IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1596; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' di adottare misure straordinarie per il risanamento dell'Ente Ordine Mauriziano, che versa in una grave situazione di dissesto finanziario, come evidenziato nella relazione conclusiva dell'ispezione disposta dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1. Sono sciolti gli organi di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1962, n. 1596.