L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17
settembre 2002;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
  Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle
campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica";
  Visto  il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente
"Testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per l'elezione del Senato
della Repubblica";
  Rilevato   che  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
settembre  2002  sono stati convocati per il giorno 27 ottobre 2002 i
comizi  per  l'elezione  suppletiva  del  Senato della Repubblica nel
collegio uninominale n. 10 della regione Toscana;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione  del  commissario  dott.  Giuseppe  Sangiorgi,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della
legge  22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso
ai   mezzi   di  informazione  durante  la  campagna  per  l'elezione
suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10
della regione Toscana, fissata per il giorno 27 ottobre 2002, al fine
di  garantire,  rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e
parita' di trattamento.