IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunita'
europee  del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei
mercati  nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in
particolare  gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione
e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea
del  29  novembre  2001,  relativo alle modalita' di applicazione del
regolamento  n.  104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle
organizzazioni di produttori della pesca;
  Vista  la  domanda  in  data 19 marzo 2002 con la quale la societa'
consortile  a  r.l.  denominata  "Organizzazione  di produttori della
pesca  oceanica  italiana",  con  sede legale in Roma, ha chiesto, ai
sensi  del  regolamento  (CE)  n.  l04/2000 e del regolamento (CE) n.
2318/200l,  il  riconoscimento  come organizzazione di produttori per
talune  specie  di  prodotti della pesca surgelati a bordo delle navi
che effettuano pesca oceanica al di fuori del Mediterraneo;
  Considerato   che   la   suddetta   Organizzazione  risulta  essere
regolarmente  costituita con atto in data 9 novembre 2001, repertorio
n.  48.886  per  notaio  Luigi  La  Gioia di Roma, tra la soc. "Asaro
Matteo Cosimo Vincenzo S.r.l.", con sede in Mazara del Vallo, la soc.
"Meridionalpesca  s.r.l"  con  sede  in  Bari, la soc. "Ittipesca sud
S.r.l"  con  sede in Mazara del Vallo e la soc. "Marchegiani Giulio &
Mosca Francesco s.n.c.", con sede in San Benedetto del Tronto;
  Considerato  altresi'  che il numero delle navi di proprieta' degli
armatori  aderenti  alla  Organizzazione in questione e' di 11 unita'
rispetto alle 20 in attivita' di pesca;
  Visto  lo  statuto  e  l'elenco  degli  aderenti  a  detta societa'
consortile;
    Visti  gli  atti  dai  quali  risulta  che  la "Organizzazione di
produttori della pesca oceanica italiana" soc. consortile a r.l., con
sede  a  Roma,  risponde  ai  requisiti di operativita' stabiliti dal
regolamento  n.  104/2000  e  dal  regolamento  n. 2318/2001, art. 1,
paragrafo 3;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  ai  fini  del  regolamento (CE) n. 104/2000 e del
regolamento  (CE) n. 2318/2001, nonche' a tutti gli effetti eventuali
conseguenti   a   norma  di  legge,  l'organizzazione  di  produttori
denominata   "Organizzazione   di  produttori  della  pesca  oceanica
italiana"  soc.  consortile  a r.l., con sede a Roma, per le seguenti
specie  ittiche: calamari, dentici, gamberi, merluzzi, polpi, seppie,
soaci, sogliole, triglie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 agosto 2002
                                                Il Ministro: Alemanno