IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
            IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'
                           E DELLA RICERCA
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto   il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare,  le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione
dei medici specialisti;
  Visto  l'art.  35  dello stesso decreto legislativo n. 368 del 1999
concernente  il procedimento per la determinazione del numero globale
dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia
di  specializzazione,  tenuto  conto delle esigenze di programmazione
delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano con
riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  comma 2 dell'art. 46 dello stesso decreto legislativo n.
368  del  1999,  come  modificato  dall'art.  8, comma 3, del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, secondo il quale fino alla data
di  entrata  in  vigore  del  provvedimento legislativo che autorizza
ulteriori   risorse   finanziarie   per   la  formazione  dei  medici
specialisti,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di cui al
decreto   legislativo   8 agosto   1991,   n.  257,  che  prevede  la
corresponsione  ai medici in formazione specialistica di una borsa di
studio;
  Visto   il   decreto   interministeriale  20 aprile  2001,  che  ha
individuato  il numero dei medici specialisti da formare nelle scuole
di  specializzazione  nell'anno  accademico  2000/2001,  rinviando  a
successivi  provvedimenti  la  determinazione per gli anni accademici
2001/2002   e  2002/2003  a  causa  della  mancata  approvazione  del
provvedimento  legislativo  di  cui  al  citato art. 46, comma 1, del
decreto legislativo n. 368 del 1999;
  Atteso   che,  non  essendo  stato  ancora  emanato  il  suindicato
provvedimento  legislativo, permangono i motivi che hanno determinato
l'adozione  del  precedente  provvedimento nei termini suesposti, per
cui  anche per l'anno accademico 2001/2002 non e' possibile dar luogo
all'applicazione  degli  articoli  37  e  seguenti del citato decreto
legislativo n. 368 del 1999;
  Rilevato,   pertanto,   che  allo  stato  si  puo'  procedere  alla
determinazione  del  fabbisogno dei medici specialisti da formare per
il solo anno accademico 2001/2002;
  Ritenuto  di  determinare,  nell'ambito  delle  risorse finanziarie
disponibili,  il  numero  delle  borse  di studio da corrispondere ai
medici in formazione specialistica per l'anno accademico 2001/2002;
  Considerato  che nell'anno accademico 2001/2002 i titolari di borse
di  studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso successivi
al  primo,  sono  complessivamente  18.116  con una spesa, per l'anno
accademico 2001/2002, di Euro 210.208.922,30 (L. 407.021.230.000);
  Viste  le disponibilita' complessive in bilancio, ammontanti a Euro
262.101.876,28 (L. 507.500.000.000), destinati al finanziamento della
formazione   dei   medici   specialisti  di  cui  Euro  89.088.815,09
(L. 172.500.000.000)  ai  sensi  dell'art. 6, comma 2, della legge 29
dicembre  1990, n. 428, e Euro 173.013.061,19 (L. 335.000.000.000) ai
sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'art.  1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla
legge 8 maggio 2001, n. 188;
  Considerato   che,   per  borse  di  studio  non  assegnate  o  non
interamente  usufruite fino all'anno accademico 2000/2001, sono stati
accertati     importi     complessivi    per    Euro    21.793.102,79
(L. 42.197.331.148);
  Tenuto  conto  che,  in  ragione  delle  indicate disponibilita' di
bilancio  per Euro 262.101.876,28 (L. 507.500.000.000), nonche' delle
predette   economie   per   Euro  21.793.102,79  (L. 42.197.331.148),
risultano    disponibili    complessivamente    Euro   283.894.979,08
(L. 549.697.331.148) per il finanziamento delle borse di studio;
  Considerato   che  Euro  210.208.922,30  (L. 407.021.230.000)  sono
destinate  alle  borse  di  studio degli specializzandi gia' iscritti
nell'anno accademico 2000/2001 ed in quelli precedenti;
  Constatato  quindi,  che  sono  disponibili, per il pagamento delle
borse  di  studio  da  assegnare agli iscritti al primo anno di corso
dell'anno   accademico   2001/2002,   risorse  finanziarie  per  Euro
69.040.797,51 (L. 133.681.625.000);
  Considerato,  sulla  base dei dati comunicati dalle regioni e dalle
province   autonome,   che   il  fabbisogno  complessivo  dei  medici
specialisti  per  l'anno accademico 2001/2002 puo' essere determinato
in 6.000 unita';
  Ritenuto   di   autorizzare,   limitatamente   all'anno  accademico
2001/2002,  l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite
dalle  universita'  per  borse di studio aggiuntive rispetto a quelle
finanziate dallo Stato;
  Ritenuto   che   le  predette  risorse  aggiuntive  possano  essere
utilizzate  esclusivamente  per  far  fronte  ad  esigenze  formative
evidenziate  dalle  regioni  in  cui insistono le strutture sanitarie
preposte  alla  formazione  e  su  specifica  richiesta delle regioni
stesse;
  Visto  il  comma  4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del
1999,  che  prevede,  per  specifiche esigenze del Servizio sanitario
nazionale,  la  possibilita' di ammettere in soprannumero alle scuole
di  specializzazione,  nel  limite del dieci per cento del fabbisogno
complessivo  previsto per ciascuna specializzazione, personale medico
di  ruolo  o  con  contratto  a  tempo  indeterminato  appartenente a
strutture  sanitarie  diverse da quelle inserite nella rete formativa
della scuola di specializzazione;
  Ritenuto  di  prevedere  l'accesso  in  soprannumero alle scuole di
specializzazione  del  personale,  di  ruolo  o con contratto a tempo
indeterminato, privo di specializzazione, in servizio nelle strutture
inserite   nella  rete  formativa  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti,  per  ogni  disciplina,  nei  protocolli  d'intesa  tra le
universita'  e le regioni, salvaguardando, comunque, la funzionalita'
dei  servizi,  senza  oneri  aggiuntivi  per l'ente di appartenenza e
tenuto  conto  della capacita' recettiva della rete che concorre alla
formazione;
  Visto  il  comma  3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del
1999,  che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita'
militare  e  per  i  medici stranieri provenienti dai Paesi in via di
sviluppo;
  Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che
prevede una riserva di posti per esigenze della sanita' della Polizia
di Stato;
  Acquisita  l'intesa  con  il  Ministero  della difesa, il Ministero
dell'interno e il Ministero degli affari esteri per la determinazione
del  numero  dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente alla
sanita'  militare,  alla  Polizia  di  Stato  e  ai  medici stranieri
provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
  Tenuto conto che nel corso della seduta della Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano del 7 marzo 2002 e' stato stipulato l'accordo tra il
Governo,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla
determinazione  del  numero  globale di medici specialisti da formare
nelle  scuole  di  specializzazione negli anni accademici 2001/2002 e
2002/2003 e borse di studio per l'anno accademico 2001/2002;
  Ravvisata  la necessita' di adottare, ai soli fini amministrativi e
contabili, il presente provvedimento interministeriale;
  Ritenuto  di  conformare  integralmente  i  contenuti  del presente
decreto  a  quanto  convenuto  nel  citato  accordo Stato-regioni del
7 marzo 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  conformita'  all'accordo Stato-regioni del 7 marzo 2002 per
l'anno   accademico   2001/2002   il   fabbisogno  annuo  dei  medici
specialisti da formare nelle scuole di specializzazione in medicina e
chirurgia e' determinato in 6.000 medici, come da allegata tabella 1,
che forma parte integrante del presente decreto.
  2.  Le  borse direttamente finanziate dalle regioni per le esigenze
dei  propri  servizi  sanitari  possono  essere  assegnate  anche  in
soprannumero  rispetto  al  fabbisogno  di  cui al comma 1 e a quelli
stabiliti, per ogni specializzazione, dall'art. 5.