Art. 1. I distillatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2046/89 e del decreto ministeriale 26 ottobre 1989, modificato dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990, ed i produttori che hanno proceduto alla distillazione nei propri impianti o negli impianti di un distillatore riconosciuto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del predetto regolamento, che intendano consegnare all'AGEA i prodotti ottenuti dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1999/2000 devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Lo stoccaggio del prodotto potra' avvenire solo nei depositi dei depositari che risultano iscritti all'albo assuntori.