Art. 1.
  I  distillatori,  riconosciuti  ai  sensi  del regolamento (CEE) n.
2046/89  e  del  decreto ministeriale 26 ottobre 1989, modificato dal
decreto  ministeriale  del  26 luglio 1990, ed i produttori che hanno
proceduto  alla distillazione nei propri impianti o negli impianti di
un  distillatore  riconosciuto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del
predetto  regolamento,  che  intendano consegnare all'AGEA i prodotti
ottenuti  dalla  distillazione  preventiva  dei  vini  da  tavola  di
produzione  nazionale  di  cui  all'art.  38 del regolamento (CEE) n.
822/87 per la campagna 1999/2000 devono presentare offerta di vendita
secondo  le  modalita'  ed  alle  condizioni  stabilite  dal presente
disciplinare.
  Lo  stoccaggio  del  prodotto potra' avvenire solo nei depositi dei
depositari che risultano iscritti all'albo assuntori.