IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  351,  recante
"Attuazione  della  direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e
di  gestione  della  qualita'  dell'aria ambiente", ed in particolare
l'art. 12;
  Vista  la  legge  11  agosto 1991, n. 273, "Istituzione del sistema
nazionale  di taratura", che individua, tra gli istituti che svolgono
le funzioni di istituti metrologici primari, l'istituto di metrologia
"G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche;
  Visto  il  decreto-legge  4 dicembre  1993,  n.  496, "Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia  nazionale per la protezione dell'ambiente", convertito,
con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441,    recante   "Regolamento   concernente   l'organizzazione,   il
funzionamento  e  la  disciplina  delle attivita' relative ai compiti
dell'ISPESL,   in  attuazione  dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 268";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 gennaio  1999,  n.  19, recante
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 gennaio  1999,  n.  36, recante
"Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente -
Enea";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n.  70,  "Regolamento  di  organizzazione  dell'Istituto superiore di
sanita'";
  Visto  il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
unificata  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella
seduta dell'11 luglio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto  individua  gli  organismi  incaricati di
svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 3, al fine di garantire
la  qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico con
riferimento  alla  disciplina in materia di valutazione e di gestione
della  qualita'  dell'aria  ambiente  di cui al decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, e relativi provvedimenti attuativi.