IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari

  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V  che prevede che qualora le
condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita' lo
richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del  vino  nuovo  ancora  in fermentazione ottenuti dalle varieta' di
viti  di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino
da tavola, del vino da tavola;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1622/2000 del
24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 giugno  1995,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 149 del 21 giugno 1995,
recante   norme   sulle   autorizzazioni   all'aumento   del   titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini e aceti;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
    Visto   l'attestato  dell'assessorato  regionale  all'agricoltura
della  regione Calabria con il quale l'organo medesimo ha certificato
che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini
ad   indicazione   geografica  tipica  "Lipuda",  "Val  di  Nieto"  e
"Calabria";
    Considerato  che  le  suddette operazioni di arrichimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione
Calabria  per  i  seguenti  vini  ad  indicazione  geografica tipica:
"Lipuda", "Val di Nieto" e "Calabria".
  2.  Le  operazioni  di  arricchimento  sono  effettuate  secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 30 settembre 2002
                                       Il direttore generale: Petroli