IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 19 marzo 2002, in particolare l'art. 4;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, relativo
all'orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Considerato  che e' necessario fornire ulteriori indicazioni per la
gestione  nazionale dei pagamenti aggiuntivi previsti nell'ambito del
regime   di   premio  alla  pecora  e  alla  capra  disciplinato  dal
regolamento  CE  2529/2001  del  Consiglio del 19 dicembre 2001 e dal
regolamento CE 2550/2001 della Commissione del 20 dicembre 2001;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1
agosto  2002 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  dotazioni  finanziarie di cui all'art. 11 del regolamento CE n.
2529/2001,  che  per l'Italia ammontano a 6,920 milioni di euro, sono
distribuite  a  favore  degli  allevatori che dispongano di almeno 50
diritti  al  premio  e per un numero di capi non superiore ai diritti
individuali  in  loro  possesso,  purche'  aderenti  ad  associazioni
costituite ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n.
228 che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:
    dispongano  di  un  disciplinare  di  produzione  con il quale si
definisca  la  programmazione volta al miglioramento della produzione
della  carne  ovina  e  che  venga espressamente indicata la linea di
controllo  sia  da  parte dell'associazione stessa che dell'Organismo
terzo  indipendente  riconosciuto  ai  sensi  della  norma  EN  45011
incaricato della verifica del contenuto del disciplinare;
    dispongano  di  un  disciplinare  di  produzione  con il quale si
definisca   la   procedura  di  identificazione  del  bestiame  anche
attraverso  il  sistema  elettronico, e di tracciabilita' delle carni
ovine e che venga espressamente indicata la linea di controllo sia da
parte  dell'associazione stessa che dell'Organismo terzo indipendente
riconosciuto  ai sensi della norma EN 45011 incaricato della verifica
del contenuto del disciplinare.