IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente, misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro  n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. Metro Italia Cash ad Carry
inoltrata  presso  la competente direzione generale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in
data  12 aprile  2002,  relativa  al  periodo  dal 2 aprile 2002 al 1
giugno   2002,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Visto il decreto direttoriale in data 27 luglio 2001;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 28 marzo 2001 e 2
aprile  2001,  la riduzione dell'orario di lavoro nei confronti di un
numero  massimo  di  140  unita'  di  cui 57 part-time su un organico
complessivo di 147 dipendenti, secondo le seguenti modalita':
    83 lavoratori full time (38h/sett.): una riduzione di quattro ore
settimanali per nove settimane, per un totale di 2988 ore;
    5  lavoratori  part-time  (30h/sett.):  una  riduzione di tre ore
settimanali per nove settimane per un totale di 135 ore;
    47  lavoratori  part-time  (24h/sett.):  una riduzione di 2,5 ore
settimanali per nove settimane, per un totale di 1057,5 ore;
    1  lavoratore  part-time  (20h/sett.):  una  riduzione di due ore
settimanali per nove settimane, per un totale di 18 ore;
    2  lavoratori  part-time  (16h/sett.):  una  riduzione di 1,5 ore
settimanali per nove settimane, per un totale di 27 ore;
    1  lavoratore  part-time  verticale: una riduzione di quattro ore
settimanali per nove settimane, per un totale di 36 ore;
    1  lavoratore  part-time  verticale: una riduzione di quattro ore
settimanali per cinque settimane, per un totale di 20 ore.
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2002 al 1 giugno 2002,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6,  comma  3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia
Cash  and  Carry  con  sede  in Cinisello Balsamo (Milano), unita' di
Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per  diciannove mesi, la riduzione dell'orario di lavoro
nei  confronti di un numero massimo di 140 unita' di cui 57 part-time
su  un  organico  complessivo  di 147 dipendenti, secondo le seguenti
modalita':
    83 lavoratori full-time (38h/sett.): una riduzione di quattro ore
settimanali per nove settimane, per un totale di 2988 ore;
    5  lavoratori  part-time  (30h/sett.):  una  riduzione di tre ore
settimanali per nove settimane per un totale di 135 ore;
    47  lavoratori  part-time  (24h/sett.):  una riduzione di 2,5 ore
settimanali per nove settimane, per un totale di 1057,5 ore;
    1  lavoratore  part-time  (20h/sett.):  una  riduzione di due ore
settimanali per nove settimane, per un totale di 18 ore;
    2  lavoratori  part-time  (16h/sett.):  una  riduzione di 1,5 ore
settimanali per nove settimane, per un totale di 27 ore;
    1  lavoratore  part-time  verticale: una riduzione di quattro ore
settimanali per nove settimane, per un totale di 36 ore;
    1  lavoratore  part-time  verticale: una riduzione di quattro ore
settimanali per nove settimane, per un totale di 20 ore.