L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 28 agosto 2002;
  Premesso   che   rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:  Autorita)  26 giugno  2002,  n.  123/02,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale, n. 161 dell'11 luglio 2002 (di
seguito:  deliberazione  n.  123/02)  di  aggiornamento della tariffa
elettrica,  il  costo  unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha
registrato una variazione maggiore del 2%;
  Premesso che:
    con   la   deliberazione   23 aprile   2002,  n.  71/02,  per  la
rideterminazione  degli  oneri  conseguenti allo smantellamento delle
centrali  elettronucleari  dismesse,  alla  chiusura  del  ciclo  del
combustibile  e alle attivita' connesse e conseguenti per il triennio
2002-2004,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.
113   del  16 maggio  2002  (di  seguito:  deliberazione  n.  71/02),
l'Autorita'  ha  determinato gli oneri, per il triennio 2002-2004, di
cui  all'articolo 8,  comma 1, lettera c), punti i), ii), iii) e iv),
del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio   e  della  programmazione  economica  26 gennaio  2000  (di
seguito: decreto 26 gennaio 2000);
    ai  sensi  dell'articolo 9,  comma 2, ultimo periodo, del decreto
26 gennaio  2000, in data 30 aprile 2002 il Presidente dell'Autorita'
ha  trasmesso  copia  della  deliberazione n. 71/02 al Ministro delle
attivita'  produttive  e  al Ministro dell'economia e delle finanze e
che  le  determinazioni  dell'Autorita'  divengono operative sessanta
giorni  dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei medesimi
Ministri.
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19 dicembre   1995,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 11 del
15 gennaio 1999;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000.
  Viste:
    la   deliberazione   dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n. 150 del
30 giugno  1997  (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata
ed  integrata  dall'Autorita'  con: deliberazione 21 ottobre 1997, n.
106/97,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 255
del  31 ottobre  1997,  deliberazione  23 dicembre  1997,  n. 136/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n. 301 del
29 dicembre  1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998,
deliberazione  27 ottobre  1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione
22 dicembre  1998,  n.  161/98,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
sede generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio
1999,  n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n.  48  del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n.  99 del
29 aprile  1999,  deliberazione  24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale, serie generale, n. 152 del 1 luglio 1999,
deliberazione  25 agosto  1999,  n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  serie  generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione
25 ottobre  1999,  n.  160/99,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale,
serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre
1999,   n.  206/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie
generale,  n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235,
deliberazione  24 febbraio  2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione
21 aprile  2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale,  n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n.
113/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 151
del   30 giugno  2000,  deliberazione  n.  159/00,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n.  203  del  31 agosto 2000,
deliberazione  24 ottobre  2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  serie  generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione
28 dicembre  2000,  n.  244/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
serie  generale  n.  4  del  5 gennaio  2001,  supplemento ordinario,
deliberazione  20 febbraio  2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale,  serie  generale n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n.
90/01,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 107
del   10 maggio  2001,  deliberazione  n.  146/01,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n.  155  del  6 luglio  2001,
deliberazione  n.  189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale,  n.  231  del  13 settembre  2001, deliberazione n. 242/01,
pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale,  serie  generale,  n.  260
dell'8 novembre  2001,  deliberazione  n.  319/01,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n.  13  del  16 gennaio 2002,
deliberazione  n.  24/02,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione n. 69/02, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 105 del 7 maggio 2002 e
deliberazione n. 123/02, richiamata in premessa;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 dicembre  2000,  n.  230/00
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie
generale,  n.  4  del  5 gennaio  2001  (di seguito: deliberazione n.
230/00);
    la delibera dell'Autorita' 26 settembre 2001, n. 209/01;
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto,   di   misura   e   di   vendita  dell'energia,  riportato
nell'Allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001,
n.   262/01   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale,  serie  generale,  n.  297  del  22 dicembre  2001  e  sue
successive   modificazioni   e   integrazioni   (di   seguito:  Testo
integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 dicembre  2001,  n. 316/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n.  12 del
15 gennaio 2002;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 dicembre  2001,  n.  318/01
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n.  12 del
15 gennaio 2002;
    la deliberazione n. 71/02, richiamata in premessa;
    la deliberazione dell'Autorita' 5 giugno 2002, n. 103/02, recante
integrazione  della  disciplina dei contributi di cui all'articolo 6,
comma 6.11,   della   deliberazione   dell'Autorita'   per  l'energia
elettrica  e  il  gas  26 giugno  1997, n. 70/1997, in relazione alla
cessione  di  energia  elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n. 145 del
22 giugno 2002;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  2002,  n.  124/02,
recante    modificazione   della   disciplina   avente   ad   oggetto
l'imposizione,  l'esazione e la gestione del gettito delle componenti
tariffarie A2, A3, A5, A6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale,  n.  162  del  12 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n.
124/02).
  Considerato che:
    ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 2.4,  della  deliberazione  n.
230/00  il  parametro  Ct,  definito come il costo unitario variabile
riconosciuto    dell'energia    elettrica    prodotta   da   impianti
termoelettrici  che  utilizzano  combustibili fossili commerciali, di
cui  all'articolo 6,  comma  6.5, della deliberazione n. 70/97, viene
aggiornato  dall'Autorita' all'inizio di ciascun bimestre, qualora si
registrino  variazioni,  in aumento o in diminuzione, maggiori del 2%
del  parametro  Vt,  definito come il costo unitario riconosciuto dei
combustibili,   di  cui  al  medesimo  articolo 6,  comma 6.5,  della
deliberazione n. 70/97;
    ai sensi del comma 20.2, del Testo integrato i parametri \gamma ,
PG  e  PG{\rm  T} e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorita'
prima   dell'inizio   di   ciascun  bimestre  qualora  si  registrino
variazioni,  in  aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro
Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;
    ai  sensi del comma 22.5, del Testo integrato la componente PV e'
pubblicata  dall'Autorita'  prima  dell'inizio  di  ciascun  bimestre
qualora  si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori
del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in
corso;
    ai  sensi  del  comma 34.6  del  Testo  integrato, i valori delle
componenti tariffarie A sono determinati dall'Autorita';
    la  tipologia  di carbone assunta come riferimento nel paniere di
combustibili  fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato
n.  1  della  deliberazione  dell'Autorita' n. 24/99, come modificato
dalle  deliberazioni  n.  146/01  e  n.  24/02, e precisamente quella
denominata  Hampton  Roads (12500 Btu/lb, 1,0% S, 10% Ash), riportata
dalla  pubblicazione  Platt's Intenational Coal Report, a partire dal
17 giugno  2002 verra' quotata solo in caso di negoziazioni rilevanti
sul mercato spot di questa tipologia di carbone;
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  71/02  l'Autorita' ha determinato gli
oneri  di  cui  all'articolo 8,  comma 1, lettera c), punti i), ii) e
iv), del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 362,1
milioni di euro;
    con la medesima deliberazione l'Autorita' ha altresi' determinato
l'onere  di  cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), del
decreto  26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 106,2 milioni
di euro;
    considerato che nei sessanta giorni successivi alla comunicazione
dell'Autorita'  di  cui  all'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del
decreto  26 gennaio 2000, non sono state fornite difformi indicazioni
da  parte  del  Ministro  delle  attivita'  produttive e da parte del
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Ritenuta l'opportunita':
    di aggiornare per il bimestre settembre-ottobre 2002 componenti e
parametri delle tariffe elettriche;
    di  mantenere  invariata,  fino  alla  pubblicazione di una nuova
quotazione,   l'ultima   quotazione   disponibile  sul  mercato  spot
nordamericano della tipologia di carbone denominata Hampton Roads;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate   all'articolo 1  del  Testo  integrato,  allegato  A  alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
18 ottobre   2001   n.   228/01  e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).