premi allegata).
Nel  caso  in  cui  un  produttore risulti penalizzato all'atto della
domanda  di  anticipo,  in relazione alle risultanze dei controlli in
campo,  ai  fini  della  determinazione  dell'importo  da erogare, il
sistema  terra'  conto delle penalizzazioni da applicare alla tariffa
del  premio  Euro/Kg., secondo le modalita' precisate nella normativa
in vigore.
L'importo  determinato dall'AGEA, riferendosi all'intero quantitativo
del  contratto,  e'  comprensivo  anche delle eventuali compensazioni
orizzontali  che vengono effettuate al termine della fase di consegna
del  tabacco e include anche le somme relative ai produttori estratti
a  campione  per  l'esecuzione  dei previsti controlli oggettivi. Per
quest'ultimo caso, nel liquidare gli importi spettanti in anticipo ai
produttori,  l'Associazione deve tenere conto delle penalizzazioni da
applicare in funzione dell'esito delle verifiche in loco.
L'AGEA liquidera' l'anticipo a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del
raccolto  ed  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione  della  domanda, previa conferma della cauzione inviata
all'AGEA stessa dall'Ente garante.
Nel  caso  in  cui  la  domanda  venga presentata anteriormente al 16
settembre,  il termine di pagamento dell'anticipo e' di settantasette
giorni;  comunque nessun pagamento potra' essere effettuato prima del
16 ottobre.
L'importo  del premio che l'Associazione dovra' versare al produttore
non  potra'  essere  superiore  a  quello  corrispondente  al tabacco
ammesso a premio.
L'anticipo  corrisposto  ad un'Associazione matura interessi a favore
del  FEOGA  (gli  interessi  legali  applicati  sono,  a far data dal
01.01.2002,   pari  al  3,0%,  anche  se  potranno  subire  eventuali
variazioni)  a  decorrere dalla data di accredito dell'aiuto, qualora
entro  trenta  giorni  l'associazione  stessa  non  abbia  versato al
proprio  socio  avente  diritto  l'importo relativo, oppure non abbia
rimborsato all'AGEA l'importo del premio non utilizzato.
Nei  casi  in  cui,  a  consuntivo,  il  produttore  abbia effettuato
consegne   per  un  quantitativo  complessivo  inferiore  all'importo
ricevuto  in  anticipo,  deve restituire all'associazione gli importi
percepiti in eccesso.
Il  recupero  delle  somme  e'  a  totale  carico  e  responsabilita'
dell'associazione.
Il termine ultimo per la conferma a sistema informatico delle domande
di  anticipo  della  parte fissa del premio e' fissato al 31 DICEMBRE
dell'anno  del  raccolto  e  potra' essere effettuata solo per quelle
domande  corredate di cauzione rilasciata da un ente garante entro il
predetto termine.
L'AGEA  annullera'  d'ufficio  tutte le domande corredate di cauzione
rilasciata successivamente al termine del 31 DICEMBRE.
Anche  per  tale tipologia di richiesta premio, l'associazione dovra'
avvalersi  delle  funzionalita'  informatiche  messe  a  disposizione
dall'AGEA nell'ambito del nuovo sistema informativo.
Ad  integrazione  delle  attivita'  di registrazione della domanda di
anticipo a sistema, l'Associazione e' tenuta a trasmettere all'AGEA:
*  la  domanda di aiuto (faa0ant2) prodotta dalla stampa del sistema,
corredata  dai  seguenti  documenti,  in  duplice  copia (originale e
copia):
1.  Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
di  certificato  di  iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
D.M.  07.02.1996,  ai  sensi  dell'art.  46 del DPR 28.12.2000, n.455
(secondo il modello dell'allegato 15);
2.  Stampa  di  dettaglio produttore (faa0pa95) relativa al contratto
per  il  quale  si richiede l'anticipo del premio, firmata dal legale
rappresentante dell'Associazione;
3. Cauzione, pari al 115% dell'importo di premio da liquidare;
4.  Certificato  antimafia  rilasciato dalla Prefettura o copia della
richiesta   di   tale   certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
5. Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
6.  Dichiarazione  dell'Istituto  bancario  attestante l'apertura del
conto  corrente  unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito
dell'importo di premio indicato in domanda.
Il  singolo produttore non associato che ha sottoscritto un contratto
C1  dovra'  allegare  alla  domanda  di aiuto, redatta secondo il fac
simile  ANT02  allegato, da trasmettere all'AGEA- - Settore Tabacco -
Via Palestro, 81 - 00185 Roma, i seguenti documenti:
* copia del documento di riconoscimento leggibile;
* copia codice fiscale e P. IVA;
* cauzione, pari al 115% dell'importo di premio da liquidare;
* attestazione del Funzionario di controllo che certifichi che alcuna
consegna  e'  stata  effettuata  alla  data  di  presentazione  della
domanda;
*   dichiarazione  del  produttore,  nella  quale  siano  indicati  i
quantitativi  di  tabacco che e' in grado di produrre nel raccolto in
corso (Reg. CE n.531/2000 - art.1 par. 2 lett. c).
3. Svincolo del 50% della cauzione
Il  50%  della  cauzione  e'  svincolato  nel  momento  in  cui siano
soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
*  deve  essere  stato  erogato dall'associazione almeno il 50% della
parte fissa del premio da versare;
*  il  quantitativo di tabacco gia' consegnato dal produttore risulti
almeno pari al 50% del tabacco consolidato ai fini contrattuali;
*  il  quantitativo  di  tabacco per il quale si richiede lo svincolo
deve  essere  pari  almeno  al  50% del totale di tabacco contrattato
dall'Associazione  e/o  dal  singolo produttore non associato, inteso
sempre come quota consolidata.
L'associazione   carica   a   sistema   la   richiesta   di  svincolo
opportunamente   corredata  dalle  seguenti  ulteriori  registrazioni
informatiche:
* le consegne dei produttori a livello di singolo contratto;
*  i  bonifici  della parte fissa del premio erogato ai produttori da
parte dell'associazione.
In  base  all'inserimento dei predetti dati, la procedura informatica
verifichera'   se  l'Associazione  potra'  inoltrare  la  domanda  di
svincolo cauzione e calcolera' in automatico l'importo della cauzione
da svincolare.
Unitamente  alla  registrazione  dei  dati  a sistema, l'associazione
dovra' inoltrare all'AGEA:
*  la  richiesta  di  svincolo  (faa0svi6)  comprensiva  dei seguenti
documenti, in duplice copia (originale e copia):
* Stampa di dettaglio produttori (faa0pa82);
* Stampa analitica delle consegne (faa0con4;)
Le   predette   stampe   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante   dell'Associazione   o   suo  delegato  e  la  stampa
(faa0con4)   dal   Funzionario   addetto   al   controllo   al   fine
dell'attestazione  dell'esattezza  dei  dati  contenuti  nella stampa
stessa, in relazione ai controlli effettuati.
*    Stampa   bonifici   del   prezzo   tabacco   dal   trasformatore
all'Associazione (faa0pa98);
* Stampa bonifici della parte fissa del premio (faa0prm1);
Le   predette   stampe   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato.
* Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
*  Certificato  della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
di  certificato  di  iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
D.M.  07.02.1996,  ai  sensi  dell'art.  46 del DPR 28.12.2000, n.455
(secondo il modello dell'allegato 15);
Il  produttore  non  associato  dovra'  presentare  la  richiesta  di
svincolo  del  50%  della  cauzione redatta secondo il fac simile del
modello  DSV50  allegato, da trasmettere all'AGEA - Settore Tabacco -
Via  Palestro,81  Roma,  corredata dai seguenti documenti, in duplice
copia (originale e copia):
a) bollettino di perizia ;
b)  check  list  di  controllo, rilasciata dal Funzionario addetto al
controllo;
c) copia del documento di riconoscimento;
d) copia codice fiscale e P. IVA.
4. Saldo parte fissa del premio e svincolo totale della cauzione
Il  saldo  della  parte  fissa  del premio e lo svincolo totale della
cauzione  concludono la tipologia del pagamento relativa all'anticipo
del  100% della parte fissa del premio. Per aver diritto al saldo del
premio  e  allo  svincolo totale della cauzione e' necessario che sia
terminata  la  registrazione di tutte le consegne di tabacco, come di
seguito   specificate,   e  che,  per  le  Associazioni  siano  state
effettuate   anche  le  attivita'  di  compensazione  orizzontale.  I
produttori  con penalizzazioni derivanti dalle verifiche in campo non
possono  accedere alla compensazione orizzontale. Tale procedura deve
essere  conclusa  dall'Associazione  entro  il  30  GIUGNO  dell'anno
successivo  al  raccolto  di  cui  trattasi,  con  la  conferma della
richiesta a sistema informatico AGEA.
L'AGEA   procedera'   alla   verifica  a  sistema  informatico  della
definizione  e  caricamento  di  tale  procedura di definizione della
pratica  a  livello  di  singolo  contratto, al fine dello svincolo o
della  richiesta  d'incameramento  della cauzione prestata a garanzia
delle anticipazioni di premio, parte fissa gia' liquidate.
L'associazione,  inoltre, sempre entro il 30 GIUGNO, carica a sistema
la  richiesta  di saldo e di svincolo totale opportunamente corredata
dalle seguenti ulteriori registrazioni informatiche:
* le consegne dei produttori a livello di singolo contratto;
*  i  bonifici  della parte fissa del premio erogato ai produttori da
parte dell'associazione;
* i bonifici del prezzo.
La  procedura,  in  base  ai dati inseriti a sistema, determinera' in
modo  automatico  l'importo  spettante  in  saldo  e provvedera' allo
svincolo  totale  della  cauzione  tenendo conto anche dell'eventuale
svincolo del 50% gia' registrato.
Nell'ambito  delle  operazione  di  calcolo  e conguaglio, il sistema
effettuera' il calcolo degli interessi maturati, confrontando la data
dell'accredito  dell'anticipo  del  premio  con la data di valuta dei
bonifici disposti dall'Associazione ed emessi dall'Istituto bancario,
oltre  ad  eventuali  somme  restituite,  in quanto non utilizzate, a
mezzo mod.121T - su c/c 1300 intestato all'AGEA - Cap.1710 racc.2002.
Il  sistema  produrra',  altresi',  l'eventuale  importo risultante a
debito per l'Associazione.
Unitamente alla registrazione della domanda a sistema, l'associazione
dovra'   inoltrare   all'AGEA   la  richiesta  di  saldo  e  svincolo
(faa0svi2),  comprensiva  dei  seguenti  documenti,  in duplice copia
(originale e copia):
* Stampa di dettaglio produttore svincolo (faa0sv04);
* Stampa di dettaglio produttore a livello di saldo (faa0sv03);
* Stampa analitica delle consegne (faa0con4);
Le   predette   stampe   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante   dell'Associazione   o   suo  delegato  e  la  stampa
(faa0con4)   dal   Funzionario   addetto   al   controllo   al   fine
dell'attestazione  dell'esattezza  dei  dati  contenuti  nella stampa
stessa, in relazione ai controlli effettuati.
* Stampa bonifici premio (faa0prm1);
* Stampa interessi (faa0pain);
* Stampa vaglia restituzioni (faa0rest);
*  Stampa  dei  bonifici  del prezzo tabacco (faa0pa98) attestanti il
versamento dello stesso da parte dell'impresa di trasformazione;
Le   predette   stampe   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato.
*  Mod.121T  attestante  la  restituzione  dell'importo di premio non
utilizzato   in   base   alla  consegna  di  tabacco  effettuata;  la
restituzione,  a  mezzo  il mod.121T, dovra' essere effettuata su c/c
1300 intestato all'AGEA , cap. 1710 racc. 2001;
*  Certificato  antimafia  rilasciato  dalla Prefettura o copia della
richiesta   di   tale   certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
*  Certificato  della camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
di  certificato  di  iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
D.M.  07.02.1996,  ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.455
(secondo il modello dell'allegato 15);
* Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
*  Dichiarazione  dell'Istituto  bancario  attestante  l'apertura del
conto  corrente  unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito
dell'importo  di  premio  indicato in domanda ( da presentare solo in
caso di saldo che prevede pagamento per l'associazione);
*  Estratto del conto corrente indisponibile relativo al contratto di
cui trattasi.
Il  produttore non associato, dovra' presentare la richiesta di saldo
e svincolo totale della cauzione all'AGEA - Settore Tabacco - U.O. 18
- Via Palestro, 81 Roma, sul fac-simile del modello allegato SSV02, -
corredata  dai  seguenti  documenti,  in  duplice  copia (originale e
copia):
*  bollettino  di  perizia  attestante  la  consegna  e check list di
controllo;
*   copia   del   bonifico   del   prezzo  ricevuto  dall'impresa  di
trasformazione;
*  copia  del  bonifico  dell'importo di premio parte fissa liquidato
dall'AGEA;
*  mod.121T  attestante  la  restituzione  dell'importo di premio non
utilizzato;
*  in  base  alla  consegna di tabacco effettuata; la restituzione, a
mezzo  il  mod.121T,  dovra'  essere effettuata su c/c 1300 intestato
all'AGEA , cap. 1710 racc. 2002.
In  base  alla presentazione di tale documentazione al produttore non
associato verra' rilasciata una certificazione attestante gli importi
da  versare  all'AGEA  a  titolo di interessi per l'ottenimento dello
svincolo  della  cauzione  rilasciata  a  garanzia dell'anticipazione
concessa.
Il  produttore  non  associato,  successivamente, presentera' il Mod.
121T  attestante  l'avvenuta  restituzione  degli importi determinati
quali interessi e l'AGEA procedera' allo svincolo della cauzione.
5. Premio parte fissa su consegne gia' effettuate
Questa tipologia di pagamento interessa le Associazioni di produttori
e  i  singoli  produttori  non  associati  che,  per  un  determinato
contratto,  non  hanno  fatto richiesta di anticipo della parte fissa
del premio.
La  richiesta  deve  essere formulata dall'associazione attraverso il
sistema  informatico,  previa la registrazione dei dati relativi alle
singole  consegne  per  le  quali  viene  richiesto  il  premio e dei
relativi  bonifici  attestanti  il  pagamento  del  prezzo  da  parte
dell'Impresa di trasformazione.
Non  potranno  essere  inoltrate richieste di premio su consegne gia'
effettuate, se il quantitativo oggetto della richiesta e' inferiore a
q.li 1000, fatta eccezione per i contratti stipulati sulla base di un
quantitativo inferiore.
A  sistema  potranno  essere  inoltre  inserite anche le consegne dei
produttori  per  i quali la quota non risulti ancora consolidata; per
questi  ultimi potra' essere richiesto il premio solo dopo l'avvenuto
consolidamento del contratto.
La  procedura  informatica,  in  base  ai  dati  inseriti  a sistema,
calcolera'   automaticamente   gli   importi   spettanti  ai  singoli
produttori e, complessivamente, all'Associazione.
Il  sistema  informatico, per ogni richiesta, prendera' in esame solo
ed  esclusivamente le consegne valide ai fini del calcolo del premio,
escludendo  totalmente  quelle  gia'  presenti a sistema e oggetto di
precedenti richieste.
Per  i  produttori  penalizzati  rispetto  alle  verifiche  oggettive
effettuate  in campo, la tariffa del premio e' determinata in base ai
criteri di penalizzazione previsti dalla normativa di settore.
L'AGEA,  per  ogni  singola  domanda  di  premio  su consegne, per un
determinato contratto, emettera' un attestato di controllo e versera'
gli  importi spettanti, avendo effettuato, preventivamente, controlli
amministrativi  e  informatici  dei  dati  inseriti  a  sistema dalle
associazioni.
Le  Associazioni,  ultimata la registrazione delle consegne a livello
di  singolo  contratto,  potranno richiedere anche il pagamento degli
importi  relativi alla compensazione orizzontale, avendo, il sistema,
gia' determinato il quantitativo di tabacco da compensare.
L'Associazione,   considerato  il  quantitativo  disponibile  per  la
compensazione orizzontale, attribuira' ai propri soci il quantitativo
da ammettere a premio.
Il   sistema,  in  base  ai  controlli  di  capienza,  resa  massima,
penalizzazioni  in  campo,  ecc., procedera' alla conferma o meno dei
dati,   al   fine   della   liquidazione  del  premio  relativo  alla
compensazione orizzontale.
Unitamente alla registrazione della domanda a sistema, l'associazione
dovra'   inoltrare  all'AGEA  la  richiesta  di  premio  su  consegne
(faa0con2),  comprensiva  dei  seguenti  documenti,  in duplice copia
(originale e copia):
1) Stampa analitica delle consegne (faa0con4);
2) Stampa di dettaglio produttori (faa0pa94);
Le   predette   stampe   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante   dell'Associazione   o   suo  delegato  e  la  stampa
(faa0con4)   dal   Funzionario   addetto   al   controllo   al   fine
dell'attestazione  dell'esattezza  dei  dati  contenuti  nella stampa
stessa, in relazione ai controlli effettuati.
3)  Stampa  dei bonifici del prezzo tabacco (faa0pa97), attestanti il
versamento  dello  stesso  da  parte  dell'impresa di trasformazione,
relativo  alle  consegne  per le quali si richiede il pagamento della
parte fissa del premio;
La predetta stampa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Associazione o suo delegato.
4)  Certificato della camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
di  certificato  di  iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
D.M.  07.02.1996,  ai  sensi  dell'art.  46 del DPR 28.12.2000, n.455
(secondo il modello dell'allegato 15);
5)  Certificato  antimafia  rilasciato dalla Prefettura o copia della
richiesta   di   tale   certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
6) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
7)  Dichiarazione  dell'Istituto  bancario  attestante l'apertura del
conto  corrente  unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito
dell'importo di premio indicato in domanda.
Il produttore non associato, dovra' presentare la richiesta di premio
su  consegne  all'AGEA - Settore Tabacco - Via Palestro, 81 Roma, sul
fac-simile   del  modello  allegato  PSC02,  corredata  dai  seguenti
documenti, in duplice copia (originale e copia ):
1)  bollettino  di  perizia  attestante  la  consegna e check list di
controllo;
2)   copia   del   bonifico   del  prezzo  ricevuto  dall'impresa  di
trasformazione;
3) copia del documento di riconoscimento, leggibile;
4) copia del codice fiscale o P. IVA
6. Saldo premio su consegne
Il  saldo  della  parte  fissa  del  premio conclude la tipologia del
pagamento relativo al premio su consegne.
Per  aver diritto al saldo premio e' necessario che tutte le consegne
di  tabacco  siano  state  effettuate  e che, per le Associazioni, le
stesse  procedano  anche  all'attribuzione ai produttori interessati,
dei  quantitativi  per  compensazione  orizzontale.  I produttori con
penalizzazioni  derivanti  dall'esito  dei sopralluoghi effettuati in
campo non possono accedere alla compensazione orizzontale.
Tale  procedura  deve  essere  conclusa dall'Associazione entro il 30
GIUGNO  dell'anno  successivo  al  raccolto  di  cui trattasi, con la
conferma della richiesta a sistema informatico AGEA.
L'AGEA   procedera'   alla   verifica  a  sistema  informatico  della
definizione  e  caricamento  di  tale  procedura di definizione della
pratica  a livello di singolo contratto, al fine di porre in evidenza
eventuali  ritardi  di  pagamento del prezzo da parte dell'impresa di
trasformazione contraente.
La  richiesta  deve  essere formulata dall'associazione attraverso il
sistema informatico, previa la registrazione:
*  dei  dati  relativi  alle  singole  consegne  per  le  quali viene
richiesto il premio;
*  dei  relativi bonifici attestanti il pagamento del prezzo da parte
dell'Impresa di trasformazione;
* dei quantitativi a compensazione orizzontale;
*  dei bonifici emessi dall'impresa di trasformazione a dimostrazione
del   pagamento  del  prezzo  anche  per  i  quantitativi  ammessi  a
compensazione orizzontale;
La  procedura,  in  base  ai  dati inseriti a sistema, effettuera' le
operazioni  di  conguaglio tra l'importo della parte fissa del premio
determinato  in  base  ai  quantitativi  ammessi a premio di tutte le
consegne,  e  l'importo  della  parte  fissa  del  premio  relativa a
precedenti  pratiche di premio su consegne, gia' inserite a sistema e
liquidate dall'AGEA.
Unitamente alla registrazione della domanda a sistema, l'associazione
dovra'   inoltrare  all'AGEA  la  richiesta  di  premio  su  consegne
(faa0sa02),  comprensiva  dei  seguenti  documenti,  in duplice copia
(originale e copia):
1) Stampa analitica delle consegne (faa0con4);
2) Stampa di dettaglio produttori (faa0sa03);
Le   predette   stampe   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante   dell'Associazione   o   suo  delegato  e  la  stampa
(faa0con4)   dal   Funzionario   addetto   al   controllo   al   fine
dell'attestazione  dell'esattezza  dei  dati  contenuti  nella stampa
stessa, in relazione ai controlli effettuati.
3)  Stampa  dei  bonifici  prezzo  tabacco  (faa0pa98)  attestanti il
versamento  dello  stesso,  anche per il quantitativo a compensazione
orizzontale,  da  parte dell'impresa di trasformazione, relativo alle
consegne  per le quali si richiede il pagamento della parte fissa del
premio;
La predetta stampa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Associazione o suo delegato.
4)  Certificato  antimafia  rilasciato dalla Prefettura o copia della
richiesta   di   tale   certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
5)  Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
di  certificato  di  iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
D.M.  07.02.1996,  ai  sensi  dell'art.  46 del DPR 28.12.2000, n.455
(allegato 15);
6) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
7)  Dichiarazione  dell'Istituto  bancario  attestante l'apertura del
conto  corrente  unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito
dell'importo di premio indicato in domanda.
8) Estratto del conto corrente indisponibile relativo al contratto di
cui trattasi.
Il produttore non associato, dovra' presentare la richiesta di premio
su  consegne  all'AGEA - Settore Tabacco - U.O. 18 - Via Palestro, 81
Roma,  sul  fac-simile  del  modello  allegato  SPC02,  corredata dai
seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):
1.  bollettino  di  perizia  attestante  la  consegna e check list di
controllo;
2.   copia   del   bonifico   del  prezzo  ricevuto  dall'impresa  di
trasformazione;
3. copia del documento di riconoscimento, leggibile;
4. copia del codice fiscale o P. IVA.
La  procedura,  in  base  ai  dati  inseriti  a  sistema,  dall'AGEA,
effettuera'  il  controllo  per  differenza tra l'importo della parte
fissa del premio determinato in base ai quantitativi ammessi a premio
di  tutte  le  consegne,  e  l'importo  della  parte fissa del premio
relativa a precedenti pratiche di premio su consegne, gia' inserite a
sistema e liquidate dall'AGEA stessa al produttore richiedente.
7. Compensazione Verticale
Le  Associazioni di produttori, terminate le consegne di tabacco, per
l'insieme   di   contratti   di   un  determinato  gruppo  varietale,
disporranno  a  sistema del quantitativo di tabacco da utilizzare per
un'eventuale compensazione verticale.
L'attribuzione dei predetti quantitativi ai singoli produttori, quale
compensazione  verticale,  e'  di  competenza  dell'Associazione che,
comunque,  non  potra' assegnare alcun quantitativo a quei produttori
che  hanno  subito  penalizzazioni  rispetto  all'esito derivante dai
controlli  in  campo e, per i quali, in base alla resa ad ettaro, non
e'  possibile  ammettere  a  premio ulteriori quantitativi di tabacco
prodotti in eccesso.
Il  sistema,  in  base ai previsti controlli di merito, confermera' o
meno  i  quantitativi inseriti dall'Associazione, quale compensazione
verticale  e,  in  automatico,  determinera'  gli importi per i quali
l'Associazione potra' richiedere la parte fissa del premio.
Unitamente alla registrazione della domanda a sistema, l'associazione
dovra'  inoltrare  all'AGEA  la  richiesta di compensazione verticale
(faa0vert),  comprensiva  dei  seguenti  documenti,  in duplice copia
(originale e copia):
1.   Stampa   analitica  delle  consegne  effettuate  dai  produttori
(faa0con4)
2. Stampa dettaglio produttori (faa0pa81)
3. Stampa analitica dei bonifici attestanti il versamento del prezzo,
anche  per  il  quantitativo  a  compensazione  verticale,  da  parte
dell'impresa  di  trasformazione, relativo alle consegne per le quali
si richiede il pagamento della parte fissa del premio (faa0pa98);
4.  Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
di  certificato  di  iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
D.M.  07.02.1996,  ai  sensi  dell'art. 46 del DPR. 28.12.2000, n.455
(secondo il modello dell'allegato 15);
5.  Certificato  antimafia  rilasciato dalla Prefettura o copia della
richiesta   di   tale   certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
6. Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
7.  Dichiarazione  dell'Istituto  bancario  attestante l'apertura del
conto  corrente  unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito
dell'importo di premio indicato in domanda.
Le   predette   stampe   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato
8. Parte Variabile del premio
Il versamento della parte variabile del premio, per gruppo varietale,
sara'  effettuato solo ed esclusivamente alla conclusione di tutte le
consegne  da  parte  dell'Associazione  di produttori. La conclusione
delle   consegne   dovra'   essere   dichiarata   formalmente   dalle
Associazioni stesse.
L'importo   della   parte  variabile  del  premio  sara'  corrisposto
all'associazione  nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data
di  presentazione  della  domanda  corredata dai documenti di seguito
descritti.
Le  Associazioni  di produttori, terminate le consegne di tabacco per
l'insieme  di contratti di un determinato gruppo varietale, dopo aver
richiesto  la  liquidazione  della  parte  fissa  del  premio  per il
quantitativo  complessivo  ammissibile  comprensivo  dei quantitativi
oggetto  di  compensazione verticale, dovranno inserire, a livello di
singolo  produttore,  il  prezzo pagato per partita nell'ambito della
consegna effettuata dallo stesso.
Dal  punto di vista procedurale, l'associazione registra a sistema la
dichiarazione  di  completamento  delle  consegne e, contestualmente,
effettua la richiesta della parte variabile del premio.
Il  sistema,  che  dispone di tutti gli elementi necessari, determina
automaticamente   l'ammontare   del   premio   spettante,  applicando
l'algoritmo   di  calcolo  della  parte  variabile  del  premio  gia'
utilizzato per i raccolti precedenti.
Ad  integrazione dei dati registrati a sistema, l'associazione dovra'
spedire   all'AGEA  la  domanda  (faa0pvd3)  corredata  dei  seguenti
documenti redatti in duplice copia (originale e copia):
1)  Stampa analitica del calcolo della parte variabile del premio per
produttore (faa0pvd1);
2)  Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
di  certificato  di  iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
D.M.  07.02.1996,  ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.455
(come (secondo il modello dell'allegato 15);
3)  Stampa  dei  bonifici  dei  prezzi  da  Associazione a produttori
associati (faa0bo01);
4)  Certificato  antimafia  rilasciato dalla Prefettura o copia della
richiesta   di   tale   certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
5)  Stampa  di  dettaglio  partite  escluse da parte variabile premio
(faa0pvd2);
6) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
7)  Dichiarazione  dell'Istituto  bancario  attestante l'apertura del
conto  corrente  unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito
dell'importo di premio indicato in domanda.
Le   predette   stampe   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato
AIUTO SPECIFICO
L'aiuto   specifico   spetta  esclusivamente  alle  Associazioni  dei
produttori  riconosciute  e  deve  essere utilizzato dalle stesse nel
rispetto di quanto disposto dall'Art. 40 del Reg. CE n.2848/98.
L'ammontare   dell'aiuto   specifico   e'   pari  al  2%  del  premio
complessivamente  considerato  nelle  sue  componenti:  parte fissa e
parte  variabile  e  viene  erogato  dall'AGEA  alle associazioni nel
termine  di  trenta  giorni  a  decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
Le Associazioni di produttori possono utilizzare tale aiuto, entro il
31  LUGLIO  dell'anno  successivo a quello del raccolto per il gruppo
varietale VII ed entro il 15 LUGLIO dell'anno successivo a quello del
raccolto per i restanti gruppi varietali.
Le richieste di aiuto specifico devono pervenire entro e non oltre il
10  SETTEMBRE  dell'anno  successivo  a  quello  del  raccolto di cui
trattasi,  al  fine  di  permettere all'AGEA stessa di procedere alle
applicazioni    delle    sanzioni   amministrative   previste   dalla
regolamentazione comunitaria vigente.
La  mancata  presentazione  della predetta richiesta entro il termine
del   10  SETTEMBRE  non  permette  all'Associazione  interessata  di
presentare  domanda  di  mantenimento  del  riconoscimento per l'anno
successivo a quello del raccolto di cui trattasi.
L'utilizzazione  dell'aiuto specifico deve interessare esclusivamente
i seguenti scopi:
A. impiego di personale tecnico incaricato di assistere i soci per il
miglioramento   qualitativo   della  produzione  e  per  il  rispetto
dell'ambiente;  l'AGEA  riconoscera'  le spese solo per i tecnici con
titolo  di studio di perito agrimensore, agrotecnico, perito agrario,
dott.  in  agraria  e/o  scienze forestali, agronomo, sia impiegati a
tempo  determinato  che  indeterminato  e/o  con  rapporto  di lavoro
autonomo.  Saranno  riconosciute  altresi'  le spese per il personale
assunto,  a  tempo  indeterminato  o  con  contratto di formazione di
lavoro, dall'associazione con qualifica di cui al contratto nazionale
del  settore, anche se non in possesso dei predetti titoli di studio.
I  tecnici  non  dipendenti  dell'Associazione devono essere iscritti
agli Albi Professionali degli agronomi, periti agrari o agrotecnici.
B.  fornitura  ai  soci  dell'associazione  di sementi o materiali di
moltiplicazione certificati, nonche' di altri mezzi di produzione che
contribuiscano al miglioramento qualitativo del prodotto;
C.   misure   di   protezione   dell'ambiente  (es.  limitazione  uso
fitofarmaci,  ecc.);  per  tali  spese e' necessario fornire tutta la
documentazione  necessaria  che certifichi il raggiungimento da parte
dell'Associazione di tale scopo.
D.  attuazione  di  interventi  di  infrastrutture  che permettano di
valorizzare  piu'  efficacemente  i prodotti conferiti dai soci ed in
particolare impianti di cernita. Le spese ammissibili concernenti gli
interventi di infrastrutture per la valorizzazione dei prodotti e, in
particolare   gli  impianti  di  cernita  dei  tabacchi  sono  quelle
sostenute  dalle associazioni di produttori per la utilizzazione e la
gestione  diretta  in  nome e per conto proprio degli impianti di cui
trattasi.  Detti  impianti  devono  essere  distinti  e  separati  da
qualsiasi   altro   tipo   di   impianto  gestito  dalle  imprese  di
trasformazione.  Le spese ammissibili sono, anche, quelle concernenti
l'affitto  di  locali  per la cernita del tabacco e la concentrazione
dei  quantitativi,  distinti  per  singolo  produttore, oggetto della
consegna all'impresa di trasformazione contraente. Per tali locali e'
necessario   presentare   la   copia  conforme  dell'atto  di  fitto,
debitamente  registrato  nei  modi  di  legge  e  copia  conforme del
registro  di  carico e scarico dei quantitativi di tabacco depositati
nel locale stesso da parte dell'Associazione.
E.  impiego  di  personale  amministrativo  incaricato  di gestire il
premio  e  di  garantire  il  rispetto  della  normativa  comunitaria
nell'ambito  dell'associazione. Le spese amministrative sostenute per
il  personale  impiegato negli uffici dall'associazione di produttori
sono   integralmente   rimborsabili.   Tale   personale  deve  essere
utilizzato, tra l'altro, ed ai fini di tale rimborso, a compiti di:
1) contabilita' ed amministrazione;
2) controllo amministrativo/contabile,
3) acquisizione e controllo dei dati contrattuali;
4) elaborazioni informatiche, documentali e statistiche;
5) gestione e controllo delle quote;
6)  pagamento  dei  premi e dei prezzi di acquisto e delle vendite di
tabacco;
7)  quanto  altro occorra per la produzione ed il miglioramento della
qualita'.
F.   rimborso   delle  spese  per  le  cauzioni  costituite,  qualora
l'associazione richieda l'anticipo dell'aiuto specifico. (ART. 42).
Le  spese di cui ai punti a), b) e c), devono rappresentare almeno il
50% dell'importo totale dell'aiuto specifico.
L'Associazione  dovra' presentare alla verifica da parte dell'AGEA un
dettagliato  programma  di assistenza tecnica, corredato di opportune
verbalizzazioni attestanti le verifiche effettuate dai tecnici stessi
presso i soci.
La  veridicita'  di  tali  verbalizzazioni  e'  attestata  dal legale
rappresentante  dell'Associazione,  che  con opportuna dichiarazione,
conferma  o  meno  l'operato  dei  tecnici,  secondo  le disposizioni
contenute nel programma di assistenza.
E'  riconosciuta,  ai fini della spesa, anche l'assistenza effettuata
durante  la  fase  di  consegna  del tabacco presso i magazzini delle
imprese  di  trasformazione  intesa  a  tutelare i soci ai fini della
determinazione  dei  gradi  qualitativi  del  tabacco  oggetto  della
consegna stessa.
Sono  riconosciute  le  spese  di viaggio effettuate dai soli tecnici
dipendenti  dell'Associazione  per  l'espletamento  dell'attivita' di
assistenza,  nella  misura  massima  dell'1% dell'importo complessivo
contabilizzato quale aiuto specifico per l'Associazione. La spesa del
viaggio  e' riconosciuta nella misura di 1/5 del costo Euro/litro del
carburante.  Per  il riconoscimento di tale spesa e' necessario che i
verbali  di  assistenza  tecnica,  dei  dipendenti dell'Associazione,
dovranno   indicare   anche   la  distanza  chilometrica  dalla  sede
dell'Associazione a quella dell'azienda agricola interessata.
NON SONO AMMISSIBILI AL RIMBORSO LE SPESE:
1.  PER  PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO, DISTACCATO DALLE IMPRESE
DI TRASFORMAZIONE PRESSO LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
2.  DI  VITTO  E  ALLOGGIO  PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
DIPENDENTE E NON DELL'ASSOCIAZIONE
Le  somme  non  utilizzate interamente o parzialmente, in conformita'
del  paragrafo  2  Art.  40,  devono  essere  restituite all'AGEA che
provvedera' a versarle al FEOGA.
Le tipologie di pagamento e svincolo sono:
a)  Anticipo  del  50% dell'aiuto specifico con cauzione pari al 115%
dell'importo da liquidare
Il  Regolamento  CE  n.2848/98, dispone all'art.42 par. 1, modificato
con  il  Reg.  CE  n.1249/00,  che  l'Associazione di produttori puo'
richiedere  un  anticipo  dell'aiuto specifico, nella misura del 50%,
previa  costituzione  di  una cauzione pari all'importo dell'anticipo
stesso, maggiorato del 15% .
L'importo  dell'anticipo  viene  calcolato  sulla  base  del 50 % del
quantitativo  di  tabacco  complessivo,  per  un  determinato  gruppo
varietale  e per l'insieme dei contratti di tutti i gruppi varietali,
pari al quantitativo determinato, quale quota parte valida.
Il  valore dell'anticipo sara' calcolato moltiplicando la quota parte
valida  per  la tariffa Euro/Kg. attribuita all'aiuto specifico (vedi
Tabella allegata).
L'AGEA liquidera' l'anticipo a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del
raccolto  ed  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione  della  domanda, previa conferma della cauzione inviata
all'AGEA stessa dall'Ente garante.
Nel  caso  in  cui  la  domanda  venga presentata anteriormente al 16
settembre,  il termine di pagamento dell'anticipo e' di settantasette
giorni;  comunque nessun pagamento potra' essere effettuato prima del
16 ottobre.
L'anticipo  corrisposto ad un'Associazione, matura interesse a favore
del  FEOGA (gli interessi applicati sono attualmente del 3,0% secondo
quanto  previsto  dal  D.M. del 10.12.1998) a decorrere dalla data di
accredito  dell'aiuto,  qualora le somme non utilizzate interamente o
parzialmente,  in  conformita' del paragrafo 2 Art. 40, devono essere
restituite all'AGEA che provvedera' a versarle al FEOGA.
Per   tale   tipologia  di  richiesta  aiuto,  l'associazione  dovra'
avvalersi  delle  funzionalita'  informatiche  messe  a  disposizione
dall'AGEA nell'ambito del nuovo sistema informativo.
Ad  integrazione  delle  attivita'  di registrazione della domanda di
anticipo  a  sistema, l'Associazione e' tenuta a trasmettere all'AGEA
la  domanda  di  aiuto (faa0aiut1) prodotta dalla stampa del sistema,
corredata  dai  seguenti  documenti,  in  duplice  copia (originale e
copia):
*  Certificato  della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
di  certificato  di  iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
D.M.  07.02.1996,  ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.455
(secondo il modello dell'allegato 15);
*  Certificato  antimafia  rilasciato  dalla Prefettura o copia della
richiesta   di   tale   certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
*  Stampa  di  riepilogo  relativa  per l'insieme di contratti per il
quale  si  richiede l'anticipo dell'aiuto specifico, nella misura del
50%, firmata dal legale rappresentante dell'Associazione (faa0pa96);
* Copia documento di riconoscimento legale rappresentante
* Cauzione, pari al 115 dell'importo di premio da liquidare ;
* Programma di assistenza tecnica;
b)  Anticipo del 100 % dell'aiuto specifico con cauzione pari al 115%
del premio da liquidare
Il  regolamento CE n.2848/98 dispone all'art.42 che l'Associazione di
produttori  puo'  richiedere  un anticipo dell'aiuto specifico, nella
misura del 100%, previa costituzione di una cauzione pari all'importo
dell'anticipo stesso, maggiorato del 15% .
L'importo  dell'anticipo  viene calcolato sulla base del quantitativo
di   tabacco   complessivo  consegnato,  per  un  determinato  gruppo
varietale e per l'insieme dei contratti di tutti i gruppi varietali.
Il  valore  dell'anticipo sara' calcolato moltiplicando il peso netto
di  tabacco  consegnato  e  ammesso  a premio per la tariffa Euro/Kg.
attribuita all'aiuto specifico (vedi allegato 7) .
L'AGEA liquidera' l'anticipo a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del
raccolto  ed  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione  della  domanda, previa conferma della cauzione inviata
all'AGEA stessa dall'Ente garante.
L'anticipo  corrisposto ad un'Associazione, matura interesse a favore
del  FEOGA a decorrere dalla data di accredito dell'aiuto, qualora le
somme  non  utilizzate interamente o parzialmente, in conformita' del
paragrafo   2   Art.   40,  devono  essere  restituite  all'AGEA  che
provvedera' a versarle al FEOGA.
Per   tale   tipologia  di  richiesta  aiuto,  l'associazione  dovra'
avvalersi  delle  funzionalita'  informatiche  messe  a  disposizione
dall'AGEA nell'ambito del nuovo sistema informativo.
Ad  integrazione  delle  attivita'  di registrazione della domanda di
anticipo (faa0aiu2) a sistema, l'Associazione e' tenuta a trasmettere
all'AGEA  la  domanda  di  aiuto  prodotta  dalla stampa del sistema,
corredata dai seguenti documenti, in duplice copia:
*  certificato  della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
di  certificato  di  iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
D.M.  07.02.1996,  ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.455
(allegato 15);
*  certificato  antimafia  rilasciato  dalla Prefettura o copia della
richiesta   di   tale   certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
* copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
*  stampa  di  riepilogo  delle  consegne  relativa  all'insieme  dei
contratti (faa0con4);
* stampa di dettaglio per produttore (faa0aiu3);
* cauzione, pari al 115 dell'importo di premio da liquidare;
* programma di assistenza tecnica;
Le   predette   stampe   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato
c) Saldo e svincolo totale della cauzione
Il  saldo e lo svincolo totale della cauzione concludono la tipologia
del pagamento relativa agli anticipi dell'aiuto specifico.
Per  aver  diritto  allo svincolo totale della cauzione e' necessario
che  sia  terminata la registrazione di tutte le consegne di tabacco,
nonche'  dei  bonifici del pagamento dei premi versati ai produttori,
sia  della  parte  fissa che della parte variabile e dei bonifici del
pagamento del prezzo di acquisto del tabacco.
La  procedura,  in  base  ai  dati  inseriti  a sistema, produrra' un
tabulato  che  evidenzia l'eventuale ritardato pagamento del premio e
del  prezzo  ai  soci  da parte dell'associazione e la percentuale di
penalizzazione,  pari  al 20%, (art.51 punto 2 del Reg.to CE 2848/98)
da   applicare   in  detrazione  all'importo  spettante  quale  aiuto
specifico.  Ogni  periodo aggiuntivo di 30 giorni, fino ad un massimo
di 150 giorni, comporta una decurtazione dell'aiuto pari al 20%
Unitamente  alla  registrazione  della domanda (faa0aiut7) a sistema,
l'associazione  dovra'  inoltrare  all'AGEA  la  richiesta di saldo e
svincolo,  comprensiva  dei  seguenti  documenti,  in  duplice  copia
(originale e copia):
* Stampa di dettaglio dei produttori (faa0aiu6);
*  Stampa  dei  bonifici  emessi  a  favore dei soci sia a livello di
premio,  parte  fissa  e  parte  variabile, che di prezzo,(faa0pab2 e
faa0pab3);
Le   predette   stampe   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato
*  verbalizzazione dei tecnici a riscontro dell'assistenza fornita ai
soci durante:
a) le varie fasi agronomiche;
b) la perizia del tabacco, ai fini della commercializzazione.
Le   spese   di   cui  al  predetto  punto  b)  saranno  riconosciute
esclusivamente  per i tecnici che hanno assistito il socio durante le
varie   fasi  agronomiche  e  pertanto  l'Associazione  e'  tenuta  a
presentare  per ogni tecnico, un elenco dei produttori per i quali lo
stesso ha effettuato l'assistenza.;
*  dichiarazione  del  legale  rappresentante dell'Associazione o suo
delegato che attesta e conferma o meno l'operato dei tecnici, secondo
le disposizioni contenute nel programma di assistenza;
*  convenzione  sottoscritta  con  studi  e/o  societa' al fine dello
svolgimento   delle   attivita'  amministrative  o  tecniche  proprie
dell'Associazione. Tali convenzioni devono essere registrate nei modi
previsti dalle leggi vigenti in materia (tale prescrizione si intende
obbligatoria  solo  per  le  convenzioni sottoscritte successivamente
alla  data  della  presente  circolare). Alla convenzione deve essere
allegato  il  Certificato  della  Camera di Commercio o dichiarazione
sostitutiva  di  certificato di iscrizione nel registro delle imprese
di  cui  al  D.M.  07.02.1996,  ai  sensi  dell'art.  46  del  D.P.R.
28.12.2000,   n.455   (secondo   il  modello  dell'allegato  15);  la
convenzione  dovra' descrivere dettagliatamente tutte le attivita' da
svolgere  e indicare il personale utilizzato, con relativa qualifica,
titolo   di   studio   e   numero  di  iscrizione  al  relativo  Albo
Professionale di appartenenza.
*  fatture  o  buste  paga  debitamente  registrate  in contabilita',
comprovanti  l'impegno  o  la  spesa  sostenuta  per  il pagamento ai
tecnici del servizio svolto;
*  fattura  di  acquisto  di  sementi o materiale di moltiplicazione,
nonche'  di  altri  mezzi  di  produzione,  debitamente registrate in
contabilita';
* bolle e/o buoni di consegna dei prodotti acquistati per i soci;
* eventuale ed ulteriore documentazione a supporto del riconoscimento
di spese effettuate per i propri soci.
Per  quanto  attiene la presentazione della documentazione a supporto
delle  spese  per  le quali l'associazione richiede il riconoscimento
delle  spese  da parte dell'AGEA, la stessa dovra' essere elencata in
prospetti riepilogativi per tipologia di spesa.
Conseguentemente l'AGEA procedera' alla verifica della documentazione
presentata   dall'associazione  e  alla  determinazione  dell'importo
spettante alla stessa al fine di procedere allo svincolo totale della
cauzione  o  alla richiesta di eventuali importi da recuperare per le
spese che non e' possibile riconoscere.
In  quest'ultimo  caso,  l'associazione  e' tenuta a versare le somme
risultate  a  debito  a  mezzo  il  mod.121T,  su  c/c 1300 intestato
all'AGEA  ,  cap.  1710  racc.  2001  e successivamente l'AGEA stessa
procedera' allo svincolo della cauzione.
Pagamento a consuntivo dell'aiuto specifico
Questa tipologia di pagamento interessa le associazioni che non hanno
richiesto alcun tipo di anticipazione dell'aiuto specifico
Per aver diritto alla liquidazione dell'aiuto specifico e' necessario
che  sia  terminata la registrazione di tutte le consegne di tabacco,
nonche'  dei  bonifici del pagamento dei premi versati ai produttori,
sia  della  parte fissa che della parte variabili, e dei bonifici del
pagamento del prezzo di acquisto del tabacco.
La  procedura,  in  base  ai  dati  inseriti  a sistema, produrra' un
tabulato  che  evidenzia l'eventuale ritardato pagamento del premio e
del  prezzo  ai  soci, da parte dell'associazione e la percentuale di
penalizzazione,  pari  al  20% da applicare in detrazione all'importo
spettante quale aiuto specifico.
Unitamente  alla  registrazione  della  domanda (faa0aiu7) a sistema,
l'associazione  dovra'  inoltrare  all'AGEA la richiesta di svincolo,
comprensiva  dei  seguenti  documenti, in duplice copia ( originale e
copia ):
* Stampa di dettaglio dei produttori (faa0aiu6)
*  Stampa  dei  bonifici  emessi  a  favore dei soci sia a livello di
premio,  parte  fissa  e  parte  variabile, che di prezzo,(faa0pab2 e
faa0pab3)
Le   predette   stampe   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato
*  tabulato  di  bonifici  emessi  a favore dei soci sia a livello di
premio,  parte  fissa  e parte variabile, che di prezzo, sottoscritto
dal legale rappresentante dell'Associazione;
*  verbalizzazione dei tecnici a riscontro dell'assistenza fornita ai
soci durante:
a) le varie fasi agronomiche;
b) la perizia del tabacco, ai fini della commercializzazione.
Le   spese   di   cui  al  predetto  punto  b)  saranno  riconosciute
esclusivamente  per i tecnici che hanno assistito il socio durante le
varie   fasi  agronomiche  e  pertanto  l'Associazione  e'  tenuta  a
presentare  per ogni tecnico, un elenco dei produttori per i quali lo
stesso ha effettuato l'assistenza.
*  dichiarazione  del  legale  rappresentante dell'Associazione o suo
delegato che attesta e conferma o meno l'operato dei tecnici, secondo
le disposizioni contenute nel programma di assistenza;
*  convenzione  sottoscritta  con  studi  e/o  societa' al fine dello
svolgimento   delle   attivita'  amministrative  o  tecniche  proprie
dell'Associazione. Tali convenzioni devono essere registrate nei modi
previsti dalle leggi vigenti in materia (tale prescrizione si intende
obbligatoria  solo  per  le  convenzioni sottoscritte successivamente
alla  data  della  presente  circolare). Alla convenzione deve essere
allegato  il  Certificato  della  Camera di Commercio o dichiarazione
sostitutiva  di  certificato di iscrizione nel registro delle imprese
di  cui  al  D.M.  07.02.1996,  ai  sensi  dell'art.  46  del  D.P.R.
28.12.2000,  n.455  (allegato  15).  La convenzione dovra' descrivere
dettagliatamente  tutte  le  attivita'  da  svolgere  e  indicare  il
personale  utilizzato,  con  relativa  qualifica,  titolo di studio e
numero di iscrizione al relativo Albo Professionale di appartenenza.
*  fatture  o  buste  paga  debitamente  registrate  in contabilita',
comprovanti  l'impegno  o  la  spesa  sostenuta  per  il pagamento ai
tecnici del servizio svolto;
*  fattura  di  acquisto  di  sementi o materiale di moltiplicazione,
nonche'  di  altri  mezzi  di  produzione,  debitamente registrate in
contabilita';
* bolle e/o buoni di consegna dei prodotti acquistati per i soci;
* eventuale ed ulteriore documentazione a supporto del riconoscimento
di spese effettuate per i propri soci;
* programma di assistenza tecnica;
*  dichiarazione  di  ultimazione  e  definizione  delle  consegne di
tabacco, anche a livello di compensazione orizzontale e verticale.
Per  quanto  attiene la presentazione della documentazione a supporto
delle  spese  per  le quali l'associazione richiede il riconoscimento
delle  spese  da parte dell'AGEA, gli stessi dovranno essere elencati
in prospetti riepilogativi per tipologia di spesa.
Conseguentemente l'AGEA procedera' alla verifica della documentazione
presentata   dall'associazione  e  alla  determinazione  dell'importo
spettante   alla  stessa  al  fine  di  procedere  alla  liquidazione
dell'importo spettante quale aiuto specifico.
REGIME SANZIONATORIO
L'Associazione  di  produttori  qualora  non rispetti le norme per la
concessione  dei  premi di cui all'allegato V del Reg. CE n. 2848/98,
perde il diritto a fruire dell'aiuto specifico per il raccolto di cui
trattasi e, se risulta recidiva in occasione di un secondo controllo,
subisce la revoca del riconoscimento da parte dell'AGEA.
In  proposito  vengono  di seguito descritte le sanzioni che verranno
applicate  sull'importo  spettante  per  l'aiuto specifico da erogare
all'Associazione:
*   penalizzazione   pari   al   50%  dell'aiuto  specifico  maturato
dall'Associazione  per  il  produttore,  nel  caso in cui, sulla base
delle  verifiche  documentali  relative  al  fascicolo  aziendale del
produttore  stesso,  non  risultino gli atti previsti dalla circolare
AGEA  per l'ottenimento dell'aiuto; comunque l'Associazione e' tenuta
a  completare  entro  20gg.  il  fascicolo  aziendale con i documenti
mancanti all'atto della verifica.
*  in  relazione  a  quanto  esposto  nel  punto precedente l'AGEA, a
successiva   verifica,  procedera'  alla  revoca  del  riconoscimento
qualora   l'Associazione   non  abbia  completato  il  fascicolo  del
produttore per il quale si e' precedentemente evidenziata l'anomalia;
*  penalizzazione  del  20%  dell'aiuto  specifico qualora il sistema
informativo  evidenzi  consegne  di  tabacco  antecedenti  la data di
presentazione della "domanda di anticipo premio";
*  nel  caso  in  cui  l'Associazione  non  rispetti  quanto previsto
dall'Art.  40,  par. 2 e 3, l'aiuto specifico e' ridotto nella misura
del 30%; se, a successiva verifica da parte dell'AGEA, l'associazione
risulta   recidiva,  l'Amministrazione  procedera'  alla  revoca  del
riconoscimento;
*  riduzione  di  un  importo  pari alla meta' di quello applicato al
socio,  ai  sensi  del par. 2ter, Art. 50 del reg. CE n.2848/98 della
Commissione,  nei  casi  di  in  cui  al  socio e' stata applicata la
sanzione  di  cui  ai  par.fi  1,  2 e 2bis del medesimo regolamento;
qualora  un  produttore  sia penalizzato per due anni consecutivi, le
sanzioni si raddoppiano a decorrere dal terzo anno.
Revoca del riconoscimento
La  revoca  del  riconoscimento ha effetto dalla data a partire dalla
quale  non  ricorrono  piu' i presupposti per il riconoscimento fatto
salvo quanto disposto dall'Art. 5 par. 2 e 3.
Gli   aiuti   versati  sono  recuperati  maggiorati  degli  interessi
decorrenti dalla data del versamento fino a quella di recupero.
Qualora  il  riconoscimento  sia  revocato  per  inadempienze  gravi,
l'importo degli aiuti da recuperare verranno maggiorati del 30%.
Il   riconoscimento   all'associazione  non  puo'  essere  nuovamente
attribuito prima che non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di
revoca.
Gli  amministratori  di  una  associazione di produttori responsabili
della  revoca  del  riconoscimento  non  possono  amministrare  altre
associazioni  di  produttori  ne presentare domanda di riconoscimento
nei tre anni successivi all'anno di applicazione delle sanzioni.
L'associazione  che  entro  il  10  settembre  dell'anno successivo a
quello  del  raccolto  di  cui  trattasi non presenta all'A.G.E.A. la
richiesta  di  aiuto  specifico  (saldo  e  svincolo  o  pagamento  a
consuntivo), non potra' richiedere il mantenimento del riconoscimento
per l'anno successivo a quello del raccolto di cui trattasi.


                                                       F.to
                                                UFFICIO MONOCRATICO
                                                    IL TITOLARE
                                                  Paolo GULINELLI

ALLEGATI:
* 1 : RIP01
* 2 : ANT02
* 3 : DSV50
* 4 : SSV02
* 5 : PSC02
* 6 : SPC02
* 7 : Tabella Premi
* 8 Tabella riassuntive stampe
* 9 schema polizza fideiussoria 100% aiuto spec
* 10. schema cauzione 100% aiuto spec.
* 11 schema cauzione 50% aiuto spec.
* 12 schema polizza fideiussoria 50% aiuto spec.
* 13 schema cauzione bancaria anticipo premio 100%
* 14 schema polizza fideiussoria anticipo premio 100%
* 15 dichiarazione sostitutiva
* 16 riepilogo calendario termini scadenze impegni e procedure