IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  n.  9697166 del 18 dicembre 1996 che autorizza l'organismo
di  controllo  "Bioagricoop  S.c.r.l."  ad esercitare le attivita' di
controllo  relative  al  metodo  di  produzione biologico di prodotti
agricoli  ed  alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle   derrate   alimentari,   ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;
  Vista  l'istanza  presentata  da  Bioagricoop S.c.r.l. con la quale
chiede  a questo Ministero l'autorizzazione alla cessione del ramo di
attivita'  di  controllo  delle produzioni da agricoltura biologica a
"Bioagricert S.r.l.";
  Vista   la  disponibilita'  dichiarata  da  Bioagricert  S.r.l.  di
acquisire  il  ramo  di  attivita'  di  controllo delle produzioni da
agricoltura biologica da Bioagricoop S.c.r.l.;
  Sentito  il  parere  del Comitato di valutazione degli organismi di
controllo,  istituito  con il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo
1995, espresso con nota n. 52 del 30 gennaio 2002;
  Vista  la  nota  n.  90481  del  26  febbraio 2002, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ha  disposto  le
condizioni  per  il  trasferimento  dell'attivita'  di  controllo  da
Bioagricoop S.c.r.l. a Bioagricert S.r.l.;
  Visto  il  verbale  del consiglio di amministrazione di Bioagricoop
S.c.r.l.  del  14 maggio 2002 che delibera la cessione del sistema di
controllo  delle  produzioni  da  agricoltura biologica a Bioagricert
S.r.l.;
  Visto  il  verbale  del consiglio di amministrazione di Bioagricert
S.r.l  del  14 maggio 2002 che delibera l'acquisizione del sistema di
controllo  delle  produzioni  da agricoltura biologica da Bioagricoop
S.c.r.l.;
  Visto il contratto di cessione di ramo d'azienda, redatto a Bologna
in  data  27  marzo  2002,  con  repertorio n. 47121, successivamente
modificato  ed  integrato  con scrittura privata redatta a Bologna in
data 9 luglio 2002, con repertorio n. 47312, tra Bioagricoop S.c.r.l.
quale parte cedente e Bioagricert S.r.l. quale cessionario;
  Esaminata    la   documentazione   contenente   i   requisiti   dei
rappresentanti  e  degli  amministratori  nonche'  quelli  tecnici di
Bioagricert S.r.l., previsti nell'allegato II del decreto legislativo
n. 220/1995;
  Considerato, che il trasferimento dell'attivita' di controllo delle
produzioni   da  agricoltura  biologica  da  Bioagricoop  S.c.r.l.  a
Bioagricert   S.r.l.,  assicurera'  la  continuita'  del  sistema  di
controllo;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  "Bioagricert  S.r.l.",  con  sede  in  Casalecchio  di Reno
(Bologna),   via  dei  Macabraccia  n.  8/3-4-5,  e'  autorizzata  ad
esercitare   l'attivita'   di  controllo  sul  metodo  di  produzione
biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui
prodotti   agricoli  e  sulle  derrate  alimentari  con  le  medesime
condizioni di autorizzazione concesse alla "Bioagricoop S.c.r.l." con
decreto  del  Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
n. 9697166 del 18 dicembre 1996.
  2.  Alla  "Bioagricoop  S.c.r.l."  e'  revocata l'autorizzazione ad
esercitare   l'attivita'   di  controllo  sul  metodo  di  produzione
biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui
prodotti  agricoli  e  sulle derrate alimentari, concessa con decreto
del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali n.
9697166 del 18 dicembre 1996.
  3.   La  "Bioagricert  S.r.l.",  nell'esercizio  dell'attivita'  di
controllo  di  cui  al  presente  decreto,  deve  limitare la propria
attivita'  a  quanto  previsto  dal  regolamento (CEE) n. 2092/91 del
Consiglio  del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n.
220 del 17 marzo 1995.
  4. Al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate
da  Bioagricoop  S.c.r.l.  e'  concesso l'impiego delle stesse per un
periodo  non  superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.