IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante
"Modifiche al titolo V, parte seconda della Costituzione";
  Visto  il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  recante
"Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  fra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed unificazione, per le materie e i
compiti  d'interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali";
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali";
  Vista  la  legge  12 luglio  1999, n. 237, recante "Istituzione del
Centro   per   la   documentazione   e   valorizzazione   delle  arti
contemporanee  e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui
beni culturali e interventi a favore delle attivita' culturali";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000,
n.  441,  concernente il "Regolamento recante norme di organizzazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali";
  Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni
in  materia  di  interventi per i beni e le attivita' culturali" e in
particolare  l'art.  3,  che prevede la predisposizione del Piano per
l'arte contemporanea;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche";
  Vista  la  direttiva  generale per l'azione amministrativa e per la
gestione  concernente  il  2002, emanata dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali il 5 febbraio 2002;
  Ritenuto  di dover dare attuazione all'art. 3, comma 1, della legge
23 febbraio  2001, n. 29, che prevede l'adozione del Piano per l'arte
contemporanea a partire dal 2002;
  Considerato che il Piano ha lo scopo di consentire l'incremento del
patrimonio pubblico d'arte contemporea, anche mediante l'acquisizione
d'opere di artisti italiani e stranieri, che la nozione di patrimonio
pubblico  va intesa in senso estensivo e che a tal fine devono essere
definite  forme di coordinamento e collaborazione con le regioni e le
autonomie locali;
  Considerato  che  per  provvedere  agli  adempimenti  necessari  ad
attivare  tale  collaborazione  si  dovra'  comunque  ricorrere  alle
risorse  messe  a  disposizione dal Piano per finanziare le attivita'
propedeutiche e di gestione;
  Considerata   pertanto  l'opportunita'  che  il  Piano  per  l'arte
contemporanea nel 2002, anno di prima applicazione, rivesta carattere
sperimentale  anche  al fine di creare le condizioni che consentano a
partire dal 2003 di attuare una strategia concordata con le regioni e
le autonomie locali;
  Tenuto   conto   della   proposta   del   direttore   generale  per
l'architettura  e  l'arte contemporanee, ai sensi dell'art. 16, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  E'  adottato  il  Piano per l'arte contemporanea 2002 come indicato
nell'allegato A del presente decreto, che ne forma parte integrante e
sostanziale.
  Il  presente decreto sara' inviato per la registrazione agli organi
competenti   e   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 aprile 2002
                                                  Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 380