L'AMMINISTRATORE
  Visto  l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 luglio 1995;
  Visto  l'art.  20,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 389;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 febbraio 2002;
  Visto l'art. 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto-legge  8 luglio  2002, n. 138, art. 7, comma 12,
convertito, con modifiche, con legge n. 178 dell'8 agosto 2002;
  Vista  l'art.  27  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  53,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 495/1992 e successive modificazioni;
  Vista  la  delibera  del  consiglio di amministrazione dell'Ente n.
17/2002  del  30 luglio  2002  con  la  quale sono stati confermati i
criteri generali per la determinazione dei canoni e dei corrispettivi
dovuti  per le concessioni e le autorizzazioni diverse, stabiliti con
provvedimento  dell'Ente  del  4  agosto  1998,  nonche'  sono  stati
deliberati nel dettaglio i canoni da applicarsi per l'anno 2003;
  Considerato  che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(succeduto  al  Ministero  dei  lavori  pubblici)  non  ha presentato
rilievi  o  osservazioni  entro i trenta giorni previsti dall'art. 55
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'esercizio della vigilanza
governativa;
                              Dispone:
  Ai sensi dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 27 dicembre
1997,  i  canoni  ed  i  corrispettivi dovuti per le concessioni e le
autorizzazioni  diverse  di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  21  settembre 2001, n. 389, per l'anno
2003 sono cosi' determinati, secondo le tabelle allegate:
    1) per   gli   "Attraversamenti   longitudinali   e  trasversali,
sotterranei  ed aerei" le cui concessioni sono state rilasciate prima
del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle D,
E,  F, G, H ed I del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del
150%,  con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice
ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002;
    2) per   gli   "Attraversamenti   longitudinali   e  trasversali,
sotterranei  ed  aerei" le cui concessioni sono state rilasciate dopo
il  21  agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalla tabella A
allegata   al  provvedimento  4 agosto  1998,  con  l'aggiunta  della
rivalutazione  monetaria,  secondo  l'indice  ISTAT, da agosto 1998 a
maggio 2002;
    3) per  gli "Accessi in genere", si applicano le tariffe previste
dalle  tabelle  B  e B.1 allegate al provvedimento 4 agosto 1998, con
l'aggiunta  della  rivalutazione monetaria, secondo l'indice l'ISTAT,
da agosto 1998 a maggio 2002;
    4) per  la  "Pubblicita'"  lungo  strade statali, si applicano le
tariffe  previste  dalla tabella C allegata al provvedimento 4 agosto
1998  il  cui  relativo prezziario e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  - serie  generale -  n.  226  del  27 settembre  2000, con
l'aggiunta  della  rivalutazione  monetaria  da  agosto 1998 a maggio
2002;
    5) per  la  "Pubblicita'"  all'interno  delle aree di servizio di
autostrade  in gestione diretta dell'Ente, si applicano le tariffe di
cui  alla  tabella "E" allegata al provvedimento del 18 ottobre 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001, con
l'aggiunta  della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da
agosto 1998 a maggio 2002;
    6) per  la  "Pubblicita' temporanea", nell'ambito di impianti per
la distribuzione carburanti lungo strade statali, connessa a campagne
pubblicitarie  promozionali  a  carattere  nazionale, si applicano le
tariffe  previste  dalla tabella C allegata al provvedimento 4 agosto
1998,  con  riduzione  al  mese e/o al giorno della tariffa per metro
quadrato e con valore convenzionale del coefficiente di maggiorazione
relativo  all'importanza della strada "Ki" uguale a 3, con l'aggiunta
della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998
a maggio 2002;
    7) per  la  "Pubblicita'  temporanea",  nell'ambito  di  aree  di
servizio  lungo autostrade in gestione diretta dell'Ente, in analogia
al punto 5, si applicano le tariffe di cui alla tabella E allegata al
provvedimento del 18 ottobre 2001, con riduzione al mese e/o giorno e
al  metro  quadrato  della  tariffa, con aggiunta della rivalutazione
monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002;
    8) per  gli  "Accessi  ad  impianti  carburanti"  si applicano le
tariffe  previste  dalla tabella D allegata al provvedimento 4 agosto
1998,  con  l'aggiunta, per il canone di accesso, della rivalutazione
monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002 e con
il  valore  di  "At", indicante il canone di affitto del terreno ANAS
eventualmente  occupato,  rivalutato da giugno 1965 a maggio 2002. Il
coefficiente  ISTAT,  indicante  l'incremento da giugno 1965 a maggio
2002,  secondo  la tabella ISTAT degli indici nazionali dei prezzi al
consumo  per  famiglie  di  operai ed impiegati, e' pertanto uguale a
16,3069. Il valore di "At" per l'anno 2003 e' pertanto uguale ad Euro
2,10538 al metro quadrato;
    9) il coefficiente ISTAT, indicante l'incremento da maggio 2001 a
maggio  2002,  da  applicare per i punti da 1 a 8, secondo la tabella
ISTAT degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, e' pertanto uguale a 1,0226;
    10) il    coefficiente    di    maggiorazione    "Ki"   attinente
all'importanza  della  strada, viene applicato, per le tabelle che lo
prevedono,  secondo  i valori di cui ai decreti ministeriali indicati
in appendice.
      Roma, 16 ottobre 2002
                                              L'amministratore: Pozzi