Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata la domanda presentata dal consorzio tutela vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento". Visto sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della provincia autonoma di Trento. Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 luglio 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 1. La denominazione di origine controllata "Trento" e' riservata al vino spumante bianco e rosato ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.