IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1596;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  necessita' di adottare misure straordinarie per il
risanamento  dell'Ente  Ordine  Mauriziano,  che  versa  in una grave
situazione  di dissesto finanziario, come evidenziato nella relazione
conclusiva   dell'ispezione   disposta   dal  Ministro  dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 settembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono  sciolti  gli  organi di cui all'art. 3 della legge 5 novembre
1962, n. 1596.