IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con la quale il sig. Vallasciani Santiago Andres,
cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico
conseguito  in  Argentina  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286";
  Visto  l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 10 maggio 2002 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto il decreto direttoriale in data 1 luglio 2002 con il quale e'
stato   disciplinato  lo  svolgimento  della  prova  attitudinale  in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n.
115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 luglio
2002,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  n.  115/1992  a  seguito della quale il sig. Vallasciani
Santiago Andres e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  medico,  rilasciato  in  data  20 novembre 1997
"dall'Universidad  del Salvador" al sig. Vallasciani Santiago Andres,
cittadino  italiano,  nato  a  Bahia  Blanca (Argentina) il 21 agosto
1970,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo.
  2.   Il   dott.  Vallasciani  Santiago  Andres  e'  autorizzato  ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei
medici chirurghi ed odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola