IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1979 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Melissa"  ed  e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista  la domanda presentata dall'assessorato all'agricoltura della
regione   Calabria  intesa  ad  ottenere  modifiche  all'art.  5  del
disciplinare di produzione sopra citato;
  Viste  le  numerose  istanze  di  aziende  intese  ad  ottenere  la
possibilita'  di  vinificazione  delle  uve  atte a produrre i vini a
denominazione  di  origine  controllata "Melissa" fuori della zona di
produzione,   in   deroga   alle  disposizioni  del  disciplinare  di
produzione  allegato  al  decreto  del Presidente della Repubblica 31
maggio 1979;
  Vista  la  proposta  formulata dalla commissione regionale delegata
per  la regione Calabria, istituita in seno al Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, alla quale era stato dato
incarico di svolgere la relativa istruttoria;
  Visto  il  parere  favorevole  del  sopra citato Comitato nazionale
sulla  proposta  di  modifica  del  disciplinare  di produzione della
denominazione  di  origine  controllata  dei vini "Melissa" formulato
nella riunione del 24 e 25 luglio 2002;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Melissa",  in  conformita'  al  parere  espresso  ed alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  primo  ed  il secondo comma dell'art. 5 del disciplinare di
produzione  dei vini a denominazione di origine controllata "Melissa"
annesso  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1979
sono abrogati e sostituiti dal testo di seguito riportato:
  "Le  operazioni  di  vinificazione,  nonche'  di conservazione e di
invecchiamento,  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata
"Melissa  possono  essere effettuate oltre che all'interno della zona
di  produzione delimitata all'art. 3 del presente disciplinare, anche
nei  comuni  limitrofi  di  Ciro',  Ciro'  Marina e Crucoli, tutti in
provincia di Catanzaro".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 5 agosto 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio