IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e successive modificazioni; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione terza del 16 aprile 2002; Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e' necessario individuare con apposito provvedimento i beni e servizi con i correlati limiti di importo per le singole voci di spesa la cui acquisizione puo' essere eseguita con procedura in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della difesa; Decreta: Art. 1. Oggetto del provvedimento 1. Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli organismi dell'Amministrazione della difesa. 2. Le acquisizioni in economia possono essere eseguite soltanto per i beni e servizi per i quali non sia disponibile alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 13 dicembre 1999, n. 488, che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di approvvigionare i beni e servizi per i quali siano disponibili tali convenzioni mediante adesione alle stesse. 3. Per l'esecuzione dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonche' la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939.