IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista  la  legge  n.  349/1986,  recante "Istituzione del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e norme in materia di
danno ambientale";
  Visto  l'art.  17  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante:   "Attuazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
  Vista   la  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  concernente  "Nuovi
interventi in campo ambientale" ed in particolare, l'art. 1, comma 4,
che  dispone  che  gli  ambiti compresi negli interventi di interesse
nazionale  sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentiti i comuni interessati;
  Visto  il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente
"Regolamento  recante  criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni";
  Vista   la   nota   del   Ministro   dell'ambiente  pro-tempore  n.
19515/ARS/M/DI/R del 29 ottobre 1999, nella quale si individua, tra i
siti  proposti  dalla  regione Puglia nel corso degli incontri tenuti
presso  il Ministero medesimo, come intervento di interesse nazionale
quello   di  Bari  -  Fibronit,  in  relazione  alle  caratteristiche
ambientali del sito inquinato;
  Visto   il   decreto   ministeriale   18 settembre   2001,  n.  468
"Regolamento  recante:  Programma  nazionale di bonifica e ripristino
ambientale"  che individua l'area Fibronit di Bari come intervento di
bonifica di interesse nazionale;
  Vista  la  nota del 16 novembre 2001, prot. n. 11046/RIBO/DI/B, con
la quale si richiede al comune di Bari e, per conoscenza alla regione
Puglia  e  al commissario delegato - presidente della Regione Puglia,
la  perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge
n. 426 del 1998;
  Vista  la  nota  del comune di Bari, prot. n. 25096 del 13 dicembre
2001,  con  la  quale si trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  la  planimetria su base aerofotogrammetrica,
contenente la perimetrazione del sito Bari - Fibronit;
  Vista   la  nota  del  sindaco  di  Bari  prot.  n.  15479/GAB  del
19 dicembre  2001,  che  trasmette  nuovamente,  insieme  al Piano di
caratterizzazione dell'area, la medesima perimetrazione del sito Bari
-  Fibronit, predisposta dalla ripartizione urbanistica del comune di
Bari;
  Considerato  che  la perimetrazione proposta individua l'area nella
quale  sara'  eseguita  un'analisi  storica  delle  attivita'  svolte
all'interno   del   perimetro  al  fine  di  censire  tutte  le  aree
potenzialmente   contaminate,   salvo  l'obbligo  di  procedere  alla
bonifica  delle  aree  esterne  al  perimetro che dovessero risultare
inquinate;
  Considerato  che sulle aree perimetrate sara' effettuata la fase di
caratterizzazione   per   accertare   le   effettive   condizioni  di
inquinamento  al  fine di pervenire alla individuazione del perimetro
definitivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  aree  da  sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli
eventuali  interventi  di  messa  in  sicurezza d'emergenza, nonche',
sulla  base  dei  risultati  della  caratterizzazione,  ai  necessari
interventi  di  messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e
attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro
provvisorio  indicato nella cartografia in scala 1:5.000, allegata al
presente decreto. La cartografia ufficiale e' conservata in originale
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in
copia conforme presso la regione Puglia.
  L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto
a  quelle  porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e
che  attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non
sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.
  Il  perimetro  potra'  essere  modificato  con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero
emergere  altre  aree  con  una possibile situazione di inquinamento,
tale  da  rendere  necessari  ulteriori  accertamenti  analitici  e/o
interventi di bonifica.