Riferimenti  normativi: art. 17, comma 12, legge 11 febbraio 1994, n.
109,  e  s.m.i.  -  art.  62  e seguenti decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
                            IL CONSIGLIO

Considerato in fatto e diritto.
  L'Autorita',  nell'espletamento dei compiti ad essa demandati dalla
legge  11 febbraio 1994, n. 109, ha avuto modo di accertare che si va
diffondendo  tra  le  stazioni  appaltanti  la  prassi del ricorso ad
affidamenti   diretti   di   servizi   attinenti   all'ingegneria  ed
all'architettura  pur in carenza dei presupposti di legge, prassi che
e'  da  considerarsi  distorsiva del libero mercato. Tali affidamenti
avvengono  con  una  certa  frequenza  a  seguito  di  inserimenti di
interventi  di varia natura e tipologia in programmi di finanziamento
utilizzanti  fondi  comu-nitari, che impongono, qualora non portati a
tempestiva   conoscenza   delle   stazioni   appaltanti,   tempi  del
procedimento  non  sempre  compatibili con quelli tecnici inerenti la
progettazione esecutiva e l'appalto delle relative opere.
  L'affidamento  dei  servizi in questione a trattativa privata viene
giustificata in dipendenza dell'urgenza determinatasi a seguito della
comunicazione   dell'inserimento   anzidetto  inviata  alla  stazione
appaltante  con  la  prescrizione  di  un  termine  molto  breve  per
inoltrare,  pena  la  perdita del finanziamento stesso, gli elaborati
tecnico  amministrativi  atti  a  rendere  l'opera cantierabile, e di
conseguenza istruibile per la successiva valutazione della competente
commissione tecnica dell'ente finanziatore.
  Di  qui  il  comportamento  delle  stazioni appaltanti che, per non
perdere  il  finanziamento,  con  le  sue  ricadute  anche  a livello
occupazionale,   deroga   alle   norme   per   l'affidamento  formale
dell'incarico di progettazione e commissiona direttamente il progetto
esecutivo dei lavori.
  Questa  situazione  si  determina  spesso  perche' l'esigenza della
realizzazione  dell'intervento  e' rappresentata in maniera informale
all'ente  finanziatore  e  questo,  sempre  in maniera informale, da'
assicurazione  del  finanziamento e propone e conferma gli interventi
da finanziare senza azione di verifica sull'effettiva cantierabilita'
degli stessi.
  Sulla   base  di  tali  circostanze  e'  comprensibile  quanto,  in
concreto,  si verifica. Le stazioni appaltanti al fine di non perdere
l'opportunita'  presentatasi, pur in carenza dei previsti presupposti
di  legge,  operano  in  difformita'  di quanto indicato all'art. 17,
comma  12 della legge quadro e dei correlati articoli del regolamento
attuativo  e provvedono ad acquisire la progettazione esecutiva degli
interventi suscettibili di finanziamento nei ristretti tempi concessi
dal   procedimento   di  finanziamento  in  essere.  Il  tutto  viene
giustificato con l'urgenza. Ma, in questi casi, l'urgenza deve essere
considerata   come   "indotta"   in   quanto   deriva  da  precedenti
comportamenti non conformi ai principi di legalita'.
  Occorre,  inoltre,  tenere  presente  che  tale modalita' operativa
determina  il mancato rispetto del principio della libera concorrenza
tra  gli  operatori  e,  di  conseguenza,  puo'  comportare eventuali
problemi  in sede di esame da parte della Commissione europea ai fini
della concessione del finanziamento.
  In base a quanto sopra considerato si rileva che:
    a) l'urgenza rappresentata dalle stazioni appaltanti in ordine ad
affidamenti   fiduciari   di   servizi   attinenti  all'ingegneria  e
all'architettura  eventualmente connessa a situazioni riconducibili a
quella  in esame, non puo' ritenersi giustificativa del comportamento
derogatorio della norma;
    b) sussiste  l'esigenza  che  gli  enti  finanziatori preposti al
settore perfezionino la propria azione di controllo sullo stato delle
progettazioni degli interventi finanziati con fondi comunitari;
    c) attuino tutte le iniziative atte a disincentivare il ricorso a
procedure  di  "urgenza"  nell'affidamento dei servizi e dei connessi
lavori.
      Roma, 24 luglio 2002
                                                 Il presidente: Garri