Al Ministero     delle    politiche
                                     agricole e forestali
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  All'Agrofarma
                                  All'Unionchimica
                                    e per conoscenza:
                                  Al Ministero  dell'ambiente e della
                                     tutela del territorio
                                  Al Ministero     delle    attivita'
                                     produttive
                                  Al Comando   Carabinieri   per   la
                                     sanita'

                            Introduzione.

  La  direttiva  1999/45/CE  del  31  maggio  1999,  che  modifica la
direttiva  88/379/CEE (recepita con decreto legislativo n. 285/1998),
detta   norme   per  l'armonizzazione  in  ambito  comunitario  della
classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   dei   preparati
pericolosi  al fine di garantire un maggior livello di protezione per
la salute umana e per l'ambiente.
  I  prodotti  fitosanitari rientrano nel campo di applicazione della
direttiva  1999/45/CE  che modifica, alla luce delle nuove conoscenze
tecnico-scientifiche,  i  criteri  di classificazione, imballaggio ed
etichettatura  gia' definiti dalle direttive 78/631/CEE, 81/187/CEE e
84/291/CEE, specifiche per gli antiparassitari.
  Il  provvedimento  che  dara' attuazione nell'ordinamento nazionale
alla   direttiva   1999/45/CE   sta   completando  il  previsto  iter
legislativo;   si   ritiene   comunque  opportuno  anticipare  alcune
indicazioni  sul  complesso  procedimento  tecnico-amministrativo  di
classificazione  dei  prodotti  fitosanitari,  tenuto  conto  che  il
Ministero  della salute, l'Istituto superiore di sanita' e le aziende
saranno  chiamati  a  svolgere  un  compito  molto impegnativo dovuto
all'elevato numero di prodotti fitosanitari registrati.
  La  direttiva  1999/45/CE  appare  innovativa  rispetto  alle norme
precedenti   in  quanto  prende  in  considerazione,  ai  fini  della
classificazione,   tutte   le  sostanze  che  compongono  i  prodotti
fitosanitari,   compresi  pertanto  i  coformulanti  e  le  impurezze
significative.  Inoltre, per la prima volta, la classificazione tiene
conto anche degli effetti a carico del comparto ambientale.
  I criteri di classificazione previsti dalla direttiva 1999/45/CE si
applicano  ai  prodotti  fitosanitari  secondo i metodi convenzionali
descritti negli allegati secondo e terzo, fatte salve le disposizioni
di  etichettatura  previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE.
  La  norma  comunitaria  prevede  che  la  nuova  classificazione ed
etichettatura  dei prodotti fitosanitari sia resa operativa a partire
dal 30 luglio 2004.
  Dovendo  rispettare  tale  termine, si pone l'esigenza di stabilire
uno  stretto rapporto di collaborazione fra i soggetti interessati al
fine  di  portare  a completamento la nuova classificazione nei tempi
previsti.  Si  richiede  pertanto alle aziende di fornire una propria
proposta  di  riclassificazione  da  inoltrare  appena  disponibile e
comunque  entro  il 28 febbraio 2003. Il rispetto di tale data appare
essenziale   per   consentire   alle   amministrazioni  coinvolte  il
completamento del necessario iter tecnico-amministrativo.
  Inoltre,   appare   opportuno   precisare   che   la  procedura  di
riclassificazione  non  interferira'  con  le  modifiche tecniche e/o
amministrative  che le aziende potranno richiedere al Ministero della
salute  in  concomitanza  di  detta  procedura;  tali istanze saranno
esaminate  separatamente e seguiranno un iter diverso dalla procedura
di riclassificazione.
  Rientrano   invece  in  detta  procedura  di  riclassificazione  le
variazioni  di  composizione,  nell'ambito  della stessa tipologia di
formulazione, riguardanti:
    sostituzione di coformulanti con altri meno pericolosi;
    aumento del grado di purezza delle sostanze attive;
    modifiche  in  applicazione  del comma 2 dell'art. 12 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23 aprile 2001, n. 290 (modifiche
minori).
  Il  Ministero  della  salute  e  l'Istituto  superiore  di  sanita'
garantiranno  la riservatezza dei dati e della documentazione fornita
dalle   aziende   ai   fini   della  riclassificazione  dei  prodotti
fitosanitari.

             Procedimento per la nuova classificazione.

  Il  procedimento  si  compone  di  una  serie di fasi operative che
possono essere schematizzate nel modo seguente.
  1. Ciascuna  azienda  predispone  un  elenco  di  tutti  i prodotti
fitosanitari  registrati a proprio nome, la cui composizione completa
e'  quella risultante dagli atti depositati al Ministero della salute
(domanda  di  registrazione  e successive modifiche approvate) oppure
quella che risulta dalla proposta di modifica presentata e rientrante
nei  casi precedentemente citati; detto elenco, che si compone di tre
diverse liste (A,B,C), costituisce il documento di lavoro di base. In
tali liste l'azienda indica quei prodotti che:
    rientrano  nel  campo di applicazione della direttiva 1999/45/CE,
lista A (allegato 1);
    l'azienda  ritiene  non  classificabili  ai sensi della direttiva
1999/45/CE, lista B (allegato 1);
    non  sono  di interesse aziendale, oppure sono a base di sostanze
attive  che  non  sono state notificate, nell'ambito del programma di
revisione  comunitaria delle sostanze attive di cui all'art. 8, comma
2,  della  direttiva  91/414/CEE, o che a seguito di valutazione, non
saranno iscritte nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995,
lista C.
  2.  Per i prodotti delle liste A e B, l'azienda formula la proposta
di  classificazione  ai  sensi  della  direttiva  1999/45/CE.  Per  i
componenti  classificati  ufficialmente,  l'azienda fara' riferimento
alla  classificazione  comunitaria  piu'  recente  (XXVIII  ATP della
direttiva   67/548/CEE),   mentre   per   quelli   non   classificati
ufficialmente    l'azienda    fara'   riferimento   ai   criteri   di
classificazione  di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. I
dati  significativi  utilizzati a questo fine saranno riportati in un
apposito   modulo   allegato   alla   presente  circolare  che  sara'
predisposto anche in formato elettronico e messo a disposizione delle
aziende    presso    il    sito    del    Ministero    della   salute
www.ministerosalute.it/alimvet/alimntut/fitosanitari/indice.htm
  3.   Per   i   prodotti   della  lista  C  non  viene  proposta  la
classificazione in quanto saranno soggetti a provvedimento di revoca.
  4. Entro il 28 febbraio 2003, l'azienda presenta al Ministero della
salute,  Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli
alimenti e della nutrizione, piazzale Marconi n. 25 - 00144 Roma:
    la  domanda  in  bollo  con  le proposte di classificazione per i
prodotti delle liste A e B;
    la  lista  C e la domanda di revoca su rinuncia per i prodotti in
elenco;
    il  modulo  contenente le informazioni relative ai prodotti delle
liste A e B;
    l'attestazione   comprovante   il   pagamento  della  tariffa  di
Euro 516,46 prevista dal decreto ministeriale 9 luglio 1999 dovuta ai
sensi  dell'art.  12,  comma  2,  punto h) del decreto del Presidente
della   Repubblica   23  aprile  2001,  n.  290,  per  ogni  prodotto
fitosanitario delle liste A e B.
  5.  Entro  la stessa data l'azienda invia all'Istituto superiore di
sanita', laboratorio di tossicologia applicata, viale Regina Elena n.
299 - 00161 Roma:
    la   copia   della   domanda   in   bollo   con  le  proposte  di
classificazione per i prodotti delle liste A e B;
    la copia delle etichette autorizzate dei prodotti delle liste A e
B;
    le  schede  di  sicurezza, conformi alle prescrizioni del decreto
ministeriale  4  aprile  1997,  dei  componenti  (incluse le sostanze
attive)  non  classificati  ai  sensi  della  direttiva  67/548/CEE e
utilizzate ai fini della proposta di riclassificazione;
    gli  eventuali  studi  tossicologici,  utilizzati  ai  fini della
classificazione,  che  dovranno  essere  condotti  in regime di buone
pratiche  di laboratorio in laboratori e centri di saggio autorizzati
e certificati;
    il  modulo  contenente le informazioni relative ai prodotti delle
liste A e B.
  6.  L'Istituto  superiore  di  sanita',  a  conclusione  dell'esame
effettuato  sui prodotti fitosanitari, verifica per ognuno di essi la
classificazione   proposta   e   trasmette  il  risultato  della  sua
valutazione al Ministero della salute.
  7. La nuova classificazione dei prodotti fitosanitari viene portata
in commissione consultiva per l'approvazione.
  8.  Il  Ministero  emana i decreti di riclassificazione che avranno
decorrenza dal 31 luglio 2004.
  Detti  decreti saranno cumulativi per azienda e verranno notificati
ai soggetti interessati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

                        Precisazioni finali.

  Le    aziende    sono   invitate   ad   inviare   le   domande   di
riclassificazione,  complete  dei  documenti  richiesti, con anticipo
rispetto  alla  data del 28 febbraio 2003; inoltre le aziende possono
inviare domande separate per gruppi omogenei di prodotti fitosanitari
a base della stessa sostanza attiva.
  Il  modulo  contenente  i  dati  delle  liste  A  e  B  deve essere
memorizzato su dischetto o su CD.
  Le  schede  di  sicurezza  dei componenti, corredate dai rispettivi
numeri  CAS,  devono  essere inviate preferibilmente in formato PDF e
raccolte in un apposito dischetto o CD.
  Gli  studi  tossicologici  devono  consentire l'identificazione del
prodotto  cui  si  riferiscono ed essere preferibilmente trasmessi in
formato PDF.
  Nel caso in cui, durante la procedura di riclassificazione, vengono
presentate  domande  relative  a  modifiche  amministrative  (taglie,
officine,  denominazione,  ecc.)  il  relativo  decreto verra' emesso
senza la pubblicazione dell'etichetta.
  I  coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari  saranno sottoposti alla
procedura  di riclassificazione descritta nella presente circolare in
quanto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,   li   ha   assimilati,   ai  fini  autorizzativi,  ai  prodotti
fitosanitari.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 agosto 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia