IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista  la  legge  19 ottobre  1998,  n.  366, recante "Norme per il
finanziamento della mobilita' ciclistica" e, in particolare:
    l'art.  2  che  prevede l'affidamento alle regioni del compito di
redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;
    l'art.  3  che  prevede  la  costituzione presso il Ministero dei
trasporti  e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli
interventi a favore della mobilita' ciclistica;
    l'art.  4,  comma 1,  che  prevede la ripartizione tra le regioni
della  quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati
dalla stessa legge;
  Vista  la  legge  finanziaria  n.  388 del 23 dicembre 2000, che ha
previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a lire
60 miliardi   per   il   triennio   2001-2003  cosi  ripartiti:  lire
25 miliardi  per l'anno 2001, lire 15 miliardi per l'anno 2002 e lire
20 miliardi per il 2003;
  Vista  la  nota  prot. n.  2984/A3TRASP  dell'8 ottobre  2001 della
Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome,
con  la  quale  sono  stati  proposti  i seguenti criteri e procedure
applicative per il riparto del predetto fondo:
    per la lettera "a)" il 40% in parti uguali fra tutte le regioni e
province  autonome  che  presenteranno nuovi programmi di mobilita' a
questo Ministero entro il termine fissato del 30 settembre 2001;
    per  la  lettera  "b)"  il  30% in proporzione ai fondi stanziati
autonomamente  da  ogni  singola  regione  e dagli enti locali per le
finalita' di cui alla legge n. 366/1998;
    per  la  lettera "c)" il 30% sulla base di quanto impegnato dalla
regione nell'esercizio finanziario precedente a quello di riparto;
  Vista la nota n. 5886 del 30 novembre 2001 con la quale il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha condiviso i criteri e le
procedure  proposte  dalla  Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province  autonome,  eccetto per quanto riguarda la lettera b)
nella  sola  parte  che considera anche il cofinanziamento degli enti
locali;
  Considerata  la  necessita'  di  confermare  che,  con  riferimento
all'art.  4 della summenzionata legge n. 366/1998, il cofinanziamento
delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potra' essere, in
ogni  caso,  inferiore  al  50  per  cento  dell'intervento ammesso a
finanziamento;
  Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n.
366/1998;
  Ravvisata  l'opportunita'  di rideterminare l'importo del piano per
quelle   regioni   e   province   autonome   che  hanno  previsto  il
cofinanziamento in misura inferiore al 50%;
  Tenuto  conto  che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo
di cui all'art. 3 della predetta legge risulta cosi' ripartito:

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              Regioni               |            Importo
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Abruzzo                             |               Euro 1.879.798,93
Basilicata                          |               Euro 1.337.538,51
Bolzano                             |               Euro 3.824.143,51
Calabria                            |                 Euro 881.243,03
Campania                            |                 Euro 590.236,46
Emilia-Romagna                      |               Euro 2.062.822,80
Friuli-Venezia Giulia               |               Euro 1.503.813,17
Lazio                               |               Euro 1.902.455,96
Liguria                             |                 Euro 897.130,71
Lombardia                           |               Euro 1.503.813,17
Marche                              |               Euro 2.043.368,29
Molise                              |                 Euro 258.228,45
Piemonte                            |               Euro 1.597.121,75
Puglia                              |                 Euro 666.437,48
Sardegna                            |                 Euro 590.236,46
Sicilia                             |                 Euro 590.236,46
Toscana                             |                 Euro 894.413,89
Trento                              |               Euro 2.761.157,87
Umbria                              |                 Euro 730.579,05
Valle d'Aosta Euro                  |                      925.097,61
Veneto                              |               Euro 3.547.540,37

  Sentita  la  Conferenza  Stato-regioni, la quale ha espresso parere
favorevole  alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della
seduta in data 21 marzo 2002;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  303  del  30 luglio 1999 ed in
particolare  l'art.  10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  al  Ministero  dei  lavori
pubblici   i  compiti,  le  corrispondenti  strutture  e  le  risorse
finanziarie,  materiali  ed umane, relative all'area funzionale delle
aree  urbane,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 5 dello stesso
art. 10;
  Visto  il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del
24 settembre  1999  con  il  quale  e'  stata  istituita la Direzione
generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, "Riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo   1997,   n.   59"   che   istituisce   il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  trasferendo  a  tale  Ministero le
risorse,  le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e
dei trasporti e della navigazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che istituisce il Dipartimento per le
opere  pubbliche  e  per l'edilizia e, nell'ambito di tale struttura,
viene  costituita la Direzione generale per l'edilizia residenziale e
le   politiche  abitative,  con  funzioni  gia'  appartenenti  all'ex
Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

                              Decreta:
  E'  approvata la ripartizione tra le regioni della quota del fondo,
relativa agli anni 2001-2003, per il finanziamento degli interventi a
favore  della  mobilita'  ciclistica  di  cui  all'art. 3, in base ai
criteri  e modalita' di riparto illustrati nelle premesse, secondo il
prospetto allegato che e' parte integrante del presente decreto.
  Le  regioni  per  le  quali e' stato ridefinito l'importo del piano
presentato,  ai  fini  della  copertura  del 50% del finanziamento da
parte  dello  Stato,  dovranno  comunicare  con delibera, da emanarsi
entro  sessanta  giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del  presente  decreto,  l'elenco degli interventi da realizzarsi con
priorita'.
  I  fondi  saranno  trasferiti alle regioni e alle province autonome
mediante  ordini  di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 giugno 2002
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2002

Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 341