IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del   decreto-legge   17   maggio  1996,  n.  273,  che  estende  gli
investimenti  compensativi  del  Fondo alle produzioni non assicurate
ancorche' assicurabili;
  Visto  l'art.  2,  comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Friuli-Venezia
Giulia   degli   eventi   calamitosi   di   seguito   indicati,   per
l'applicazione  nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo
di solidarieta' nazionale:
    piogge  alluvionali  dal  5 giugno  2002  al  7 giugno 2002 nella
provincia di Udine;
    piogge  alluvionali  dal  5 giugno  2002  al  9 giugno 2002 nella
provincia di Pordenone;
    grandinate 28 giugno 2002 nella provincia di Udine;
    grandinate 24 luglio 2002 nella provincia di Trieste;
    tromba d'aria del 4 luglio 2002 nella provincia di Udine;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali, strutture interaziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei   danni   alle   produzioni,   strutture   aziendali,   strutture
interaziendali  nei  sottoelencati territori agricoli, in cui possono
trovare  applicazione  le  specificate  provvidenze  della  legge  14
febbraio 1992, n. 185:
Pordenone:
      piogge  alluvionali  dal  5  giugno  2002  al  9  giugno  2002,
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 2,  lettere b), c), d), nel
territorio   dei  comuni  di  Budoia,  Porcia,  Prata  di  Pordenone,
Pordenone;
      piogge   alluvionali  dal  5  giugno  2002  al  9 giugno  2002,
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 2, lettera a), nel territorio
dei comuni di Caneva, Pasiano di Pordenone, Pordenone;
      piogge   alluvionali   dal  5 giugno  2002  al  9 giugno  2002,
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio
dei comuni di Porcia, Prata di Pordenone;
Trieste:  grandinate  del 24 luglio 2002, provvidenze di cui all'art.
3,  comma  2,  lettere b), c), d), nel territorio del comune di Duino
Aurisina;
Udine:
      piogge   alluvionali   dal  5 giugno  2002  al  7 giugno  2002,
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio
dei  comuni  di  Arta  Terme,  Forni  Avoltri, Forni di Sotto, Lauco,
Sauris, Socchieve, Sutrio, Zuglio;
    grandinate  del  28 giugno  2002,  provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere  b), c), d), nel territorio dei comuni di Coseano,
Dignano, Flaibano;
    tromba  d'aria  del 4 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettera e), nel territorio del comune di Sedegliano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 ottobre 2002
                                                Il Ministro: Alemanno