Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
    Esaminata  la  domanda  presentata  dal consorzio tutela vini del
Trentino,   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini spumanti a denominazione di origine controllata
"Trento".
    Visto   sulla   sopracitata  richiesta  di  modifica,  il  parere
favorevole della provincia autonoma di Trento.
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  24  e 25 luglio 2002, parere
favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
    Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta,
dovranno,  in  regola  con  le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  al  Ministero  per  le
politiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma,
entro sessanta giorni data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                               Art. 1.
    La  denominazione di origine controllata "Trento" e' riservata al
vino   spumante   bianco  e  rosato  ottenuto  con  il  metodo  della
rifermentazione  in  bottiglia  che  risponde  alle  condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.